Sinergie di Scuola

Grande enfasi è posta, nel documento governativo “La Buona Scuola”, sulla necessità di una formazione costante per i docenti al fine di «offrire agli studenti una formazione adeguata alla società e al mercato del lavoro che dovranno affrontare». Enfasi giustificata, guardando i dati più che preoccupanti del rapporto OCSE 2014, così come riepilogati a pag. 10 del Contributo al dibattito “La Buona Scuola” - Commissione IX Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Il documento governativo focalizza quattro elementi fondamentali sui quali farà leva la buona formazione, e indica la necessità di porre un’attenzione particolare alla «formazione dei docenti al digitale per attuare una didattica integrata, moderna e per competenze».

Tale buona intenzione non sembra rimanere lettera morta ma è immediatamente seguita dal D.M. 762 del 2/10/2014 che pone le basi, anche finanziarie, per avviare una serie di interventi formativi prioritariamente destinati ai docenti:

  1. corsi di formazione e ricerca per Dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado per il rafforzamento delle competenze e conoscenze degli studenti (€ 1.075.474);
  2. attività di formazione e aggiornamento obbligatori dei docenti, con riguardo all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (€ 450.000);
  3. seminario nazionale, rivolto ai referenti regionali, per la formazione di insegnanti che prestano servizio nelle aree a rischio (€ 20.000);
  4. piattaforma multimediale sulla educazione al rispetto reciproco, all’affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al cyber-bullismo (€ 100.000);
  5. intensificazione dell’attività di formazione in presenza rivolta ai Dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi finalizzate all’aumento delle capacità di gestione e programmazione dei sistemi scolastici (ulteriori € 100.000 oltre agli iniziali € 800.000 del progetto “Io conto”);
  6. interventi formativi volti all’aumento delle competenze dei docenti relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica (€ 1.000.000);
  7. formazione per accrescere le competenze dei docenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali in merito alla fase di pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (€ 1.000.000).

Il budget totale disponibile per tali iniziative (€ 3.745.474) è tuttavia ben lontano dagli iniziali 10 milioni di euro che il D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8/11/2013, n. 128 (“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), prevedeva per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico da effettuarsi nel 2014, ed è notevolmente inferiore anche agli oltre 9 milioni di euro che il D.M. 821/2013 destinava ad iniziative nazionali di formazione in servizio del personale scolastico, ai sensi dell’art. 63 del CCNL 29/11/2007.

La riduzione di € 6.254.526, disposta dall’art. 50 del D.L. 24/04/2014, n. 66, mal si concilia con le prospettive di incremento delle occasioni di aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale scolastico, in particolare quello amministrativo, tecnico e ausiliario, della cui formazione peraltro non si fa alcun cenno nel già citato documento governativo.


Non sorprendono, di conseguenza, i dati riportati dal rapporto TALIS 2013, secondo i quali lo sviluppo professionale dei docenti in Italia è inferiore alla media degli altri Paesi TALIS.

Inoltre, mentre la partecipazione ad iniziative di sviluppo professionale (SP) è rimasta sostanzialmente stabile nell’ultimo quinquennio nella media TALIS (2008: 87,6%; 2013: 87,7%), la percentuale per Italia scende di quasi 10 punti percentuali, passando da 84,6% a 74,9%, con un tasso «relativamente elevato di non partecipazione», i cui motivi sono da ricercare prioritariamente nelle condizioni non proprio favorevoli che caratterizzano la formazione in servizio (costi elevati, mancanza di sostegno dall’amministrazione, orari di lavoro in conflitto, mancanza di incentivi a partecipare ecc.). 

 Ma come si esercita il diritto alla formazione? La fonte normativa di riferimento è l’ormai datato ma tuttora vigente CCNL 2006-2009, che disciplina la materia al Capo VI.

Chi ha diritto alla formazione e con quali modalità 

Premesso che la formazione è un diritto del personale, oltre che una questione di etica professionale, si precisa che le iniziative sono:

  1. deliberate dal Collegio Docenti, oppure
  2. programmate dal direttore dei servizi generali e amministrativi, sentito il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La partecipazione a iniziative di formazione organizzate dal MIUR, dagli Uffici Scolastici Regionali o Territoriali e dalle Istituzioni scolastiche è considerata servizio a tutti gli effetti, quindi retribuita per intero. Il rimborso delle spese di viaggio, contemplato in contratto per i corsi che si svolgono fuori sede, non è automatico ma subordinato a specifiche disponibilità finanziarie ed eventualmente limitato al solo uso dei mezzi pubblici, a seguito della sopravvenuta impraticabilità di fruizione del proprio mezzo di trasporto (vedi Circolare n. 36 del MEF, prot. n. 89530 del 22/10/2010, delibera n. 8 del 07/02/2011, adottata a Sezioni Riunite, n. 21/CONTR/11 della Corte dei Conti, nota del MEF, prot. n. 96465 del 13/09/2011).

I docenti hanno diritto a 5 giorni, in un anno scolastico, per partecipare a iniziative di formazione, in qualità di discente, formatore, esperto o animatore, con esonero dal servizio e possibilità di essere sostituiti con personale supplente. Oltre a questi permessi, va assicurata ai docenti un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di qualità del servizio.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare – con autorizzazione del Dirigente scolastico – ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione, da Università o da enti accreditati, per un numero di ore non quantificato («nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo») prioritariamente per l’attuazione dei profili professionali (formazione del Punto Edu ATA). In questo caso il numero di ore tiene conto del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. 

I criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento sono oggetto di informazione preventiva, come previsto dall’art. 6 comma 2 lett. d del CCNL 2006-2009.


Quali soggetti possono erogare formazione

In ogni Istituto scolastico il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione comprende offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica (MIUR, UU.SS.RR.) e/o da soggetti pubblici e privati qualificati (quali le istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete, le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali riconosciute dal MIUR) o accreditati (dal MIUR secondo le modalità previste dalla Direttiva n. 90 del 1/12/2003).

Quale formazione è obbligatoria

Oltre alla formazione iniziale in ingresso, correlata al superamento del periodo di prova, per i docenti assunti a tempo indeterminato (anche in questo caso si riscontra l’assenza di analoga previsione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), gli unici obblighi chiaramente specificati sono quelli relativi alla informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (e degli studenti ad essi equiparati) previsti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (artt. 36 e 37 D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e D.Lgs. 3/08/2009 n. 106).

La durata minima della formazione che deve essere assicurata dal Dirigente scolastico a tutto il personale della scuola – il quale, nessuno escluso, ha l’obbligo di parteciparvi – è stabilita dagli Accordi Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011. 

Considerato che l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è materia di contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 comma 2 lett. k CCNL), ogni scuola può definire tempi e modalità di tali azioni formative, precisando se sono organizzate durante l’orario di lavoro o, in alternativa, con possibilità di recupero/compenso con fondi specifici o fondo di istituto.

In ogni caso, aggiornamento e formazione  costituiscono  un preciso obbligo contrattuale per i docenti (art. 29 CCNL) e un’occasione di mobilità professionale per il personale ATA (art. 48 CCNL), che diventano vincolanti una volta inseriti nei piani approvati dal Collegio Docenti o predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi. 

Questo, se li consideriamo “missili balistici” buoni per raggiungere bersagli immobili, ma sappiamo che la realtà attuale ci impone ormai la scelta di strumenti ben più “intelligenti” (Sygmunt Bauman, “Le sfide all’istruzione nella modernità liquida”).

(Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dell’articolo: “Il diritto alla formazione” in Sinergie di Scuola n. 38 – Aprile 2014)

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