Sinergie di Scuola

Sulla G.U. Serie Generale n. 50 del 26/10/2018 è stato pubblicato il decreto 17/10/2018 recante “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”.

Il concorso è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore requisito di due annualità di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Il concorso è previsto dalla Legge n. 96 del 9/08/2018, di conversione con modificazioni del cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 12/07/2018, n. 87).

Dalla pubblicazione del bando decorreranno 30 giorni per la presentazione delle istanze tramite le apposite funzioni POLIS.

Il bando conterrà:

  • i requisiti generali di ammissione al concorso;
  • il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
  • l’organizzazione della prova orale;
  • le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
  • i documenti richiesti per l’assunzione;
  • l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge 3/05/1999, n. 124;
  2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge 3/05/1999, n. 124;
  3. per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a e b, è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a, b, c abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Sono inoltre ammessi con riserva per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10/03/2017, n. 141 come modificato dal decreto 13/04/2017, n. 226.

Il bando disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Istanze di partecipazione ai concorsi

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

L’istanza può essere presentata esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni POLIS. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.

Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica anche quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10 euro per ciascuna procedura (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per cui si concorre, da versare secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il bando può prevedere l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.

Articolazione del concorso

Il concorso si articola nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Caratteristiche della prova orale e programma

  • Ha natura didattico-metodologica.
  • Ha durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della Legge 104/1992.
  • consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera.
  • Prova orale per i posti comuni: distinta per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
  • Prova orale per la scuola dell’infanzia: valuta inoltre l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
  • Prova orale per la scuola primaria: al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.
  • Prova orale per i posti di sostegno: verte sul programma generale e specifico di cui all’Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
  • Prova orale per il sostegno presso la scuola dell’infanzia: valuta inoltre l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
  • Prova orale per il sostegno presso la scuola primaria: valuta anche l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.

Valutazione della prova orale e dei titoli

Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la commissione di valutazione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti.

I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali, sono riportati nelle griglie di valutazione di cui all’Allegato B.

La commissione di valutazione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti, ai sensi della tabella di cui all’Allegato C.

Graduatorie di merito straordinarie regionali

La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.

Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale.

Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonchè sul sito internet del Ministero.

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al D.M. 850/2015, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Commissioni di valutazione

Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua straniera prescelta dai candidati, contestualmente alla formazione della commissione, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della commissione stessa non vi sia un laureato in lingue.

Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti.

La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31/08/2016.

Non è possibile richiedere l’esonero dal servizio.

Chi può fare il presidente

Requisiti per concorsi a posti comuni nella scuola dell’infanzia e primaria:

  1. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
  2. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
  3. per i Dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.

Requisiti per i concorsi a posti di sostegno:

  1. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
  2. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
  3. per i Dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Chi può fare il componente

Posti comuni

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’art. 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Per la scuola primaria costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all’insegnamento della lingua inglese.

Posti di sostegno

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.

Chi può fare il componente aggregato

I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle lingue straniere previste devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste. Per la scuola primaria, la lingua è esclusivamente l’inglese.

Condizioni ostative

Sono condizioni ostative all’incarico:

  • avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
  • avere in corso procedimenti disciplinari;
  • essere incorsi in sanzioni disciplinari;
  • essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;
  • a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le RSU, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
  • non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
  • non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
  • non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Inoltre, i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

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