Sinergie di Scuola

Con una corposa nota del 18/12/2017 il MIUR ha fornito importanti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.

La nota tiene conto anche dei quesiti ricevuti dal Ministero e di quelli formulati nel corso di alcuni incontri con gli Uffici Scolastici Regionali e con le istituzioni scolastiche.

I temi affrontati toccano diversi temi, dai costi orari delle varie figure coinvolte nei progetti PON all’attuazione dei progetti e alla certificazione della spesa.

Vediamo, in particolare, cosa dice la nota relativamente ai costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella realizzazione del PON “Per la scuola”.

Area formativa: importo orario per esperti e tutor

I massimali di costo della formazione sono fissati in € 70,00/h per gli esperti e in € 30,00/h per i tutor omnicomprensivi e riguardano tutti gli esperti/tutor selezionati sia con procedura interna che esterna relativamente all’area formativa. Questi massimali sono riconoscibili per la tipologia di attività svolta, quindi a prescindere dalla provenienza della risorsa selezionata. Nel dettaglio:

  • per il personale selezionato con procedura ad evidenza pubblica, la nomina si formalizza attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera che comporterà la presentazione di una notula o di una fattura;
  • per il personale selezionato con procedura interna o a seguito di collaborazione plurima, l’incarico si formalizza con il provvedimento del Dirigente scolastico.

In presenza di motivazioni didattiche specifiche è possibile che le ore del modulo siano attribuite a uno o più esperti, così come per quanto riguarda il tutor, sebbene sia auspicabile che, in considerazione dei compiti ad esso affidati, la funzione del tutor sia attribuita ad un’unica persona.

Area gestionale per i progetti a costi STANDARD

L’area gestionale comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto, quindi:

  • materiale didattico
  • di consumo
  • certificazione linguistica e informatica
  • uso attrezzature
  • spese di viaggio, vitto e alloggio
  • pubblicità
  • varie ed eventuali

Comprende, inoltre, le spese per il personale eventualmente coinvolto nella realizzazione del progetto, Dirigente scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la gestione amministrativo contabile, referente per la valutazione, o altro personale di supporto se necessario ecc.

I compensi orari a favore del personale docente, ATA, coinvolto nella gestione sono quelli indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria.

Direzione e Coordinamento (DS)

Per quanto riguarda la Direzione e il Coordinamento, di competenza del Dirigente scolastico, il riferimento è la Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009 che indica il massimale di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente.

Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto (ad esempio, le ore di riunione con gli esperti ecc.) devono essere supportati da idonea documentazione da conservare agli atti.

Dirigente scolastico: incarichi aggiuntivi

Gli incarichi aggiuntivi non obbligatori sono regolamentati dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che al comma 6 distingue una serie di attività tra cui quella di formazione diretta ai dipendenti della PA, attività per la quale il Dirigente scolastico non necessita della preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza a cui va corrisposto il relativo compenso integralmente e direttamente. Diversamente per gli altri incarichi aggiuntivi, il Dirigente scolastico è tenuto alla preventiva autorizzazione dalla Direzione Scolastica Regionale di competenza. Tra questi incarichi vanno annoverati anche quelli finanziati con i Fondi Strutturali Europei (Direzione e coordinamento, Progettazione, collaudo).

Per il relativo compenso, a norma dell’art. 132, par. 1, ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013: «Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari». Il Regolamento europeo, infatti, in forza del principio di primazia, prevale sull’art. 19, comma 3 del CCNL dell’Area V dell’11/04/2006, che disciplina gli incarichi aggiuntivi non obbligatori assunti sulla scorta di finanziamenti esterni, prevedendo l’applicazione di una ritenuta del 20% in favore del Fondo Regionale.

Quanto sopra è stato anche stabilito dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico con nota Prot. n. AOODGPER.16139 del 6/10/2008, che ha stabilito che ai dirigenti delle scuole che partecipano ai progetti PON - FSE spetta l’importo del contributo nella sua integrità, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali.

