L’analisi delle procedure relative ai contratti di sponsorizzazione che possono essere disposti dal Dirigente scolastico richiede una preliminare definizione del contesto di riferimento.

Va chiarito innanzitutto che il termine sponsorizzazione ha un significato del tutto diverso da quello di pubblicità. Quest’ultima, infatti, ha come obiettivo l’incremento dell’acquisto di un prodotto attraverso la diffusione delle sue caratteristiche e della sua immagine, mentre nel primo caso si tratta di promuovere – previa corresponsione finanziaria o di altra natura – uno specifico messaggio dello sponsor attraverso un’attività realizzata, nella fattispecie, da una pubblica Istituzione.

L’accostamento con l’iniziativa promossa, nel caso specifico, nell’ambito della scuola, consente allo sponsor suddetto di essere associato a tematiche di interesse generale: il vantaggio è un maggiore riconoscimento del marchio che si accompagna ad un incremento del valore percepito del prodotto.

Prima ancora di prendere in esame l’art. 45 del D.I. 129 del 28/08/2018 (nuovo Regolamento di contabilità delle scuole), è opportuno rammentare che la questione, con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, è stata disciplinata già nel 1997 dall’art. 43, comma 1 della Legge 449, che sottolineava l’utilità dei contratti in esame «Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati».

Le attività oggetto di sponsorizzazione devono quindi perseguire l’obiettivo del risparmio di spesa in considerazione e in rapporto agli stanziamenti disposti dallo Stato.

Tale regola sembra doversi riferire anche alla concessione a terzi di utilizzo temporaneo dei locali dell’edificio scolastico che, come ho avuto modo di affermare in un precedente articolo (“Attività per l’arricchimento dell’offerta formativa” sul num. 95 - Dicembre 2019 di Sinergie di Scuola), può prevedere – previo preliminare protocollo d’intesa con l’Ente proprietario – contributi alle spese di gestione connesse all’uso oltre le consuete attività didattiche e istituzionali, oppure l’acquisto/rinnovo di attrezzature da impiegare per lo svolgimento delle attività stesse, o ancora l’erogazione di un contributo volontario.

Le sponsorizzazioni, come vedremo anche successivamente, possono essere di natura finanziaria (in termini di contributo economico), ovvero tecnica (nella quale il corrispettivo, da parte dello sponsor, è costituito dalla fornitura d beni e/o servizi).

Tornando alle opportunità offerte dalle sponsorizzazioni, appare evidente che sono annoverabili tra le fonti di risorse che le scuole sono portate a considerare con sempre maggiore attenzione, data la riduzione progressiva dei finanziamenti pubblici che le costringe spesso a cercare alternative necessarie per garantire un buon funzionamento.

La Legge 449/1997, all’art. 43 comma 2, precisa che le iniziative intraprese in questo campo, oltre a comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti, «devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici» e «devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata».

In linea generale, dal contratto di sponsorizzazione nasce, tra le parti, un rapporto di carattere fiduciario in ordine al quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede descritti negli artt. 1175 e 1375 del codice civile.

Il nuovo Regolamento di contabilità

Per chiarire ulteriormente le caratteristiche da individuare nello sponsor va a questo punto esaminato l’art. 45, comma 2, lett. b del D.I. 129/2018.

In questo stralcio normativo si rintracciano i criteri e i limiti che il Consiglio d’istituto deve deliberare per lo svolgimento delle attività negoziali, in tema di contratti di sponsorizzazione: la preferenza deve essere riservata «a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza».

Viene, inoltre, esplicitato il «divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola».

La scelta dello sponsor, quindi, deve avere come parametro di riferimento la compatibilità con finalità educative e formative, che possono riguardare aspetti ricreativi, culturali, artistici, sportivi.

La procedura

Sul piano delle procedure, va rilevato in primis che la sponsorizzazione deve concretizzarsi nella sottoscrizione di un contratto che, nel caso specifico, può definirsi “a prestazioni corrispettive” e “oneroso”, in quanto le parti assumono obblighi reciproci: lo sponsor si obbliga a fornire finanziamenti, (oppure, anche direttamente, beni materiali) in cambio della divulgazione del suo nome (o marchio) da parte dell’Istituto scolastico.

Il contratto stesso si configura, dal punto di vista normativo, come “atipico”, cioè non espressamente disciplinato dal diritto civile ma rappresentato da una scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, creato ad hoc dalle parti in base alle specifiche esigenze.

