Sinergie di Scuola

Il diritto alle ferie del personale è regolato da diverse fonti, a livello comunitario, nazionale, contrattuale per settori specifici, che sono valido riferimento in casi particolari di ferie non godute o non monetizzate.

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4/11/2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e all’art. 7 così dispone:

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

A livello nazionale, la Costituzione, all’art. 36 comma 3, prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di congedo annuale retribuito quale diritto irrinunciabile, in quanto collegato al diritto fondamentale alla salute (art. 32), essendo il riposo annuale necessario al recupero psico-fisico delle energie lavorative del prestatore di lavoro, allo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo, nell’interesse dello stesso datore di lavoro a che il proprio personale si ristori dallo stress lavorativo per una migliore resa produttiva successiva (ferie = diritto/dovere).

L’art. 2109 del Codice Civile specifica che la determinazione della durata delle ferie viene lasciata alla legge, alle norme corporative, agli usi ed equità, ma spetta unicamente al datore di lavoro definire modi e tempo di godimento delle ferie: «le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore».

Spetta pertanto al datore di lavoro la facoltà di determinare la collocazione temporale del periodo feriale, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale, fatto salvo il dovere di dare preventiva comunicazione al lavoratore del periodo di ferie assegnato.

Le regole per il Comparto Scuola

Per la Scuola, norme più specifiche sono contenute nell’art. 13 del CCNL 29/11/2007, il quale stabilisce il computo delle ferie spettanti, a seconda dell’anzianità di servizio, del contratto di lavoro, dell’appartenenza ai profili professionali di docente (per i quali la settimana lavorativa è sempre considerata di 6 giorni) o ATA (che invece hanno un calcolo diverso se il POF prevede che l’attività didattica sia articolata su 5 giorni) – vedi tabella 1.

I tre anni minimi di anzianità richiesti per maturare un numero maggiore di giorni di ferie devono essere stati completati nel corso dei precedenti anni scolastici (= 1.080 giorni anche non continuativi).

La fruizione delle ferie spetta per anno scolastico (CCNL 4/08/1995) e, per il personale a tempo indeterminato, fin dall’inizio del rapporto di lavoro, in quanto il diritto si matura con la stipula del contratto (a tale proposito, con sentenza n. 66 del 10/05/1963, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 36 del d.P.R. 3/1957 secondo cui il diritto dell’allora “congedo ordinario” si maturava dopo un anno di effettivo servizio).

Alle ferie vanno aggiunti 2 giorni di festività soppresse + 4 giornate di cui alla lettera b dell’art. 1 Legge 937/1977, spettanti in misura proporzionale al servizio prestato in ciascun anno scolastico (1 giorno ogni 3 mesi di servizio), da fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Se il part-time orizzontale (indipendentemente dall’orario di servizio prestato) non riduce le ferie, il part-time verticale (es. orario di lavoro ridotto svolto su alcuni giorni della settimana, del mese, o in determinati periodi dell’anno) determina una riduzione proporzionale di ferie e festività soppresse – vedi esempio.

È appena il caso di precisare che un servizio prestato con orario ridotto (ipotesi piuttosto frequente nei contratti a tempo determinato del personale ATA) su un numero di giorni settimanali inferiori a 6 comporta solo una riduzione calcolata sui giorni lavorati, e non anche sul numero ridotto di ore.


Assenze che riducono le ferie

Le assenze che determinano una proporzionale riduzione dei giorni di ferie spettanti sono le seguenti:

  • assenze per malattia senza assegni (eccedenti i 9 mesi comunque retribuiti);
  • assenze per congedo parentale retribuite al 30% o non retribuite. N.B. La riduzione non va intesa in senso letterale (periodi al 30% = riduzione delle ferie al 30%) ma nel senso che tali assenze vanno escluse dai periodi effettivamente utili alla maturazione delle ferie. Ad esempio, un periodo di assenza di 4 mesi di congedo parentale retribuito al 30% e fruito dell’anno scolastico riduce così le ferie: gg. 360 – gg. 120 = gg. 240. Calcolo ferie: 32: 360 = x : 240 per cui x = 21, 33 (arrotondato per difetto a 21 giorni di ferie spettanti);
  • aspettativa senza assegni;
  • esonero dal servizio per svolgere attività lavorativa o di studio presso altre Amministrazioni;
  • aspettativa del personale ATA (art. 59 CCNL) per accettare incarichi a tempo determinato in altri profili professionali del comparto scuola.

In quest’ultimo caso, in particolare, si osserva che l’aspettativa riduce le ferie nella scuola di titolarità ma non costituisce interruzione del rapporto di lavoro, per cui eventuali ferie maturate e non godute nel periodo di prestazione dell’incarico a tempo determinato non possono essere retribuite dopo il termine del contratto medesimo ma vanno fruite al rientro nella sede di titolarità.

In tal modo al collaboratore scolastico o all’assistente amministrativo in aspettativa fino al 30 giugno per svolgere un incarico di docente o altro profilo ATA in altra scuola vanno concesse le ferie nella sede di titolarità nel periodo luglio/agosto, così come precisato dall’ARAN in risposta ad apposito quesito (SCU_014_Orientamenti applicativi):

Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’art. 59 del CCNL 2006-2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’art. 13, comma 8 (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.
Si fa presente che anche l’Ufficio scolastico Provinciale di Torino con circolare n. 395 del 29/07/2009 e su indicazione del Ministero del Tesoro si è espresso in tale senso.