Incarichi a Dirigenti scolastici in quiescenza

Per quanto riguarda la possibilità di attribuire incarichi ai Dirigenti in quiescenza, il MIUR rinvia alla normativa nazionale di riferimento, in particolare la circolare interpretativa emanata dal Ministero della Funzione Pubblica, d’intesa con il MEF, in data 4/12/2014, “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90”.

Gestione e organizzazione del progetto

Non è prevista la possibilità di affidare l’intero progetto a soggetti esterni. Devono, pertanto, comunque rimanere di esclusiva competenza dell’Istituzione scolastica, beneficiaria titolare del progetto, tutti gli adempimenti organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili ecc.

In quest’area il coinvolgimento di altro personale della scuola, oltre quello previsto, è facoltativo.

Pubblicità

Come previsto dal Capo II – art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” nonché dal Regolamento d’esecuzione n. 821/2014 (Capo II- artt.3- 5), la pubblicità è obbligatoria.

La spesa è ammissibile a condizione che i prodotti, gli articoli sui giornali, le targhe all’esterno della scuola suddivise per Fondo, i manifesti murali e ogni altro prodotto sia contrassegnato dai loghi dell’Unione Europea e del Programma Operativo Nazionale nonché dall’indicazione che sono realizzati nell’ambito dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. Tale azione è finalizzata alla pubblicizzazione degli interventi.

A tale proposito si vedano:

Tali disposizioni sono valide anche per i progetti finanziati dal FESR.

Le azioni pubblicitarie sono finalizzate a comunicare al pubblico e ai destinatari che le iniziative formative sono state finanziate con i Fondi Strutturali Europei. La pubblicità che si discosta dalle caratteristiche richieste dai Regolamenti Comunitari comporta la non conformità e può, di conseguenza, determinare l’inammissibilità della spesa.

Nel caso in cui si renda necessario il ricorso ad esperti di settore individuati a seguito di procedura di selezione, è necessario fare riferimento agli artt. 33 e. 40 del D.I. n. 44 del 1/02/2001 (“Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”); in particolare l’art. 40 – Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa prevede che:

  1. l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
  2. il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

Figura aggiuntiva e servizio mensa

L’eventuale figura aggiuntiva nell’ambito dei costi unitari standard svolge una funzione peculiare, in particolare viene coinvolta per esigenze specifiche degli allievi. È intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) ed è selezionata nel rispetto della nota prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 (vedi notizia ed errata corrige).

Tipologie di figure aggiuntive, chiamate ad intervenire individualmente su ciascun allievo, possono essere ad esempio:

  • il mediatore linguistico;
  • una figura specifica per target group;
  • lo psicologo;
  • il medico.

Il compenso orario è pari a quello previsto per il tutor (€ 30,00/h omnicomprensivo).

Nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia scelto, in fase di presentazione della proposta, l’utilizzo della figura aggiuntiva in uno o più moduli ma, in fase di attuazione, abbia riscontrato che tale figura non è necessaria, la scuola provvederà ad inserire nel sistema SIF la richiesta di modifica del piano finanziario rinunciando a tale figura aggiuntiva; ciò deve avvenire preferibilmente al momento dell’avvio del modulo, in quanto cambia il costo unitario per allievo e comunque non oltre la fase di chiusura del modulo stesso.

L’Autorità di gestione provvederà a rimodulare il finanziamento del progetto dandone comunicazione all’istituzione scolastica richiedente. Analogamente avverrà per quanto riguarda il servizio mensa, ove sia stato richiesto e autorizzato.

Selezione del personale interno all’istituzione scolastica

La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito a seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con specifica delibera e deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti.

Per quanto riguarda il personale ATA la designazione può avvenire nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente scolastico. Sono fatti salvi quei compiti esclusivamente di competenza del DS e del DSGA, salvo delega.

I compensi per il personale coinvolto in quest’area (DSGA, ATA, eventuale personale docente), sono quelli previsti dalle suddette tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria.

Esperti madre lingua

Per quanto riguarda gli esperti madre lingua, le scuole dovranno fare riferimento a quanto contenuto nell’Allegato 2 dell’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 (“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”):

Specifiche indicazioni per la selezione delle figure professionali
Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte dell’esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell’Ente certificatore prescelto dall’Istituzione scolastica.

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