Ciascuna Istituzione scolastica deve impegnarsi nell’elaborazione di un modello di contratto, da applicare uniformandolo alle varie situazioni.

Contenuti del Regolamento

Nel contratto, oltre ai riferimenti normativi, vanno indicati i criteri (o il Regolamento) che il Consiglio d’Istituto ha fissato per procedere ad accordi di sponsorizzazione.

In merito alle disposizioni deliberate dal Consiglio d’Istituto, se si intende (com’è auspicabile) adottare un assetto regolamentare, lo schema potrebbe essere il seguente:

1. Premessa

In essa vanno indicati i riferimenti normativi specifici:

2. Definizione

  1. dell’ambito di applicazione: regolamentazione delle sponsorizzazioni;
  2. delle finalità (come s’è detto, migliorare la qualità e la quantità del servizio, promuovere l’innovazione e realizzare economie di spesa);
  3. del soggetto legittimato alla sottoscrizione del contratto (il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituto);
  4. dei termini del contratto (prestazioni corrispettive: l’Istituzione scolastica offre la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o attraverso i canali di comunicazione il nome, oltre al marchio dello sponsor il quale assume l’obbligo di fornire un corrispettivo);
  5. del fatto che il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola;
  6. della necessità di escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività della scuola e quella privata.

3. Attività che possono essere oggetto del contratto di sponsorizzazione

Ad esempio:

Possono essere contemplate anche iniziative che prevedano un supporto in favore di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc., ovvero altre attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debbano essere oggetto di sponsorizzazione.

4. Forme di sponsorizzazione

Per quanto riguarda i contributi economici (da versare direttamente alla Scuola), va precisato che gli stessi possono essere richiesti anche a più sponsor per la medesima iniziativa. Il Consiglio d’Istituto deve disporre la destinazione di eventuali maggiori introiti rispetto a quelli previsti o utilizzati (es. economie di bilancio e/o nuovi interventi).

Quanto alla cessione gratuita di beni, va precisato che la stessa non deve essere tout court assimilata alla donazione.

Infatti, anche se, in sostanza, le due azioni sopra citate producono gli stessi effetti (cioè le società, le imprese, i professionisti, le Associazioni e i privati in genere offrono alla scuola materiali anche inventariabili) si rilevano, nei due casi, differenti caratteristiche:

Entrambe le forme sopra descritte debbono essere correttamente identificate da parte del Dirigente scolastico, attraverso operazioni di fundraising.

Che cosa si intende per fundraising? Il termine indica, secondo la Treccani, un’attività di ricerca dei fondi necessari al funzionamento di enti non profit.

Ad ogni modo, in linea generale, per i beni di significativo valore commerciale, qualsiasi operazione, per non incorrere nel vizio di nullità, deve essere registrata con un documento in linea con le formalità richieste dalla normativa.

Le cosiddette “donazioni di modico valore” risultano, invece, valide anche in assenza di atto pubblico, ai sensi dell’art. 783 c.c.

Spesso i Consigli delle Istituzioni scolastiche determinano il limite del valore commerciale dei beni inventariabili entro il quale l’atto di accettazione delle donazioni è direttamente delegato al Dirigente scolastico, subordinando l’accettazione di quelle di valore superiore ad un’apposita delibera del Consiglio d’Istituto, atto formale nel quale deve essere indicata anche la destinazione del bene.

Va, inoltre, precisato che l’accettazione di un bene nuovo offre maggiori garanzie rispetto a quella di un usato e ciò spiega perché, nel Regolamento di molti Istituti scolastici, si trova la frase «La scuola è autorizzata ad accettare donazioni di beni di facile consumo o inventariabili solo nel caso di beni nuovi, appositamente acquistati».

È necessario, in ogni caso, che l’Istituzione scolastica richieda di entrare in possesso di copia della fattura (o analogo documento) rilasciato al momento dell’acquisto, nonché il manuale di uso e manutenzione e il certificato di conformità alle norme vigenti.

Nel caso di accettazione di un bene usato, essa è condizionata dall’acquisizione di tutte le suddette certificazioni previste per un bene nuovo. Sarebbe inoltre raccomandabile una dichiarazione del donatore che ne attesti la corretta manutenzione e il suo funzionamento.

Alcune Istituzioni scolastiche preferiscono accettare beni usati ritenuti utili sottoforma di comodato d’uso, fattispecie regolata anch’essa da specifiche disposizioni di diritto civile.

