Sinergie di Scuola

L’atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, e nello specifico per la scuola, così recita: «il CCNL procederà alla revisione dell’ordinamento professionale del personale ATA al fine di adeguare tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell’autonomia scolastica e dall’innovazione tecnologica».

Inoltre «nell’ottica del rafforzamento dell’organizzazione e delle capacità amministrative delle Istituzioni scolastiche, la rivisitazione dell’ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale DSGA».

Pertanto il nuovo CCNL Scuola dovrà occuparsi di rivedere l’ordinamento professionale e i profili del personale ATA: questi hanno una storia lunga e accidentata, che vale la pena di ripercorrere per fare il punto della situazione e avere le idee chiare su competenze e responsabilità al momento attuale, prima delle previste modifiche.

Evoluzione storica dei profili ATA

Il D.P.R. 588 del 7/03/1985 introduce i “profili professionali” del personale non docente appartenente ai ruoli statali delle scuole.

Fino a quel momento il personale dell’area non docente si articolava in carriere (di concetto, esecutiva, ausiliaria), a loro volta subarticolate in qualifiche (segretari, applicati, bidelli ecc.). I profili professionali, al pari delle vecchie qualifiche, introducono analiticamente le singole mansioni e, in più, indicano anche la posizione funzionale e il grado di responsabilità e di autonomia che ogni singola figura riveste.

Il D.Lgs. 29 del 3/02/1993 ha introdotto per la Pubblica Amministrazione il principio della “contrattazione privatistica” nel rapporto di lavoro dell’impiegato pubblico, pur mantenendo in capo alla legge e non alla contrattazione alcune materie importanti come:

  • le responsabilità giuridiche riguardanti i singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;
  • gli organi, gli uffici, le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi;
  • i principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici;
  • i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
  • i ruoli, le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva (le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale);
  • la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
  • la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e altre attività, nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Il primo Contratto Collettivo Nazionale stipulato per regolare il rapporto di lavoro di tutto il Comparto della scuola è stato il CCNL del 4/08/1995.

L’art. 51 di questo CCNL individua le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, da questo momento definito personale ATA ai sensi dell’art. 49.

Il CCNL del 26/05/1999 e il successivo CCNL del 15/03/2001 (2° biennio economico) hanno ancora modificato i profili professionali aumentando da un lato competenze e responsabilità del personale ATA in relazione all’aumento delle procedure trasferite dall’Amministrazione Centrale e Periferica alle scuole; dall’altro i provvedimenti inseriti nelle varie leggi finanziarie hanno privilegiato una politica di tagli e risparmi che hanno colpito questa tipologia di personale, vista come costo da scaricare all’esterno del sistema. Da qui, infatti, la logica perseguita in quegli anni degli appalti e delle esternalizzazioni soprattutto per i servizi di pulizia.

Il CCNL del 24/07/2003 ha scritto di nuovo i profili professionali del personale ATA modificandone completamente la struttura e privilegiando l’aspetto generale della funzione a scapito dell’elencazione puntuale delle competenze. I profili ATA di questo contratto sono stati riportati senza modifiche nel CCNL del 29/11/2007.

Per comprendere quindi con una certa chiarezza cosa sia realmente richiesto al momento attuale agli operatori appartenenti ai vari profili professionali occorre fare una lettura comparata del CCNL del 26/05/1999 con il CCNL del 29/11/2007, perché il contratto del 19/04/2018, ora vigente, non ha modificato i profili professionali rimandando tale argomento al successivo rinnovo contrattuale.

Purtroppo il nuovo CCNL – siglato l’11 novembre 2022 – si è occupato solamente della parte economica, rimandando al 2023 una sessione specifica per rivedere gli ordinamenti professionali e i profili ATA. Pertanto il nostro approfondimento vuole presentare, al momento attuale, il contesto su cui la revisione dei profili professionali ATA dovrà agire, presentando competenze e responsabilità dei vari operatori così declinate dalla lettura integrata dei profili professionali dei precedenti contratti.

I profili professionali ATA

Il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) delle Istituzioni scolastiche viene classificato nella tabella C allegata al CCNL 29/11/2007, reiterata nel CCNL del 19/04/2018 attualmente in vigore, per Aree e Profili Professionali (figura 1).

Dall’analisi della tabella è possibile vedere che le sole aree A e D prevedono un unico profilo professionale, mentre le aree As, B e C prevedono al loro interno più profili professionali – anche se le aree As e C non sono mai state introdotte nell’organico ATA.

