Sinergie di Scuola

Alla formazione è dedicato un intero capo del CCNL 2006–2009 (CAPO VI , artt. 63-71), che la definisce «leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane» da realizzarsi mediante «iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa».

Il CCNL stabilisce espressamente che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità» e che «il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti».

Leggermente diversa è tuttavia l’applicazione del diritto per i docenti e per gli ATA: l’art. 64 specifica chiaramente i tempi per i primi, e lascia indefinita la durata fruibile per i secondi:

Art.64 – Fruizione del diritto alla formazione
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. (comma 5)
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. (comma 4)
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. (comma 3)

Tale affermazione comporta il recupero delle ore di formazione fruite al di fuori dell’orario di servizio dal personale ATA, e pone la legittima questione dell’analogo trattamento da riservare al personale docente, cui spetta, secondo il dispositivo contrattuale, lo stesso diritto di recuperare eventuali ore per la frequenza di corsi organizzati dall’Amministrazione o dalla Scuola stessa (es. corsi per ASPP, sulla sicurezza, sul CLIL ecc.), ovviamente ingenerando qualche piccolo problema organizzativo.

Scarsa chiarezza è riscontrabile per ciò che concerne i Direttori SGA: se da una parte possono rientrare nella più generale qualifica di personale ATA (e quindi fruire dell’indefinito numero di ore necessarie alla realizzazione dell’indefinito processo formativo), dall’altra va evidenziata la loro possibilità, espressamente contemplata nel profilo professionale, ma non meglio precisata in termini temporali, di «svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale»

Nel caso di permessi di durata maggiore, disciplinati dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70 (cd. 150 ore), bisogna rifarsi a criteri che vengono stabiliti da contratti integrativi regionali:

I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali. (comma 10)


A livello di istituto scolastico, è opportuno definire appositi criteri di fruizione dei permessi, che costituiscono materia di relazione sindacale: 

A livello di singola scuola il Dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento. (comma 13)

Per evidenti motivi di ottimizzazione delle risorse, è favorita la FaD, formazione a distanza:

Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. (comma 12)

Particolarmente utilizzato il sistema blended, che contempla incontri in presenza e attività on-line: INDIRE, l’istituto nazionale deputato alla formazione del personale e alla ricerca, ha raggiunto nel 2012 numeri elevati di corsi realizzati e personale formato, come mostrato nel riquadro.

Negli Istituti scolastici la formazione non è sporadica o casuale, ma organizzata in un preciso piano di miglioramento:

Art. 66 – Il piano annuale delle istituzioni scolastiche
1.  In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
- promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

Art. 67 – I soggetti che offrono formazione
1.  Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.

Sulla base della normativa di riferimento, si può quindi affermare che gli insegnanti (senza distinzione tra contratto a T.I. o T.D.), sulla base del piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti e dell’informativa preventiva alla RSU sui criteri di fruizione dei permessi di aggiornamento (prerequisiti di base per ogni considerazione successiva) hanno diritto a:

  • permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore), per i quali è necessario presentare apposita domanda per l’anno solare di riferimento, secondo le scadenze e le modalità stabilite dai singoli Contratti integrativi regionali (di norma la scadenza è fissata al 15 novembre dell’anno solare precedente;
  • 5 giorni di esonero dal servizio (quindi assenza retribuita) e sostituzione per la partecipazione e iniziative di formazione contenute nel piano annuale di cui all’art. 66 e offerte da soggetti di cui all’art. 67;
  • inoltre, per il personale a tempo determinato, 8 giorni complessivi non retribuiti per concorsi od esami.

Un caso specifico: FOR.COM

FOR.COM è un Consorzio Interuniversitario che sviluppa e distribuisce programmi di formazione di livello superiore (corsi di studio post-lauream e di formazione continua, di aggiornamento professionale) utilizzando le tecnologie della Formazione a distanza (FaD) con particolare riguardo per le procedure e le metodologie di e-learning

È stato costituito nel giugno del 1990 tra l’Università di Roma “La Sapienza” e il Bournemouth Polytechnic (UK) sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 382/80, art. 91:

Collaborazione interuniversitaria
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università [...]
Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell’uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell’ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto [...]

È dunque un Ente pubblico senza fini di lucro con riconosciuta personalità giuridica (Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica – D.M. 9/10/1997, in G.U. 29/10/1997) ed è iscritto all’albo dei laboratori di ricerca (M.I.U.R. – Codice 88 – Ricerca e applicazioni didattiche della telematica, della multimedialità e delle nuove tecnologie educative).

Secondo le norme vigenti, i corsi di specializzazione on-line sono riconosciuti e validi per accrescere il livello di expertise dei docenti; l’attestato che viene rilasciato a fine corso costituisce riconoscimento valido della qualificazione acquisita. 

I corsi di FOR.COM in generale sono considerati sperimentazione didattica e attività innovative e vengono erogati in moduli tematici; le attività didattiche includono:

  1. interazione con il docente;
  2. autoapprendimento assistito;
  3. attività di consolidamento;
  4. tutoring;
  5. test di valutazione intermedi e finali.

Alla fine di ogni corso è previsto un pre-esame on-line, il cui superamento è indispensabile per accedere alla fase di esame finale, che si svolge rigorosamente in presenza (tratto da: Review of Best Practice in the use of ICT in Education di Edel McCusker South West College UK eTQF – A Framework to Support Teachers CPD in the use of ICT).

Non rientra però tra gli enti accreditati al MIUR ai sensi del DM 177/Direttiva 90, come risulta dall’elenco presente a questo link. Ma, essendo un consorzio interuniversitario, si può ritenere non essere necessario l’accreditamento in quanto già qualificato per la formazione del personale della scuola (art. 67 comma 2 CCNL).

Quindi, un docente che debba sostenere un esame con FOR.COM ha diritto a 5 giorni di esonero dal servizio se in sede di Collegio docenti, che approva il piano annuale della formazione, e di RSU, cui va data l’informativa sui criteri di fruizione dei permessi, gli esami di corsi erogati in modalità FAD (come quelli di FOR.COM) sono stati previsti come attività di formazione del personale docente. In alternativa, l’insegnante può fruire degli 8 giorni per esami che, per chi ha un contratto a tempo determinato, saranno senza retribuzione e interromperanno la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Art. 19 – Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

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