Sinergie di Scuola

Il D.L. 21/10/2021, n. 146, in vigore dal 22 ottobre scorso, all’art. 9 dispone la possibilità per i genitori di fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un congedo parentale straordinario legato alla situazione emergenziale.

Non si tratta di una novità, perché questi congedi erano stati già introdotti nel corso della fase emergenziale e poi sospesi. Inizialmente, la possibilità di poterli fruire era legata a positività accertate in ambito scolastico, poi questa limitazione è stata eliminata, estendendo l’applicazione a contatti avvenuti anche in altri ambiti.

Vediamo nel dettaglio come cambiano i congedi a seconda dell’età del figlio e in caso di disabilità. Le differenze riguardano soprattutto la retribuzione e la contribuzione figurativa.

Figlio convivente minore di 14 anni

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tale tipologia di congedo è sottoposta alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario, quindi è necessario procedere alla riduzione delle ferie e della 13a mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto ecc.

I genitori che – dall’inizio dell’a.s. 2021/2022 fino al 21 ottobre 2021 – hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario:

  • durante i periodi di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • di durata pari alla quarantena del figlio;
  • di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei suddetti periodi di assenza nel congedo emergenziale in questione, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi siano computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021;
  • non svolge alcuna attività lavorativa;
  • è sospeso dal lavoro.

Il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera, sia in forma oraria.

Figlio con disabilità grave

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo nei seguenti casi:

  • per la durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
  • per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • per la durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Anche in questo caso, valgono le stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario (riduzione delle ferie e della 13a mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto ecc.).

Le nuove misure sono retroattive, come sopra.

Il genitore dipendente non può fruire del suddetto congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle condizioni elencate al precedente paragrafo.

Il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera, sia in forma oraria.

Figli di età tra 14 e 16 anni

Valgono le medesime regole già illustrate, solo che in questo caso i periodi di congedo non sono retribuiti né coperti da contribuzione figurativa.

Presentazione della domanda

Il dipendente interessato alla fruizione del congedo emergenziale previsto dall’art. 9 del D.L. 146/2021, deve presentare apposita istanza, in cui, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara la sussistenza dei presupposti necessari.

Alla richiesta deve essere allegata apposita documentazione giustificativa:

  • in caso di infezione da SARS-CoV-2, il certificato del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta, attestante tale patologia e la durata del periodo di malattia del figlio;
  • in caso di quarantena, il provvedimento con cui il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ha disposto la quarantena obbligatoria, con data di inizio e di fine del periodo prescritto; al termine del periodo di isolamento il dipendente deve produrre il certificato di guarigione o di mancata positività al virus del figlio, rilasciato dal suddetto Dipartimento della ASL o dal medico di assistenza primaria o dal pediatra di libera scelta;
  • in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile grave, il provvedimento adottato a livello nazionale, locale o di struttura.

Congedo di paternità in caso di affido

La Funzione pubblica ha recentemente espresso un parere circa la concessione del congedo di paternità a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci all’istituto del congedo di maternità.

Come previsto dall’art. 28 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei casi di impossibilità di assistenza del figlio, ossia per:

  1. morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
  2. abbandono da parte della madre;
  3. affidamento esclusivo del bambino al padre.

Si tratta di specifiche situazioni per le quali, in mancanza delle cure materne, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.

Nel caso, invece, di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli artt. 26, 27 e 31 del medesimo Testo Unico (n. 151/2001). In particolare, il comma 1 dell’art. 31 prevede che il congedo di paternità, di cui all’art. 26, commi 1-3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore. Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6 del T.U. 151/2001).

Quindi, nella fattispecie rappresentata, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall’art. 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.

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