Sinergie di Scuola

Per chi vive di scuola, la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre è sempre emblematica. Un capodanno che porta con sé bilanci e buoni auspici. Gli auguri tra colleghi si rincorrono. Il verbo più usato e abusato è sperare. «Speriamo sia un anno tranquillo. Speriamo si sappia presto qualcosa sul F.I.S. Speriamo di capirci qualcosa».

Ecco, credo che sia proprio l’incertezza a farla da padrona in questo anno zero della riforma Giannini-Renzi della Buona Scuola.

Prendiamo ad esempio le indicazioni operative per il conferimento delle supplenze nell’a.s. 2015/2016: ad una prima nota del 10 agosto, la 25141, ne sono seguite altre che hanno cercato di fornire chiarimenti e precisazioni. L’ultima è del 28 agosto, reca il protocollo n. 27715 e riguarda le supplenze Ata. Modifica in minima parte le disposizioni contenute nella nota del 10 agosto già menzionata. Sarà l’ultima? Forse. Speriamo!

Ma quali sono le indicazioni fornite alla luce dei nuovi interventi legislativi e regolamentari?

Proviamo ad analizzarle nel dettaglio iniziando proprio dalla nota 25141 del 10/08/2015.

Personale docente ed educativo

Anche per l’a.s. 2015/2016 sono state richiamate le procedure, modalità operative e modelli organizzativi indicati in precedenti analoghe note riguardo i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere.

È stato specificato che è possibile accettare la supplenza anche mediante ricorso all’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13/06/2007. La delega (vedi modello), se conforme alle indicazioni contenute all’art. 3, comma 2, suindicato è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali sia nella successiva fase di competenza dei Dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

 

D.M. 131 del 13/06/2007, art. 3

Comma 2 – Conferimento delle supplenze a livello provinciale

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento – D.M n. 131 del 13/06/2007.


Sanzioni

Nel conferimento delle supplenze a livello provinciale, in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro si applicano le sanzioni previste nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono in caso di:

  1. rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione: perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  2. mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega: perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. abbandono del servizio: perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

In applicazione dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, l’aspirante può rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. È consentito, inoltre, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Regime giuridico del provvedimento di nomina

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Ricorso alle graduatorie delle scuole viciniori

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti Dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

Assunzioni fasi B e C – art. 1 c. 98 Legge 107/2015
– assegnazione alla sede

Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l’assegnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 99 della Legge n. 107 del 13/07/2015, avverrà al 1° settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.


Supplenze brevi – Divieto conferimento supplenze

L’art. 1, comma 333, della Legge 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23/12/1996 n. 662.

Posti di sostegno

Sia nell’ambito delle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli Uffici Scolastici Regionali che delle “scuole di riferimento”, il MIUR ha ribadito l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

I docenti di cui all’art. 1, lettere a, b e c e art. 3, del D.M. n. 21 del 9/02/2005 «ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno», per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

Nel caso di esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3/06/2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Qualora sia necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i Dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.


Licei musicali e coreutici

In applicazione dell’art. 6-bis, comma 8, 2° periodo dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2015/2016, sottoscritta il 13/05/2015, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e “Laboratorio di Musica di insieme”, hanno potuto presentare, entro il 31 agosto 2015 apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’ a.s. 2014/2015 ovvero negli anni scolastici precedenti.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.

Successivamente:

  • alla fase di accantonamento di cui sopra;
  • alle ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”;
  • alla fase delle utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti,

nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si deve procedere all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi della nota 7061 dell’11/07/2014 per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.

Le convocazioni degli aspiranti sono disposte dai Dirigenti scolastici, in applicazione delle disposizioni contenute nell’ art. 7 del Regolamento e secondo il seguente ordine di priorità:

  1. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento della provincia (nell’ordine: A031, A032, A077);
  2. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031, A032, A077);
  3. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia (nell’ordine: A031, A032, A077);
  4. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (neII’ordine: A031, A032, A077).

Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti scolastici – prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni con i Conservatori – sono chiamati ad utilizzare le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle altre province della regione secondo l’ordine di priorità definito dall’Ufficio Scolastico Regionale.

In caso di attivazione delle procedure definite dalla Convenzioni con i Conservatori, gli aspiranti devono essere graduati in base alla Tabella B allegata dal D.M. 308/2014, ivi compresi, esclusivamente per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti).

Il MIUR ha precisato che le convenzioni non possono derogare dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/2014 Allegato E - Tabella Licei.”

Personale educativo dei convitti

In assenza di aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.


Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Regolamento, le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. Si provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28/12/2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, fomiti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi:

  • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
  • successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i Dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Quanto detto, come specificato nella nota 25141 del 10/08/2015, è riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frammentazione di posti o cattedre.

Disposizioni particolari per la scuola primaria

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora a partire dalle 11 ore di insegnamento (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili devono essere assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13/06/2007 n. 131.

Elenchi aggiuntivi di II fascia – attività propedeutiche

A fine agosto con nota MIUR27/08/2015, prot. n. 2945 – Graduatorie d’istituto del personale docente a.s. 2015/2016 è stata comunicata la nuova tempistica del procedimento, con particolare riferimento agli effetti del D.D.G. 680 del 6/07/2015:

  • Istanza polis per dichiarare il titolo di specializzazione: dalle ore 9.00 del 27 agosto alle ore 14.00 del 15 settembre;
  • Istanza polis per dichiarare il titolo di abilitazione: dalle ore 9.00 del 3 settembre;
  • Visualizzazione sul SIDI delle istanze pervenute alle scuole: dal 14 settembre;
  • Acquisizione/aggiornamento posizione SIDI alle scuole: dal 14 settembre;
  • Istanza polis per comunicare le sedi: dalle ore 9.00 del 25 settembre alle ore 14.00 del 14 ottobre.

