Sinergie di Scuola

Nei primi mesi dell’anno scolastico la scuola è anche chiamata a definire le modalità con cui eventualmente concedere a terzi l’uso dell’edificio scolastico e delle sue attrezzature.

Il D.I. 129/2018, il vigente Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, all’art. 38 (Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico) dispone che «le Istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime».

La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 22 della Legge 107/2015.

I locali scolastici quindi possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti, gruppi organizzati e anche imprese, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. La delibera di concessione del Consiglio di Istituto farà riferimento ai contenuti dell’attività o iniziativa proposta valutati in base ai seguenti criteri:

  1. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
  2. attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro anche nella collaborazione prevista per i PCTO;
  3. attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
  4. natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  5. specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e ad associazioni professionali del personale della scuola;
  6. qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell’ambito delle attività culturali;
  7. esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell’ambito scolastico.

L’assoluta priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto.

Gli Enti locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro.

I principi fondamentali che devono ispirare le modalità di concessione in uso dei locali scolastici possono essere così delineati:

  1. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e coerente con le specificità educative dell’Istituto;
  2. l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee;
  3. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può di norma venire solo fuori dell’orario del servizio scolastico e durante il periodo estivo;
  4. il provvedimento concessorio, disposto dal Dirigente scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Istituto e da relativo regolamento per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio;
  5. è facoltà del Dirigente scolastico ritirare la concessione dei locali in qualsiasi momento per giustificati motivi;
  6. nel contratto concessorio, il contraente dovrà sottoscrivere per la presa visione e accettazione il regolamento di Istituto in vigore.

L’art. 38 (Responsabilità del concessionario) del Regolamento, al comma 4, stabilisce inoltre che il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L’Istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi.

Doveri del concessionario

In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:

  1. indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’Istituzione scolastica;
  2. osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
  3. lasciare i locali, dopo l’uso, in ordine e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e non usare altri locali se non quelli concessi;
  4. segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali;
  5. sospendere l’utilizzo dei locali in caso di particolare programmazione di attività scolastiche da parte dell’Istituzione scolastica;
  6. nel caso di utilizzo di laboratori di informatica e altri, con attrezzature particolarmente sofisticate, attenersi al Regolamento del laboratorio e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa assumendosi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito;
  7. esibire copia delle polizze assicurative di responsabilità civile di copertura di danni arrecati a cose e/o persone nel corso dell’utilizzo dei locali concessi;
  8. non lasciare nei locali attrezzature e beni propri;
  9. accettare incondizionatamente di rispettare il Regolamento di Istituto;
  10. accettare incondizionatamente le condizioni e i termini presenti nel Regolamento specifico per l’utilizzo dei locali scolastici.

Usi incompatibili e divieti particolari

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico. L’eventuale posizionamento di materiale all’interno dell’edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall’accordo di concessione. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica e per usi assimilabili a pubblico spettacolo.

È inoltre vietato fumare negli spazi interni ed esterni. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto. Parimenti, è vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi. Infine, è preclusa l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificamente autorizzate.

Procedure da seguire per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla Istituzione scolastica; le stesse dovranno contenere:

  1. l’indicazione del soggetto richiedente;
  2. lo scopo preciso della richiesta;
  3. le generalità della persona responsabile e di eventuali altri operatori presenti nell’edificio;
  4. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
  5. le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature;
  6. i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
  7. il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici.

Il soggetto terzo interessato dovrà inoltre presentare unitamente alla richiesta copia dell’atto costitutivo dell’Associazione e relativo Statuto.

Il Dirigente scolastico verificherà:

  • se la richiesta è compatibile con i principi e i criteri deliberati in Consiglio di Istituto e presenti nel Regolamento;
  • se i locali siano disponibili per il giorno e nelle fasce orarie richieste.

Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.

Se il riscontro sarà positivo il Dirigente scolastico dovrà comunicare al richiedente l’assenso di massima. Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio.

