Il 27 gennaio scorso l’ARAN ha emanato la circolare 1/2022 avente per oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”.

Di seguito, con il supporto di detta circolare, cercheremo di far luce sulle questioni più importanti relative alle elezioni delle RSU di competenza del Sindacato e della Scuola.

La circolare parla in generale di Amministrazione quale sede in cui si effettuano le elezioni della RSU, e naturalmente nel nostro caso è sempre sottintesa la scuola e i relativi uffici che ricevono segnalazioni e adempiono alle competenze loro assegnate. Il M.I., in ossequio al Protocollo siglato tra ARAN e Organizzazioni sindacali il 7 dicembre 2021 per la definizione del calendario relativo alle operazioni di voto per il rinnovo delle RSU, ha comunicato le sedi di elezione presso le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale.

Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

  1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7/08/1998 per la costituzione delle RSU e alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.:
    • tutte le OO.SS. di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;
    • tutte le OO.SS. formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A e alle confederazioni firmatarie dell’Accordo quadro del 7/08/1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
    • le OO.SS. di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni;
  2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7/08/1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 146/1990 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre OO.SS. di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto a. La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Non possono presentare le liste elettorali:

  1. le OO.SS. aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
  2. le OO.SS. che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’O.S. che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
  3. le OO.SS. congiuntamente tra loro;
  4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
  5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

È compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

Elettorato passivo

Sono titolari di elettorato passivo e quindi possono candidarsi:

  1. il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
  2. i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni esercitano l’elettorato attivo presso quella di assegnazione. Tali forme di assegnazione sono temporanee: pertanto, se al personale venisse riconosciuto l’elettorato passivo nell’Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell’intera RSU. Al fine di contemperare l’esigenza della stabilità della RSU con il diritto all’elettorato passivo di detti dipendenti, le parti hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l’Amministrazione di provenienza. In tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Non sono titolari di elettorato passivo:

  1. i presentatori della lista;
  2. i membri della Commissione elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
  3. i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
  4. i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
  5. i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’O.S. nelle cui liste è presentato.

Procedura per la presentazione delle liste

Elettorato attivo

È riconosciuto l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni.

Dal diritto di voto sono esclusi:

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale scolastico che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l’orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività con un numero maggiore di ore, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori.

Commissione elettorale

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle OO.SS. che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

La Scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle OO.SS. che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l’insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle OO.SS. presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere alle OO.SS. che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l’insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il 16 febbraio 2022. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nel fatto che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Pertanto, può insediarsi e operare anche prima del 16 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all’ufficio designato dalla Scuola. A questo spetta il compito di comunicare ai soggetti individuati l’avvenuto insediamento della Commissione elettorale, nonché l’indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l’avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest’ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l’insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della Commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al 25 febbraio 2022, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

Tutte le Amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.

Le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge per la costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale. Pertanto, sia i componenti delle Commissioni elettorali che gli scrutatori e i presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio.

Compiti della Commissione elettorale

Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Non è consentito l’utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all’Accordo quadro del 7/08/1998, anche se predisposti dai sindacati.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare l’esattezza e la congruità dei dati riportati, quali:

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, all’Amministrazione e alle OO.SS. che hanno presentato le liste, curando l’affissione dei risultati elettorali per 5 giorni all’albo dell’Amministrazione, decorsi i quali senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nel periodo di affissione vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle OO.SS. che hanno presentato le liste elettorali e all’Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All’amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale – in originale o copia conforme – anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Aamministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell’Amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito Comitato dei garanti.

Quoziente per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell’Amministrazione. Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: Nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno 63 elettori [(125 : 2) + 1]; nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno 64 elettori [(126 : 2) + 1].

La Commissione elettorale autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

Si ribadisce che in caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Calcolo del quorum

Esempio: La scuola ha 124 dipendenti e quindi i seggi da attribuire sono 3. Si sono recati a votare 119 elettori (votanti).

