Dal 7 al 31 gennaio 2019 potranno essere effettuate le iscrizioni a scuola per l’a.s. 2019/2020.

Lo comunica la circolare del MIUR, con cui fornisce tutte le informazioni a famiglie e scuole su come trasmettere le domande.

Ci sarà dunque tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on-line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Ma già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Le iscrizioni on-line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. Per effettuare l’iscrizione on-line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di interesse. Sarà come sempre disponibile, a questo scopo, il portale “Scuola in Chiaro” che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani e consente di ricavare informazioni utili che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (Università e mondo del lavoro). In proposito, quest’anno “Scuola in Chiaro” è anche un’app.

La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (si veda l’articolo a pagina 54), con cittadinanza non italiana e indicazioni anche in materia di privacy (si veda l’articolo a pagina 52).

Anche per l’a.s. 2019/2020 si prevedono interventi a favore degli studenti residenti nei comuni delle zone terremotate del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). È previsto per tutte le domande di iscrizione un tempo aggiuntivo per la scelta definitiva della scuola prescelta tra quelle indicate nella domanda. Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è possibile anche indicare due istituzioni scolastiche anziché una.

Cosa devono fare le scuole

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche devono aggiornare le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in Chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.

Le scuole devono poi predisporre il proprio modulo di iscrizione on-line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on-line”.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on-line”, cui si può accedere direttamente dal sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule.

Le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Relativamente agli adempimenti vaccinali il MIUR richiama le misure di semplificazione previste dall’art. 3-bis del Decreto Legge 7/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31/07/2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

In merito ai contributi scolastici delle famiglie, il Ministero ribadisce che sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’ offerta formativa.

Iscrizioni in eccedenza

È compito del Dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola deve preliminarmente procedere alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on-line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

In proposito, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. Non può essere invece data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse, così come non è rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Il MIUR invita anche ad evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio.

Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche debbono garantire la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al Dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Alcuni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Tutte le rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni devono essere eseguite dalla scuola di destinazione.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.

I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on fine. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

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