Resta sottinteso, in ogni caso, che l’Istituzione scolastica deve valutare nel proprio interesse l’accettazione del bene offerto in base alla sua reale utilità.

Anche l’accettazione di un servizio gratuito è soggetto a regole: ad esempio, l’esecuzione dello stesso può essere coperta da assicurazione a condizione che tale prestazione sia inserita in un progetto all’interno del PTOF e sia stata deliberata dal Consiglio di Istituto.

Vanno infine valutati gli effettivi vantaggi ottenibili attraverso la formula del sostegno a spese relative ad iniziative programmate dalla scuola. Lo sponsor può offrirsi, infatti, di sostenere direttamente alcune attività già programmate dalla Scuola in termini di compartecipazione alle spese, richiedendo una contropartita che potrà consistere anche nella sola possibilità di stipulare una convenzione a condizioni particolarmente favorevoli che comporti, come ricaduta, benefici concreti e diretti per gli alunni e le loro famiglie.

5. Obblighi a carico della scuola

Vanno specificati in sede di stipulazione del contratto, e consistono nelle forme di pubblicizzazione:

6. Modalità di ricognizione degli sponsor

A questo proposito è necessario un approfondimento. La scelta dello sponsor può essere effettuata o attraverso contatti diretti (questa è la modalità più frequente e diffusa), ovvero attraverso un avviso di sponsorizzazione pubblicato all’Albo e nel sito web dell’Istituzione scolastica.

In quest’ultimo caso, l’avviso deve indicare l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, oltre alle modalità e ai termini di presentazione (in forma scritta) dell’offerta di sponsorizzazione.

Le offerte (che devono essere valutate e approvate dal Consiglio di Istituto) devono indicare:

  1. il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  2. l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso;
  3. l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti conseguenti al messaggio promozionale.

Il proponente dovrà inoltre mettere a disposizione le seguenti autocertificazioni:

  1. l’inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
  2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
  3. (nel caso di imprese) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
  4. l’esclusione di appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  5. (per le persone giuridiche) nominativo del legale rappresentante.

7. Criteri di individuazione degli sponsor

La priorità generale va attribuita ai soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

In caso di concorrenza di più sponsor devono essere inoltre indicate nell’ordine le preferenze. Un esempio:

8. Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni

Elenco dei casi in cui l’Istituzione scolastica può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare una sponsorizzazione:

  1. presupposizione del possibile conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
  2. soggetti privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con l’Istituzione scolastica;
  3. riscontro di un possibile pregiudizio o danno all’immagine della scuola nel messaggio pubblicitario;
  4. esclusione a priori di sponsorizzazioni riguardanti:

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

9. Gestione della privacy

Disposizioni riguardanti lo sponsor nei confronti della scuola:

Disposizioni riguardanti la scuola nei confronti dello sponsor:

Elementi essenziali del contratto

Esauriti i punti relativi al Regolamento, elenchiamo gli elementi che debbono necessariamente essere contenuti nel contratto di gestione delle sponsorizzazioni all’interno di ogni singolo progetto:

  1. l’oggetto della sponsorizzazione;
  2. i diritti dello sponsor e la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione, ivi compresa la descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso;
  3. gli obblighi assunti dallo sponsor;
  4. l’eventuale diritto di “esclusiva”, tenendo presente che la sponsorizzazione può anche non essere esclusiva;
  5. la durata del contratto e l’eventuale sua rinnovabilità;
  6. le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
  7. le responsabilità e gli impegni reciproci;
  8. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  9. l’indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.

In merito al punto h, deve essere prevista la facoltà di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione e devono essere comunicate le modalità con cui tale comunicazione deve avvenire. Può, infatti, essere contemplata la risoluzione del contratto (e persino un risarcimento del danno) sia nell’ipotesi di mancato rispetto degli obblighi in termini di prestazioni, forniture o servizi, sia nell’eventualità in cui il soggetto esterno rechi danno all’immagine dell’Istituzione scolastica.

Deve essere parimenti resa esplicita la possibile clausola risolutiva nel caso in cui il soggetto privato non persegua i fini sociali e di pubblica utilità cui l’Istituzione scolastica deve attenersi.

L’Istituzione scolastica deve infine tutelarsi esplicitando chiaramente la sua estraneità in merito ad eventuali responsabilità civili e penali conseguenti all’allestimento e allo svolgimento delle attività e/o nei casi di comportamenti illeciti o personalmente rilevanti da parte dello sponsor.

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