Il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (119) per il numero dei seggi da ripartire (3) e cioè 119 : 3 = 39,666. La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso, quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio, ipotizzando il seguente spoglio: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

Lista n. 1, voti validi 48
Lista n. 2, voti validi 46
Lista n. 3, voti validi 12
Lista n. 4, voti validi 11
Totale voti validi 117

Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste (voti : quorum, con resto in numero decimale di voti):

Lista n. 1, 48 : 39,666 = 1 seggio, resti 8,333
Lista n. 2, 46 : 39,666 = 1 seggio, resti 6,333
Lista n. 3, 12 : 39,666 = 0 seggi, resti 12,000
Lista n. 4, 11 : 39,666 = 0 seggi, resti 11,000
Totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell’assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre, è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’ARAN dall’Amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Le competenze delle Istituzioni scolastiche

Dopo questo approfondimento sulle procedure legate alla presentazione delle liste e soprattutto alle competenze della Commissione elettorale nello svolgimento delle elezioni delle RSU che sono attività prettamente endosindacali, vediamo quali sono espressamente le competenze della scuola e del personale nella gestione delle operazioni.

I compiti e gli adempimenti che deve svolgere l’Istituzione scolastica sono descritti e indicati nella circolare ARAN n. 1 del 27/01/2022 (“Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”). La circolare stabilisce: «L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell’importanza delle elezioni, facilitando l’affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, a partire dal 1° febbraio 2022, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo), nonché distinti per sesso. A richiesta delle OO. SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale».

L’amministrazione scolastica, anche in attuazione dei principi costituzionali e civilistici di correttezza (art. 1175), buona fede (art. 1375) e leale collaborazione (art. 2549) dovrà fornire la propria cooperazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono:

Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all’apposito Comitato dei garanti.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del D.P.C.M. 23/02/2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato. Il Comitato dei garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio.

In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione «organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso» non deve essere letta come «tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso» nella elezione della RSU di cui trattasi. Infatti, il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista e interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la mancata ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Per quanto attiene, invece, alla componente Amministrazione, si ricorda che queste devono designare, sin dall’insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell’art. 19, comma 2 dell’Accordo quadro del 7/08/1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell’ARAN.

La funzione del compito ad esso affidata potrà essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale – che diviene definitivo – della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L’insediamento della RSU è infatti contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN

La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i 5 giorni di affissione all’albo, o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, il verbale finale, in originale o copia conforme, all’Amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell’ARAN, congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.

La trasmissione dei dati all’ARAN avverrà esclusivamente in via telematica a cura dell’Amministrazione, tramite l’applicativo VERBALI RSU, entro il 27 aprile 2022 o, se successivo, entro 5 giorni dalla ricezione dei verbali elettorali. L’ARAN non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l’applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal presidente delle stesse. Pertanto, le Amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata ecc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’ARAN non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell’inserimento dei dati nella procedura on-line.

All’applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile legale dell’Ente accreditato nel portale ARAN. Ciò al fine di individuare con certezza il mittente.

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei verbali RSU, si ricorda che è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale. Infatti:

  1. Nella fase di inserimento dei dati l’applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso, l’Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l’Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l’Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione.
  2. Prima di procedere all’invio dei dati caricati occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale.
  3. Il documento firmato dovrà essere conservato dall’Amministrazione, insieme al verbale finale e alla copia della scheda elettorale, per dieci anni.
  4. Copia del documento generato dall’applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l’inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

Verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell’obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l’esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura dell’Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l’esito degli stessi. A tale ultimo scopo si dovrà eventualmente rientrare nella procedura VERBALI RSU per modificare il verbale, oppure semplicemente per togliere l’annotazione relativa alla presenza di ricorsi.

Il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all’ARAN in via telematica, deve essere una copia conforme all’originale consegnato dalla Commissione elettorale. L’Amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all’ARAN attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. L’informazione è, infatti, condizione necessaria affinché l’Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali. In base a quanto stabilito dal sopracitato Protocollo, quindi, le votazioni nelle scuole si effettueranno il 5, 6, 7 aprile 2022, l’8 aprile ci sarà lo scrutinio dei voti, dall’11 al 14 aprile saranno affissi i risultati elettorali da parte della Commissione e dal 19 al 27 aprile la scuola invierà il verbale elettorale finale all’ARAN tramite piattaforma presente nel sito dell’Agenzia stessa.

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