Il MIUR ha inoltre comunicato che saranno svolte le seguenti operazioni:

  • rielaborazione delle graduatorie per tenere conto degli effetti del dimensionamento (dal 15 ottobre);
  • revisione delle funzioni di convocazione per consentire la visualizzazione delle rettifiche effettuate sulle graduatorie di tutte le fasce anche in assenza di rielaborazione al livello provinciale (dal 20 ottobre).

Al fine di illustrare le novità introdotte saranno predisposte, dal Servizio informativo del MIUR, apposite guide per l’utente (per le istanze POLIS) e manuali per le scuole (per le funzioni SIDI).

Le istituzioni scolastiche già con la nota del 10 agosto avevano ricevuto indicazione di avviare le attività propedeutiche connesse all’esame delle domande e alla verifica dei titoli dichiarati ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, di cui all’art. 2 del D.D.G. 6/07/2015 n. 680 in attesa dell’apertura delle funzioni suddette.


Precisazioni – nota MIUR 1515 dell’11/08/2015

Facendo seguito alla nota della Direzione Generale del Personale Scolastico prot. 25141 datata 10/08/2015, con la quale sono state fornite istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico, il MIUR ha ritenuto utile precisare agli Uffici Scolastici Regionali che questi dovranno concludere, entro e non oltre l’8 settembre 2015, il conferimento delle supplenze a favore del personale docente, sui posti dell’organico di fatto.

Ha specificato inoltre che le supplenze residuali, su posti vacanti e disponibili in organico di diritto, saranno conferite successivamente solo nel caso in cui, su tali posti, non vengano nominati docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato di cui alla fase B del piano straordinario di assunzioni previsto dall’art. 1, comma 98, della Legge 13/07/2015, n. 107.

Personale Ata

L’art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di:

  • supplenze annuali (lett. a);
  • supplenze temporanee sino al termine dell’ attività didattica (lett. b).

A tal fine si fa ricorso, ai sensi dell’art. 4, comma II, della legge n. 124/1999, alle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19/04/2001, n. 7.

Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19/04/2001, n. 75 e del D.M. 24/03/2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.

Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13/12/2000, n. 430.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.

Qualora non sia possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzo ne non vi fosse disponibilità per posto intero. Anche per il personale ATA è confermata la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina. Non sono invece applicabili al personale Ata le sanzioni in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.


Per quanto riguarda i DSGA, per la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Sempre con la nota 25141 del 10/08/2015 il MIUR ha evidenziato che dalla lettura dei commi 422 e successivi dell’art. l della Legge 190/2014 si ricava un espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di nullità, con esclusione del solo personale non amministrativo del comparto scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da ricollocare presso altre amministrazioni.

Sempre con la stessa nota il MIUR ha sottolineato, in attesa della ricollocazione del suddetto personale, l’impossibilità di procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19/04/2001, n. 75 e del D.M. 24/03/2004, n. 35, consentendo esclusivamente nomine su tali posti ai sensi dell’art. 40, comma 9, della Legge 449/1997 con supplenze fino all’avente diritto, mediante l’utilizzo a tal fine delle graduatorie di circolo e di istituto.

Ha precisato, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 332, della Legge 190/2014 i Dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze a:

  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

A tale nota, tuttavia, ha fatto seguito la nota 27715 del 28/08/2015 con la quale il MIUR ha precisato che a seguito dei contatti intercorsi con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è emerso che le procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane, da ricollocare presso le istituzioni scolastiche con mansioni corrispondenti a quelle del personale ATA, ai sensi dei commi 422 e successivi dell’art. 1 della Legge 190/2014, a fronte della loro complessità, saranno effettuate a luglio 2016.

Ciò ha consentito a parziale modifica di quanto stabilito con la citata nota prot. n. 25141 del 10/08/2015, di poter prevedere il conferimento di supplenze fino al 30 giugno (esclusivamente), attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e, in caso di esaurimento delle predette, dagli elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. n. 75/2001 e del D.M. n. 35/2004.

Disposizioni comuni

La stipula del contratto, così come avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio ecc.).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.


Conferimento supplenze su posti part -time

Il CCNL 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8 e 65 relativamente al personale ATA.

Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica e comunque sino al limite massimo di due scuole.

Ai fini di cui sopra, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. n. 75/2001 e del D.M. n. 35/2004.

Concluse le citate operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai Dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 430/2000, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

Priorità di scelta della sede scolastica

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli artt. 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, la priorità di scelta si applica, nell’ ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.


Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999

Il MIUR ha fornito indicazioni alle Direzioni Regionali affinché anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo e ATA beneficiario delle riserve di cui alla Legge n. 68/1999, si tenga conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11/07/2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti si prendono in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

È stato inoltre sottolineato che sussiste l’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della Legge n. 244/2007 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. l, c.2, della Legge n. 407/1998.

Documentazione da presentare

L’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 9/08/2013 n.98.

Per la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

A tale proposito si ricorda che ai sensi della Legge 12/11/2011, n. 183, «nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e per i gestori di pubblici servizi, i certificati (es. certificati di servizio) sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione>», quindi le Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) non possono più richiedere ai cittadini o accettare dai cittadini certificati prodotti da altre Pubbliche Amministrazioni. Sono ovviamente fatti salvi i controlli previsti dalla normativa citata.

Pubblicizzazione delle operazioni

Infine, si ricorda che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti e ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.) devono essere adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio, in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.