Sinergie di Scuola

Negli ultimi mesi diverse disposizioni normative (da ultima la legge di stabilità 2013) hanno apportato modifiche al Testo Unico sulla maternità e paternità.

Come più approfonditamente trattato nell’articolo “Il congedo del lavoratore padre e i contributi per l’infanzia” (pag. 50), la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), entrata in vigore lo scorso 18 luglio 2012, all’art. 4 comma 24 ha previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il diritto per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può (quindi non è un obbligo, ma una facoltà) astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per poter fruire dei giorni in questione il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

Il medesimo comma 24 prevede inoltre la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Certificati di malattia del figlio on-line

Un’altra novità per i genitori è contenuta nel Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto Sviluppo bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, entrata in vigore il 20 ottobre scorso.

Nell’ambito dell’art. 7 riguardante la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico, sono apportate delle modifiche al comma 3 dell’art. 47 del T.U., che viene così sostituito:

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 3.


Si tratta, in sostanza, del congedo per malattia del figlio spettante ai genitori: fino a tre anni del bambino entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, mentre per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sempre alternativamente, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. A giustificazione dell’assenza, per fruire dei congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Ai sensi del Decreto Sviluppo bis non sarà più necessario farsi rilasciare dal medico il certificato cartaceo da presentare al datore di lavoro, ma il tutto avverrà in forma telematica. Le modalità di trasmissione saranno però disciplinate da un DPCM che non è ancora stato pubblicato.

Inoltre, il comma 1 dell’art. 51 riguardante la documentazione da presentare dopo aver fruito del congedo per malattia del figlio è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.

Non sarà più quindi necessario presentare al datore di lavoro la dichiarazione attestante che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Congedi parentali a ore

Anche la Legge di Stabilità non ha risparmiato la materia e al comma 339 ha previsto l’introduzione del comma 1-bis all’art. 32 del T.U. riguardante la modalità di fruizione oraria del congedo parentale:

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. [...].

Il successivo comma 3 è poi così riscritto:

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo.

Infine, dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4 bis:

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

È bene precisare che le novità contenute nella Legge di Stabilità saranno valide nel momento in cui i contratti collettivi di lavoro stabiliranno le modalità, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.


Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata

Novità anche per la Gestione Separata Inps. Con il messaggio n. 371 dell’8 gennaio scorso l’Istituto ha reso noto che, in applicazione della sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, il periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità è esteso per le lavoratrici/lavoratori iscritte a tale Gestione da tre a cinque mesi nei casi di adozione e affidamento preadottivo.

La sentenza del 19/11/2012 aveva dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8/03/2000, n. 53), come integrato dal richiamo al D.M. 4/04/2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12/06/2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8/08/995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».

Pertanto, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del D.M. n. 23484 del 4/04/2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.

Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Pertanto tutti i rapporti non ancora esauriti dovranno essere nuovamente istruiti d’ufficio alla luce della nuova disciplina e, ove riscontrati i requisiti di legge, riliquidati. Per le libere professioniste invece, l’Inps contatterà i richiedenti per invitarli ad integrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’astensione dal lavoro anche per il periodo ulteriore riconosciuto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.

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