Sinergie di Scuola

Non è la prima volta che un Ufficio Scolastico Regionale interviene per ricordare alle scuole l’obbligatorietà della organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Questo soprattutto in un periodo storico caratterizzato dalla multiculturalità, con un tessuto scolastico composto spesso da studenti appartenenti ad una pluralità di culture e confessioni religiose.

Per tali ragioni è necessario che le Istituzioni scolastiche, assicurando il prioritario obiettivo del diritto allo studio e la piena funzionalità delle attività didattiche, adottino modalità adatte per organizzare e gestire le attività didattiche e formative destinate agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano scelto di non avvalersi dell’insegnamento curriculare della religione cattolica.

L’USR per l’Emilia-Romagna ha recentemente riepilogato la normativa di riferimento e ha fornito alle scuole alcune indicazioni operative (nota prot. n. 1761 del 18/02/2015).

Quadro normativo di riferimento

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con Legge 25/03/1985 n. 121, nell’enunciare che lo Stato Italiano riconosce «il valore della cultura religiosa tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e si impegna ad assicurare, «nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» (art. 9.2), consente, tuttavia, nel rispetto della libertà di coscienza degli studenti e della responsabilità educativa genitoriale, di scegliere – all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studio – se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Al riguardo, l’art. 310, comma 2, del D.Lgs. 297/1994, recependo tale precetto, ribadisce che «all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Nell’ambito di tale assetto normativo sono intervenute alcune circolari ministeriali che contengono indicazioni operative in merito.

Da ultimo, la C.M. n. 41 del 15/07/2014 (Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 2014/2015), ha ribadito l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ora alternativa agli alunni interessati.

Anche la giurisprudenza si è espressa nel senso dell’obbligatorietà dell’attivazione degli insegnamenti alternativi alla religione. Se è vero infatti che si tratta di insegnamenti facoltativi in ordine alla scelta di avvalersene, è altrettanto vero che «la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia: la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative» (sent. Consiglio di Stato n. 2749/2010). La mancata attivazione dei corsi alternativi potrebbe poi, indirettamente, incidere – sempre per lo stesso giudice amministrativo – anche sul diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 Cost.

In conclusione, si tratta dunque di insegnamenti facoltativi ma che devono essere offerti obbligatoriamente per «rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente»


Individuazione dei docenti e retribuzione

Relativamente alle modalità di impiego del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche alternative, la C.M. n. 316 del 28/10/1987 stabiliva che «debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. [...] Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio».

Precisazioni in ordine all’aspetto contrattuale e retributivo sono state fornite con la nota 7/03/2011 prot. n. 26482 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Dicastero, nel ribadire che l’insegnamento delle attività alternative costituisce «un servizio strutturale obbligatorio», ha ritenuto che le stesse possano essere retribuite «a mezzo dei ruoli di spesa fissa».

Inoltre, ai fini dell’attribuzione dell’insegnamento delle attività didattiche alternative, la citata nota ha individuato quattro tipologie di destinatari e altrettante corrispondenti modalità di retribuzione:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
  2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
  4. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Con successivo messaggio n. 87 del 7/06/2012, sempre il MEF ha chiarito le modalità operative conseguenti alle implementazioni apportate al flusso informatizzato per la trasmissione dei contratti ai fini del pagamento delle attività di cui si discorre. Contestualmente, previa intesa con il MIUR, è stato precisato che:

  • possono essere titolari di contratto per ore alternative sia docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di supplenza breve o indennità di maternità;
  • i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
  • nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Infine, tenuto conto che i provvedimenti di attribuzione per le ore eccedenti e i contratti di supplenza devono essere inviati telematicamente agli organi di controllo, sarà cura dei Dirigenti scolastici specificare con apposita dichiarazione:

  • il capitolo di spesa sul quale far gravare il pagamento della retribuzione;
  • per le ore eccedenti: l’impossibilità di coprire tali ore con docenti in soprannumero o tenuti al completamento orario, quantificando le ore non coperte;
  • per i contratti di supplenza: l’impossibilità di provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti, specificando per entrambi i casi il numero di ore conferite.
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