Sinergie di Scuola

Recentemente l’USR per il Piemonte ha fornito, con nota prot. 9853 dell’11/11/2015, alcune indicazioni in merito al congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Perché siano efficaci, i provvedimenti di congedo straordinario, da emanare nei confronti del personale ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, sia con borsa di studio che senza, devono essere assoggettati al controllo preventivo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 123/2011.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, l’USR ricorda che il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità. Inoltre, la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad anno, ma all’intera durata del dottorato.

A tale proposito, l’USR Piemonte, sentita la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, ritiene che il congedo straordinario per dottorato non possa essere fruito per periodi discontinui o per attività scollegate, anche se conseguenti, all’originario periodo di studi.

Pertanto, la scuola interessata deve acquisire dall’Università, sede di svolgimento del dottorato, sia la documentazione dalla quale risulti la riconducibilità al medesimo dottorato delle eventuali diverse fasi, immediatamente consequenziali l’una all’altra del progetto di ricerca, sia quella relativa alla regolare iscrizioni alle diverse fasi del dottorato.

Dottorato all’estero

La concessione del congedo retribuito per la frequenza di un corso di dottorato presso Università estera, ai sensi dell’art. 2 della Legge 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, della Legge 240/2010, consegue alla discrezionale valutazione delle singole Amministrazioni pubbliche presso le quali il dipendente richiedente il congedo intrattiene rapporto di lavoro.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza 5066/2007 – Reg. Dec. n. 5279 anno 2002), «ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell’esonero dalla prestazione lavorativa in relazione rapporto di pubblico impiego in atto» è richiesta apposita valutazione di equipollenza.

Tale valutazione è svolta dal MIUR su richiesta dell’Amministrazione del dipendente.

La richiesta di valutazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università estera che espliciti l’appartenenza dell’Università presso cui si segue il percorso dottorale all’Ordinamento universitario del proprio Paese e la durata minima normale degli studi di dottorato secondo le leggi dello stesso Paese;
  • certificazione dell’Università presso cui si segue il dottorato dalla quale risulti, la denominazione ufficiale del corso dottorale, l’iscrizione senza borsa, la durata prevista degli studi secondo il progetto di ricerca approvato;
  • presentazione del progetto di ricerca dottorale come approvato dall’organo competente dell’università ove questo sia previsto ai fini dell’ammissione al dottorato.

Anche nel caso di richiesta di congedo straordinario non retribuito per dottorato presso Università estere si rende necessaria la valutazione di equipollenza del dottorato.

Dottorato senza borsa

Un dottorato di ricerca senza borsa di studio, per il quale è stato concesso il congedo straordinario, non può essere svolto dal beneficiario del congedo con sottoscrizione di contratto di lavoro con l’Università. La relativa verifica deve essere effettuata dall’Istituzione scolastica interessata, con richiesta della pertinente documentazione all’Università sede di svolgimento del dottorato.

Provvedimento di congedo

Il dispositivo del provvedimento di congedo straordinario deve essere integrato con l’indicazione degli effetti previsti dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13/08/1984 e successive modifiche ed integrazioni, della sanzione di decadenza dai benefici derivante dagli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per i casi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sulla base delle quali il decreto è stato emanato e con la specificazione che lo stesso provvedimento può essere impugnato davanti al giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. 165 del 30/03/2001, artt. 63 e segg.

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