Il CCNL del 29/11/2007 aveva rinviato a una successiva sequenza contrattuale (art. 62) la modifica dei profili, ma la sequenza contrattuale siglata il 25/07/2008 non ha modificato i profili professionali del personale ATA, limitandosi a rivedere le norme per la sostituzione del DSGA e per la sua posizione nei confronti del FIS.

I profili professionali individuano le competenze, attribuzioni, funzioni e responsabilità.

L’art. 44, comma 1 del CCNL 29/11/2007 stabilisce:

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle Istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico e con il personale docente.

Purtroppo questo incipit che assegna al personale ATA grande importanza per tutte le attività di funzionamento e organizzative collegate alla didattica non è stato confermato nel CCNL del 19/04/2018, ma è innegabile che l’affermazione sia sempre valida e oggi, dopo l’esperienza della pandemia, ancora più attuale.

Di seguito proviamo a fare un’analisi comparata dei profili professionali così come delineati dal CCNL 26/05/1999 e dal CCNL 29/11/2007.

Direttore SGA

Per quanto riguarda il profilo, funzioni e responsabilità non sono contenute solo nel contratto del 29/11/2007, ma anche nelle disposizioni di legge e soprattutto nel D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche).

Pertanto, in questo profilo così vario e complesso che si rivolge ad un funzionario, organo individuale, vediamo che la caratteristica più evidente è la stretta collaborazione con il Dirigente scolastico con il quale condivide responsabilità e competenze in ordine ai principali atti della scuola come il Programma annuale, il Conto consuntivo, la dichiarazione di compatibilità finanziaria del Contratto Integrativo, le procedure collegate alla gestione del patrimonio e inventari.

Il Direttore SGA è destinatario di deleghe dirigenziali per norma di legge e regolamenti (art. 17 del D.Lgs. 165/2001 e vari articoli del Regolamento di contabilità) ed è titolare del potere di firma (vedi anche il recente regolamento del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore SGA – D.I. 146 del 28/06/2022 – con particolare riferimento all’allegato B, programma d’esame alla lett. A6), poiché svolge «attività lavorativa di rilevante complessità e avente rilevanza esterna».

Inoltre, il Direttore SGA è «il capo dei servizi di segreteria» (art. 8, comma 7 del D.Lgs. 297/1994) e anche il capo del personale ATA «posto alle sue dirette dipendenze».

Ricordiamo che nelle scuole la complessità e il carico di lavoro sono aumentati in ragione del decentramento amministrativo e dei tanti progetti finanziati con fondi europei. Pertanto il lavoro e le conoscenze del Direttore SGA, in questi ambiti, sono determinanti.

Grande novità del CCNL del 26/05/1999, in ordine alle competenze del DSGA, consiste nell’assegnazione della funzione di firma degli atti (dichiarazioni e certificazioni) che non comportano valutazioni discrezionali; nel nuovo contratto del 29/11/2007 è scomparsa nell’elencazione delle competenze la «firma degli atti di competenza», che comunque come sopra abbiamo riportato permane nell’attività ordinaria.

Assistente ammnistrativo

Nel contratto vigente non si fa più riferimento, fra le competenze di questo profilo, alla «tenuta dei rapporti con l’utenza, con l’esterno e all’attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di attività didattiche».

Tali competenze sono in realtà sempre più pressanti e importanti per l’attività formativa della scuola dell’autonomia, pertanto si ritiene che siano state omesse considerandole assodate per questa figura professionale che ha acquisito sempre più autonomia con il crescere delle responsabilità delle figure di vertice.

Il servizio amministrativo può essere organizzato in aree distinte di attività e funzioni per la migliore organizzazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa. All’interno delle aree, strutturate in uffici, come di seguito elencate, operano gli assistenti amministrativi distribuiti in base al Piano delle attività del personale ATA di competenza del DSGA:

  1. area del personale;
  2. area didattica;
  3. area contabile;
  4. area finanziaria;
  5. area patrimonio;
  6. area magazzino;
  7. area affari generali.

Di seguito proponiamo alcuni esempi, certamente non esaustivi, delle varie attività che devono essere effettuate nei vari uffici dagli assistenti amministrativi per rendere evidente la complessità del ruolo di questi operatori.

