Sinergie di Scuola

Il D.M. n. 741 del 3/10/2017 ha disciplinato in modo organico l’esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

A seguire, con la nota 1865 del 10/10/2017 il MIUR ha fornito le prime indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Con la successiva nota 7885 del 9/05/2018 sono stati forniti ulteriori chiarimenti.

Il primo ciclo di istruzione si conclude, come sempre, con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale. L’esame deve svolgersi nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.

L’esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

L’ammissione

Per poter sostenere l’Esame, gli alunni del terzo anno dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Nel caso in cui l’alunno non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione.

Inoltre, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono anche ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Le prove

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.

Le prove scritte diventano tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere.

Italiano

Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie.

Matematica

Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Lingua straniera

È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, rispettivamente per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell’inglese o della lingua italiana. La prova verificherà che gli alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova potrà consistere: in un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; nell’elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell’elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Trattandosi di una unica prova, sebbene predisposta per le due lingue, deve essere svolta in un’unica giornata.

Il colloquio

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Candidati con disabilità, DSA e BES

Per i candidati disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e con DSA certificati ai sensi della Legge 170/2010 possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP. Per gli alunni con BES non sono invece previsti né strumenti compensativi, né misure dispensative. Tuttavia la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

Correzione, valutazione e voto finale

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Potrà essere assegnata la lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non superato”, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Funzionamento della Commissione

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

Fanno parte della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni sono svolte da un collaboratore del DS.

Con la nota 7885 del 9/05/2018 il MIUR ha chiarito che:

  • in riferimento all’ultimo comma degli artt. 7-9 del Decreto 741/2017 che recita: «Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia [...]», si precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione;
  • le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal D.M. 741/2017 alla sottocommissione. La correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
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