Corrispettivi

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

Nel caso che il richiedente avanzi istanza di utilizzo dei locali, la quota per eventuali servizi di sostegno all’iniziativa da parte del personale dell’Istituzione scolastica (assistenza, pulizia e altro) è versata direttamente all’Istituzione scolastica.

Il costo sarà stabilito dal Dirigente scolastico sentito il Direttore SGA. Il corrispettivo comunque non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale.

Le tariffe legate all’utilizzo dei locali e attrezzature sono deliberati dal Consiglio di Istituto e presenti nel Regolamento.

Provvedimento di concessione

Nel provvedimento di concessione del Dirigente scolastico saranno presenti:

  1. l’indicazione del soggetto richiedente;
  2. lo scopo preciso della richiesta;
  3. le generalità della persona responsabile;
  4. l’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;
  5. le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
  6. i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
  7. il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali;
  8. il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario di cui agli artt. 3 e 4;
  9. le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali;
  10. l’indicazione dell’eventuale corrispettivo, di cui all’art. 8.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica.

Le regioni e gli enti territoriali possono utilizzare i locali e le attrezzature delle scuole attraverso la stipula di apposite convenzioni tra gli enti territoriali e gli organi competenti dello Stato che stabiliscono procedure di utilizzazione dei locali e delle attrezzature da parte di terzi.

Con la concessione temporanea in uso di locali e beni della scuola, l’utilizzatore si assume la responsabilità della custodia del bene e risponde a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni dei beni stessi, tenendo la Scuola e l’Ente proprietario esenti dalle spese connesse all’utilizzo.

Con contratto apposito stipulato tra l’Istituzione scolastica e il soggetto utilizzatore di locali e beni si individuano le specifiche competenze in ordine a tempi e modi di utilizzo dei locali e beni concessi.

Non dovrà essere richiesto a terzi un compenso per l’utilizzo dei locali di proprietà dell’Ente locale con il quale l’Ente o la Ditta dovrà stilare apposito accordo in base al regolamento approvato dall’Ente stesso, a meno che non ci siano accordi specifici diversi tra i vari Enti. Potrà essere pattuito invece un quantum relativo all’utilizzo e manutenzione degli arredi e attrezzature e un compenso per il personale della scuola che, al di fuori dell’orario di servizio, presti attività aggiuntiva per eventuali necessità di assistenza tecnica nei laboratori e pulizia dei locali concessi. Obbligatoria in questo caso la stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

L’assicurazione della responsabilità civile tiene indenne l’assicurato dall’onere economico rappresentato dai risarcimenti dovuti a terzi a titolo di responsabilità contrattuale.

Tale polizza può anche intendersi generale per l’attività dell’Associazione/Ente e dovrà prevedere adeguati massimali di copertura dei rischi e operante anche per l’uso, a qualsiasi titolo, di locali per lo svolgimento delle attività del concessionario.

Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico del concessionario. L’utilizzatore deve essere a conoscenza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare conoscere il Piano d’Emergenza (piano di evacuazione) dell’edificio scolastico oggetto di uso, nonché tutte le vie di fuga disponibili in caso di incendio o di altri eventi calamitosi. Tale piano, disponibile presso l’Istituzione scolastica competente per l’edificio concesso in uso, dovrà essere acquisito assieme ad ulteriori informazioni e disposizioni gestionali che l’Istituzione scolastica medesima potrà fornire e/o impartire.

Il Direttore SGA dovrà organizzare i servizi in modo di coprire con il personale ATA necessario gli eventuali prolungamenti di orario dovuti alla concessione in uso di locali e spazi della scuola.

Conclusioni

Da quanto sopra analizzato si può evincere che il Regolamento di contabilità ha previsto una norma specifica e ben argomentata riguardante l’opportunità data alle scuole di concedere locali e attrezzature a terzi.

Concedere locali e attrezzature, quando non sono utilizzati dalla scuola, è un mezzo che sicuramente può portare benefici economici ma soprattutto di collaborazione e reale scambio tra territorio e scuola, tanto utile per la vita dei nostri studenti.

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