Area del personale
  • Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico.
  • Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa.
  • Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neoassunto.
  • Rilascio di certificati e attestazioni di servizio.
  • Autorizzazioni all’esercizio della libera professione.
  • Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria.
  • Gestione e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi.
  • Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per motivi di salute.
  • Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita.
  • Inquadramenti economici contrattuali.
  • Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati.
  • Procedimenti disciplinari.
  • Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio).
  • Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale.
  • Pratiche per la concessione dei piccoli prestiti e cessione del quinto dello stipendio.
  • Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
  • Tenuta dei fascicoli personali.
  • Tenuta del registro delle assenze e dello stato personale dei dipendenti.
Area didattica
  • Iscrizione studenti.
  • Rilascio nulla osta per il trasferimento degli alunni.
  • Adempimenti previsti per tutti i tipi di esami.
  • Rilascio pagelle.
  • Rilascio certificati e attestazioni varie.
  • Rilascio diplomi di qualifica o di maturità.
  • Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio.
  • Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni.
  • Rilevazione delle assenze degli studenti.
  • Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe.
  • Documentazione per PCTO.
Area contabile
  • Liquidazione delle indennità varie da corrispondere al personale.
  • Liquidazione degli incarichi affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai fornitori.
  • Liquidazione delle retribuzioni mensili al personale supplente.
  • Liquidazione compensi per ferie non godute.
  • Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali.
  • Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili e annuali.
  • Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD).
  • Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 770, modello IRAP).
  • Comunicazione alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per eventuali conguagli fiscali del personale scolastico.
Area finanziaria
  • Conservazione del Programma annuale e del Conto consuntivo agli atti della scuola, corredato degli allegati e della delibera di approvazione.
  • Emissione e conservazione dei mandati di pagamenti e delle reversali d’incasso.
  • Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’Istituzione scolastica.
  • Adempimenti connessi ai progetti previsti dal PTOF.
  • Adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari (PON, FSE, FESR, PNRR).
  • Variazioni di bilancio.
  • Adempimenti connessi alla verifica di cassa.
  • Tenuta del partitario delle entrate e delle spese.
  • Tenuta del registro dei residui attivi e passivi.
  • Tenuta del giornale di cassa.
  • Tenuta del registro del conto corrente postale.
  • Tenuta del registro delle minute spese.
  • Tenuta del registro dei contratti stipulati dall’Istituzione scolastica.
  • Tenuta della documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio delle copie relative.
  • Tenuta delle scritture contabili relative alle attività per conto terzi.
  • Rilascio dei certificati di regolare prestazione per la fornitura di servizi periodici risultanti da appositi contratti.
  • Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e adempimenti relativi.
Area patrimonio
  • Gestione dei beni patrimoniali.
  • Nomina delle varie figure indicate dagli artt. 30 e 35 del D.I. 129/2018.
  • Tenuta degli inventari dei beni immobili, di valore storico-artistico, dei libri e materiale bibliografico e dei beni mobili.
  • Discarico inventariale.
  • Adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni.
Area magazzino
  • Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza in magazzino.
  • Tenuta della contabilità di magazzino.
  • Tenuta dei registri di magazzino e del facile consumo.
Area affari generali
  • Tenuta del protocollo informatico.
  • Archiviazione degli atti e dei documenti.
  • Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica.

Pertanto nella nuova declinazione del profilo dell’assistente amministrativo si dovrà tenere conto della complessità della funzione e della preparazione adeguata che dovrà avere in ogni momento della carriera professionale, organizzando momenti di formazione strutturati lungo tutto l’arco del servizio.

Assistente tecnico

Il profilo dell’assistente tecnico ha visto scomparire nel CCNL in vigore la caratteristica funzione di: «autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione del proprio lavoro». Anche per questo profilo professionale riteniamo che l’innovazione che ha permeato la scuola abbia considerato scontata l’autonomia dell’operatore nella conduzione del proprio lavoro.

Tuttavia tante competenze presenti nel CCNL del 26/05/1999 vanno recuperate perché il profilo vigente è limitato alla sola seguente declinazione: «Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro». L’assistente tecnico invece fa tanto di più a scuola, e ne abbiamo avuto la riprova durante la pandemia.

Va comunque ribadito che l’assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Si occupa della conduzione e manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall’Istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede: alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni e aree omogenee.

Pertanto, anche se il nuovo profilo non ribadirà quanto sopra elencato, questa figura avrà a scuola sempre questo ruolo.

