Nel proseguire il discorso già avviato nel num. 108 – Aprile 2021 di Sinergie di Scuola (v. “La gestione del patrimonio e l’eliminazione dei beni dall’inventario”), prenderemo in esame le figure e gli organi direttamente coinvolti, relativamente alle specifiche competenze che impattano sul comportamento, attivo od omissivo, eventualmente in contrasto con la norma e passibile di sanzione.

Ci occuperemo, in particolare, di delineare in maniera schematica i compiti spettanti a:

Il Dirigente scolastico

In materia patrimoniale, il Dirigente scolastico, in base a quanto previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, D.I. 129/2018, e dalle Linee Guida del M.I. per la gestione del patrimonio e degli inventari delle Istituzioni scolastiche:

Il DSGA

Il Direttore, consegnatario dei beni, ha invece le seguenti competenze:

Il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento temporaneo del DSGA nomina uno o più sostituti del consegnatario. Tale funzione può essere svolta da un funzionario individuato nell’ambito del personale amministrativo o tecnico che non deve essere obbligatoriamente l’assistente amministrativo sostituto del DSGA.

Il DSGA inoltre:

I Sub-consegnatari

Nel caso di particolare complessità, come gli Istituti superiori e di dislocazione dell’Istituzione scolastica su più plessi come gli Istituti comprensivi, viene riconosciuta al Dirigente scolastico la possibilità di nominare, con proprio provvedimento formale e vincolante, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto (art. 30, comma 3 del Regolamento).

Il sub-consegnatario, pertanto, può essere considerato quale un agente secondario che opera alle dipendenze di un agente principale, ovvero il consegnatario, in coordinamento funzionale.

In particolare, tra i compiti spettati al sub-consegnatario rientrano, i seguenti:

Nello svolgimento delle sue funzioni, il sub-consegnatario deve tenere le opportune scritture sussidiarie (ovvero anche le c.d. “scritture di comodo”), aggiuntive ai registri obbligatori previsti e tenuti dal Direttore.

Si precisa comunque che, anche in presenza di sub-consegnatari, la gestione dei beni resta incentrata in capo al DSGA. Infatti, la nomina di uno o più sub-consegnatari, è espressione di una formula organizzativa finalizzata a migliorare la gestione, nel rispetto della disciplina in materia ed è limitata a specifiche e particolari ipotesi.

Si ribadisce, inoltre, l’applicabilità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Regolamento, del divieto di delegare, in tutto o in parte, le funzioni ad altri soggetti, anche per quanto riguarda i sub-consegnatari.

Gli affidatari

L’art. 35, comma 1 del Regolamento stabilisce:

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell’Istituzione scolastica di cui all’art. 29.

Risultano essere soggetti affidatari i docenti, gli insegnanti di laboratorio, il personale tecnico, ovvero il personale cui sono attribuiti dei beni che risultano necessari per lo svolgimento delle specifiche mansioni/attività lavorative, nonché di tutte le attività strettamente correlate.

Oggetto dell’affidamento potrebbero essere, ad esempio, macchine, attrezzature e arredi di un laboratorio, aula speciale, officina, reparto di lavorazione e palestra.

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente, ai docenti utilizzatori e/o agli assistenti tecnici, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore e dall’affidatario interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.

Gli affidatari individuati dal Dirigente scolastico, ai quali il DSGA affida i beni dei laboratori in cui si effettuano attività didattiche, dovranno svolgere le seguenti funzioni:

L’affidatario dovrà inoltre:

Il Consiglio d’Istituto

Su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto:

Al Consiglio d’Istituto vengono comunicate le varie operazioni di dismissioni di beni e relativa vendita che saranno poi oggetto di analisi nella programmazione annuale.

I Revisori dei conti

Con visite periodiche, anche individuali o attraverso l’uso di strumenti informatici che consentono di effettuare controlli a distanza, i Revisori dei conti procedono alle seguenti operazioni:

Nell’esame del Conto consuntivo della gestione annuale, i Revisori dei conti:

Riscontri contabili

I Revisori confrontano la corrispondenza delle risultanze delle variazioni complessivamente annotate in ciascuno degli inventari, a seguito delle operazioni di rinnovo, con i risultati delle medesime variazioni esposti nei modelli di cui alle Istruzioni emanate con le suddette Linee guida, compilati dalla Commissione per il rinnovo degli inventari.

Una volta appurata la corretta annotazione delle variazioni, in modo analogo si dovrà procedere al riscontro dei valori aggiornati dei beni, avendo cura, in particolare, di verificare l’esatta indicazione del totale dei valori stessi nella pertinente voce del conto del patrimonio.

Riscontri di contenuto materiale

Vanno effettuati, seppure in modo occasionale e con metodologia a campione, riscontri puntuali tra le risultanze inventariali e l’effettiva esistenza dei beni mobili, dei libri e materiale bibliografico dei beni di valore storico-artistico, dei veicoli e natanti, appurandone la corretta registrazione (classificazione, valore ecc.) e l’esatta identificazione (apposizione del numero d’inventario).

Ulteriori riscontri

Per quanto riguarda i beni immobili, in genere, il riscontro sulla corretta inventariazione di tali cespiti sarà esclusivamente di tipo documentale, richiedendo all’Istituzione scolastica statale – solamente in casi eccezionali – una visura ipocatastale aggiornata.

Sostanzialmente documentale sarà pure il riscontro delle scritture afferenti ai valori mobiliari, considerato tra l’altro, che potrebbe trattarsi anche di valori dematerializzati.

Tali attività di riscontro vanno programmate ed espletate ordinariamente, al di là della specifica circostanza rappresentata dal rinnovo degli inventari.

L’introduzione del nuovo Regolamento di contabilità, D.I. 129/2018, e delle Linee guida per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche emanate dal M.I. il 23/02/2021 in occasione del rinnovo inventariale per il 2022, confermano il ruolo di controllo e verifica che i Revisori dei conti hanno nelle operazioni inventariali delle scuole.

I risultati di questa operazione importante avranno riflessi determinanti nel Mod. K del Conto consuntivo: infatti i Revisori, in occasione della verifica del Conto consuntivo, analizzeranno nel Mod. K il conto del patrimonio della scuola.

Conclusioni

Dopo questo excursus sulle competenze del personale scolastico e non solo, è doveroso ricordare, in materia patrimoniale e di gestione dei beni, che il 2021 è l’anno della ricognizione inventariale per pervenire al decennale rinnovo inventariale da effettuare entro il 31 dicembre 2021. Una complessa serie di operazioni che vede DS e DSGA molto impegnati nel raggiungimento dell’obiettivo di aprire l’anno 2022 con l’inventario dei beni nuovamente valorizzati e numerati.

Un augurio quindi di buon lavoro per portare a termine tutte le operazioni con la raccomandazione di utilizzare al meglio le nuove Linee guida del Ministero.

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