Sinergie di Scuola

A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore delle nuove norme in materia di certificazione, introdotte dalla legge n. 183 del 2011, il Miur ha trasmesso con la nota prot. n. 3364 del 7/12/2012 un appunto predisposto dall’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione pubblica, con il quale vengono forniti chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola.

Il documento allegato alla nota Miur illustra le questioni maggiormente ricorrenti che riguardano le certificazioni rilasciate dalle istituzioni scolastiche. Si tratta, ad esempio, dei certificati di servizio, dei nulla osta, dei diplomi e dei certificati sostitutivi del diploma. Ma non solo.

Di seguito i chiarimenti del DFP e alcune indicazioni anche per le casistiche non previste nell’appunto in commento.

Certificati di servizio

Lo stato di servizio è la dichiarazione che ha ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l’attività lavorativa del dipendente. Per tale ragione, può essere attestato dall’interessato alla pubblica amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

La pubblica amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato; quindi, nel caso in cui un dipendente lo richieda alla propria Amministrazione, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, prevista dall’art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000.

Nel caso particolare di certificazione del servizio prestato presso una scuola non paritaria, ai fini della compilazione degli elenchi per le graduatorie d’istituto di III fascia, il Dipartimento della funzione pubblica ritiene che con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possano essere attestati tutti i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, che non rientrino nell’elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Certificati di frequenza

Le Pubbliche Amministrazioni devono sempre accettare dai cittadini le autocertificazioni e non possono richiedere al privato il certificato rilasciato da un’altra Amministrazione. Pertanto anche i certificati di frequenza andranno acquisiti d’ufficio.

Nel caso in cui venga comunque richiesto, il certificato di frequenza degli alunni può essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione all’interessato esclusivamente con la dicitura di cui sopra.


Certificati di iscrizione

Anche se non trattato dall’appunto del DFP, si ritiene che per i certificati di iscrizione possano valere le medesime regole dei certificati di frequenza. Non devono dunque essere richiesti ai cittadini, ma acquisiti d’ufficio. Se il cittadino lo richiede ad uso con privati, deve essere rilasciato con la dicitura di cui al comma 02 dell’art. 40, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Nulla osta al trasferimento di un alunno

Il nulla osta al trasferimento di un alunno ha natura autorizzatoria e non rientra pertanto nel campo d’applicazione della normativa in oggetto. Il nulla osta è infatti una dichiarazione scritta, rilasciata dalla competente autorità amministrativa su richiesta dell’interessato, che attesta l’esistenza di certi presupposti e quindi l’inesistenza di contrarietà o impedimenti allo svolgimento dell’attività che l’interessato si prefigge di compiere, per cui non ha natura meramente certificativa.

Diplomi e certificati sostitutivi

I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione non sono certificati. Pertanto, devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
Anche in merito ai certificati sostitutivi del diploma di licenza, l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che debbano essere rilasciati senza la dicitura, poiché hanno la precipua funzione di sostituire un documento smarrito (diploma).

Libretto di frequenza degli studenti

Si tratta del libretto riferito agli studenti costretti a continui spostamenti. Per la Funzione Pubblica non può essere considerato un certificato, innanzitutto perché non vi è nessuna disposizione di legge che riconosca esplicitamente a tale libretto valore certiticativo, poi perché il libretto in questione appare funzionale alla ricostruzione del percorso scolastico dello studente ma non attesta I’assolvimento dell’obbligo scolastico; infine, perché eventuali documenti/attestati vengono rilasciati dalle istituzioni scolastiche solo dopo lo svolgimento di appositi approfondimenti e non solo sulla base di quanto dichiarato nel citato libretto.

Di conseguenza, sul libretto in questione non andrà apposta la dicitura prevista dall’art. 17 della legge n. 183/2011, poiché non è un documento avente valore certificativo.


Pagelle

Rimandando ad alcuni approfondimenti con il Miur, il DFP non si esprime invece sulle pagelle rilasciate al termine dell’anno scolastico e sulla certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine della Primaria, della Secondaria di 1° grado e alla fine dell’obbligo scolastico al fine di attestare la padronanza delle conoscenze acquisite dagli studenti.

Certificazione delle competenze

Altro documento non menzionato dall’appunto del DFP, ma di interesse per le istituzioni scolastiche, è la cosiddetta certificazione delle competenze. Si ritiene che debba essere rilasciata alla famiglia dell’alunno senza alcuna dicitura. Questo perché non può essere considerato un certificato in senso stretto, essendo un atto valutativo dovuto, che rientra nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche. Le scuole sono quindi tenute a rilasciarlo.

Nel momento in cui l’alunno si iscrive al ciclo successivo può essere sostituito da una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, che  la scuola destinataria deve accettare.

Certificati medici o sanitari

Discorso a parte meritano i certificati medici o sanitari, richiesti dalle istituzioni scolastiche alle famiglie (nel caso ad esempio di alunni disabili o con Dsa) o ai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro. In nessun caso i certificati possono essere prodotti attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L’articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è infatti stato modificato dalla legge n. 183 del 2011 e pertanto «i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore». Devono dunque essere prodotti dall’interessato in originale.

Acquisizione dei certificati

Quando si applica la legge n. 183/2011 In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio posta elettronica, PEC, fax ecc.).

Marche da bollo sui certificati

Nulla è innovato in materia di imposta di bollo, quindi continuano a valere le regole previgenti.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 405/1990 sono dunque esenti da bollo gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare. L’esenzione dall’imposta di bollo vale dunque anche per la certificazione delle competenze degli alunni.

Il DPF ritiene comunque necessario  un confronto con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.


Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R. 445/2000)

Detta più comunemente autocertificazione, è una dichiarazione presentata in carta semplice, con firma non autenticata, e sostituisce i certificati attestanti dati e stati personali, richiesti da pubblici uffici, dai gestori di Pubblici Servizi e dai privati che l’accettano.

È possibile autocertificare i seguenti dati:

  • data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia, esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non possono invece essere autocertificati certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti.

L’autocertificazione è esente da bollo e può essere redatta su carta semplice o anche utilizzando moduli predisposti dai vari enti o uffici. Ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

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