Collaboratore scolastico

Molte le competenze dei collaboratori scolastici che non si ritrovano più nel CCNL in vigore rispetto al contratto del 26/5/1999:

- sorveglianza degli alunni in caso di momentanea assenza dei docenti;
- concorso nell’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola in altri sedi;
- spostamento di suppellettili;
- servizi esterni.

Tali mansioni devono comunque essere espletate da questo prezioso operatore della scuola che nelle proprie competenze, oltre all’accoglienza, la sorveglianza, la vigilanza e la pulizia dei locali, ha la funzione importantissima di sostegno e assistenza agli alunni con disabilità.

L’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica, e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/1992.

Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.

Il CCNL del 26/05/1999 aveva disegnato un profilo professionale per il collaboratore scolastico che teneva conto delle varie competenze in relazione anche alle tipologie di istituzioni in cui questo profilo si trova ad operare. Istituti Alberghieri, Convitti, Istituti agrari hanno delle particolarità che vanno evidenziate per non creare confusione con le competenze di altri profili.

Lunga la diatriba tra assistenti tecnici e collaboratori scolastici, ancora a volte riproposta, in merito alla competenza del lavaggio delle stoviglie negli Istituti Alberghieri che attiene espressamente ai collaboratori scolastici se analizziamo bene il profilo del CCNL 26/05/1999.

Inoltre, la possibilità di collaborare alla sorveglianza degli alunni anche durante le visite guidate e i viaggi organizzati dalla scuola è espressamente prevista dal profilo del vecchio contratto e non può essere ignorata anche se nell’attuale non viene riproposto.

Di seguito riportiamo una parte del profilo del collaboratore scolastico del CCNL del 26/05/1999 che chiarisce quanto sopra esposto.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni: sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle Istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori; svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi; pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici; riassetto e pulizia delle camerate dei convittori: compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; lavaggio delle stoviglie nelle Istituzioni Scolastiche in cui le esercitazioni comportino l’uso della cucina e della sala bar; servizi esterni inerenti la qualifica; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona e ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Conclusioni

Nella presente trattazione ci siamo occupati di analizzare i quattro profili professionali, maggiormente presenti a scuola, che rappresentano il 90% del personale ATA attualmente in servizio.

Che cosa sarebbe necessario modificare nel nuovo CCNL per riconoscere a queste figure il ruolo delineato in tutti questi anni dall’evoluzione della società e della P.A.?

Intanto le conoscenze informatiche sono elementi dai quali non si può prescindere, a livelli diversi, ma per tutti i profili.

Il DSGA inoltre, per le tante responsabilità, la rilevanza esterna e il ruolo centrale che ricopre nella scuola, dovrebbe essere classificato quale funzionario di elevata professionalità come avviene in contratti collettivi di altri comparti come quello delle Funzioni Centrali. Accedere a una retribuzione adeguata è un altro obiettivo da raggiungere al più presto.

Gli assistenti amministrativi collaborano con il DSGA e devono utilizzare strumenti informatici che permettono la conservazione sostitutiva di tutti gli atti. La conoscenza delle procedure di gestione e rendicontazione dei vari progetti europei è un altro obiettivo per il funzionamento di un ufficio di segreteria nelle odierne condizioni.

Gli assistenti tecnici, che dovrebbero essere previsti anche in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, devono avere una profonda conoscenza delle attrezzature degli specifici laboratori ai quali sono assegnati poiché anche la piccola manutenzione degli stessi è una loro competenza. Importante ribadire la necessità di interazione con tutte le componenti della scuola ricordando il loro determinante apporto durante la pandemia per effettuare smart working e didattica digitale.

Per i collaboratori scolastici, come detto prima, andrebbe chiarita la specifica competenza in scuole di diverso ordinamento e attività.

Inoltre andrebbero certamente introdotte nell’organico ATA le aree C e As.

Per tutti i profili in ogni caso esiste l’esigenza di una formazione in servizio che non sia emergenziale ma che sia propedeutica alla costruzione e stabilizzazione di profili complessi e importanti per la comunità educante scuola.

Le modifiche delle modalità di reclutamento, insieme con l’esigenza di elevare i titoli di studio posseduti per l’accesso ai vari profili e una formazione organica prevista per tutto l’arco della carriera professionale, possono essere l’ultimo tassello di una revisione necessaria e migliorativa del servizio pubblico e nello specifico della scuola.

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