Una situazione simile potrebbe presentarsi nel caso di personale (particolarmente importante per gli ATA) che non ha fruito della ferie nella scuola di titolarità e ottiene l’assegnazione provvisoria presso altra sede (ARAN - SCU_093_Orientamento Applicativo):

L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Pertanto, in generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse [...].

Assegnazione d’ufficio delle ferie

Le ferie quindi possono anche essere assegnate d’ufficio, con particolare riferimento al personale ATA in presenza di situazioni specifiche:

  1. sospensione delle attività didattiche disposte dal calendario scolastico o con delibera del Consiglio di Istituto;
  2. chiusura dell’Istituto scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, disposta generalmente nei giorni prefestivi dei periodi di sospensione della attività didattiche o in giorni cd. “ponte”.

Fatte salve eventuali esigenze di servizio del caso a), il personale ATA (DSGA compreso) può essere collocato d’ufficio in ferie o può utilizzare un monte ore orario a debito/credito, secondo eventuali criteri prestabiliti e indicati nel piano di lavoro predisposto all’inizio dell’anno scolastico.

Obbligo dei 15 giorni continuativi

Sempre per il personale ATA, il CCNL prevede l’obbligo del datore di lavoro di «assicurare al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto».

L’obbligo nasce da apposita richiesta dell’interessato, che può anche optare per l’utilizzo di periodi di ferie meno prolungati o collocati in periodi diversi (sempre compatibili con le esigenze di servizio); sembrerebbe quasi che, in mancanza di richiesta dell’interessato, i 15 giorni di ferie possano anche essere fruiti non consecutivamente.

Tuttavia la giurisprudenza consolidata censura l’eccessivo frazionamento delle ferie rendendole inidonee alla propria funzione di recupero delle energie psico/fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali dei lavoratori; sotto l’aspetto normativo va infatti ricordato che l’ipotesi che il periodo feriale possa essere ipoteticamente diluito in spezzoni di una settimana è in contrasto con la Convenzione OIL n. 132 del 24/06/1970 (ratificata dalla Legge 10/04/1981 n. 157) che stabilisce che «una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro» (vedi anche circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2005 al Punto 16 – Ferie annuali).


Ferie non fruite

Non è infrequente l’ipotesi delle ferie che non possono essere fruite per motivi indipendenti dalla volontà dell’interessato e nello stesso tempo non possono essere monetizzate, in base a recente e consistente normativa, di cui riportiamo gli estremi più significativi:

  • art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 e riportato nella nota Dipartimento Funzione Pubblica (DFP) n. 32937 del 6/08/2012: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età»;
  • parere n. 40033 dell’8/10/2012 del DFP: «il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio non opera nei casi in cui l’impossibilità di usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l’infortunio, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per maternità».

Vediamo quali possono essere i motivi più ricorrenti di interruzione o mancata fruizione delle ferie, limitandoci a considerare il personale con contratto a tempo indeterminato (art. 13, comma 10 CCNL Scuola):

  1. motivate esigenze di carattere personale e di malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie (le interrompe se è superiore a tre giorni o comporta un ricovero ospedaliero) o infortunio o malattie riconosciute come derivanti da causa di servizio o gravi patologie del dipendente;
  2. particolari esigenze di servizio dell’Amministrazione. Il dipendente ha diritto, nel caso di interruzione delle ferie e richiamo in servizio:

al rimborso delle spese documentate di viaggio sia per il rientro in sede che per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;

al rimborso delle spese documentate sostenute per il periodo di ferie non goduto (prenotazione con anticipi economici, fatture di hotel, voli aerei, biglietti del treno ecc.).

Il personale ATA in particolare fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA, o entro il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione (vedi parere prot. n. 94806 del 9/11/2012 della Ragioneria Generale dello Stato).

Secondo l’ARAN (SCU_085_Orientamenti Applicativi), «le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore)».

Le novità del Jobs Act

Una novità interessante deriva infine dai decreti applicativi della Legge Delega 183/2014 (Jobs Act) che il Governo è autorizzato a emanare entro sei mesi dalla data di applicazione della legge: le ferie “solidali”, cioè la possibilità di riconoscere la possibilità che ciascun lavoratore possa cedere i giorni di riposo in più al collega, madre o padre, che ha un figlio minore malato o disabile («riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore con necessità di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute»).

Il provvedimento consentirà quindi a tutti i dipendenti, sia del pubblico che del privato, di regalare giorni di riposo, ad esempio, ad un collega con un figlio affetto da una grave patologia o da handicap.

Due i requisiti richiesti per accedere a questa nuova possibilità: per il donatore, la condizione è di avere ferie “eccedenti” rispetto al contratto nazionale di riferimento; per il ricevente, che abbia un figlio minorenne gravemente malato o disabile e bisognoso di cure costanti.

Come dire, quando diritti e doveri superano i loro precisi confini sul territorio a volte inconsueto della solidarietà...

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