Sinergie di Scuola

La Legge di bilancio 2017, anche per il voto di fiducia posto dal Governo, è stata approvata con la quasi totalità degli emendamenti proposti al già corposo capitolo dedicato alla previdenza e ha sbloccato, forse in maniera definitiva, anche la questione legata agli aumenti contrattuali nel Pubblico Impiego.

Le novità sono tante, decisamente interessanti, e per molti lavoratori risolutive. A proposito degli aspetti previdenziali, in molti si aspettavano la messa in opera della proposta dell’ex Ministro Damiano, la famosa Quota 100 per poter accedere al trattamento di quiescenza, ma insieme a questa circolavano anche altre proposte più o meno realistiche. Alla fine il Governo ha deciso per l’A.PE (anticipo pensionistico), prevedendo per le categorie deboli l’A.PE agevolato.

Quindi, il via libera definitivo del Parlamento alla Legge di Bilancio 2017 conferma una serie di novità per il prossimo anno per anticipare l’età pensionabile.

La legge prevede anche un’ottava salvaguardia in favore di oltre 30.000 lavoratori che potranno accedere al trattamento pensionistico: tra questi, anche quanti nel 2011 risultavano essere in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave. Costoro dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019, finestra mobile compresa; il quorum da raggiungere è 97,6 inteso come somma dell’età anagrafica con quella contributiva in presenza di un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di servizio o con 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.

Tornando all’anticipo pensionistico (A.PE.), alla R.I.T.A. ovvero rendita integrativa temporanea anticipata (quest’ultima potrebbe avere un peso non indifferente nella scelta di quanti sono interessati all’anticipo della quiescenza) e altre forme possibili per accedere ai benefici previsti dalla Legge di bilancio 2017 (tra le quali la proroga dell’Opzione donna, l’estensione del cumulo dei periodi assicurativi per quanti hanno carriere discontinue, lavoratori precoci e lavori usuranti), precisiamo innanzitutto che potranno accedervi solo quanti raggiungeranno al 1° maggio 2017 i 63 anni di età.

La Legge di stabilità 2017 prevede altresì l’aumento della quattordicesima mensilità per i pensionati ultrasessantaquattrenni, l’estensione della no tax area, il miglioramento della misura dell’assegno per i lavoratori non vedenti e l’istituzione della pensione di inabilità per gli ammalati da patologie asbesto-correlate ovvero non tabellate.

Entriamo nel particolare delle novità previdenziali.

A.PE volontaria con prestito previdenziale

Consentirà, dal 1° maggio 2017, a tutti i lavoratori che hanno raggiunto i 63 anni, di chiedere un prestito erogato dall’INPS per il tramite di banche e assicurazioni, il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta dell’A.PE, sino al perfezionamento degli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia. Si tratta, in pratica, di una misura sperimentale che produrrà i suoi effetti fino al 31 dicembre 2018. Quanto percepito sotto forma di prestito andrà restituito con un prelievo ventennale sulla pensione definitiva.

I lavoratori titolari di una pensione complementare, e in possesso dei requisiti previsti dall’A.PE volontario, potranno chiedere l’erogazione anticipata della stessa anche se solo parzialmente, sotto forma di rendita mensile prima del perfezionamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia usufruendo pertanto della cosiddetta R.I.T.A. Ciò consentirebbe al lavoratore di evitare il prestito previdenziale, pagando con soldi propri quanto previsto per l’uscita anticipata dal lavoro e fino alla concorrenza del raggiungimento dei requisiti.

Per accedere all’A.PE volontario, il lavoratore dovrà soddisfare le seguenti quattro condizioni:

  1. avere almeno 20 anni di contributi;
  2. trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio;
  3. possedere almeno 63 anni di età;
  4. avere una pensione, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non inferiore a circa 700 euro lordi al mese (1,4 volte il trattamento minimo INPS).

Quanto costerà uscire con l’A.PE volontario?

Lasciare il lavoro attraverso l’A.PE volontario costerà tra il 5 e il 6% per ogni anno di anticipo se si chiederà il 95% dell’assegno netto maturando, con un TAN annuo del 2,5% e un costo pari al 29% per la stipula della polizza assicurativa contro il rischio premorienza.

In corrispondenza del massimo anticipo, cioè 3 anni e 7 mesi rispetto al pensionamento nel regime obbligatorio, la decurtazione sulla pensione finale può raggiungere quindi il 20%, cioè un quinto della pensione netta maturata al momento della richiesta A.PE.

La decurtazione sarà però più elevata nei primi anni di accesso al pensionamento per poi gradualmente diminuire nel tempo (grazie all’effetto della rivalutazione dell’assegno pensionistico), sino alla scadenza del 20° anno di restituzione.

A.PE. agevolato o Social

Possono accedervi i seguenti lavoratori: disoccupati, invalidi, quanti assistono diversamente abili, quanti svolgono lavori difficoltosi o a rischio (compresi gli insegnanti della scuola dell’infanzia).

L’assegno pensionistico di queste categoria non subirà decurtazioni se il suo valore sarà contenuto entro il tetto di 1.500 euro mensili. Per accedere all’A.PE Social bisogna avere almeno 30 anni di contributi elevati a 36 anni per quanti svolgono lavori a rischio. Anche per l’A.PE Social è prevista una durata sperimentale fino al 31 dicembre 2018 e riguarderà comunque i lavoratori che hanno raggiunto il 63° anno di età.

I lavoratori che avranno diritto all’A.PE agevolato avranno la possibilità di finanziare l’eccedenza rispetto ai 1.500 euro lordi, il valore massimo del sussidio che sarà garantito dallo Stato.

Ad esempio, un lavoratore con un assegno lordo di 1.800 euro potrà ottenere 1.500 euro lordi e farsi finanziare, con l’A.PE volontario, la somma eccedente (300 euro) incorrendo in oneri di restituzione molto contenuti.

Il datore di lavoro, inoltre, potrà finanziare l’anticipo azzerando completamente il costo chiesto dal lavoratore versando la contribuzione correlata agli ultimi stipendi percepiti dal lavoratore prima di lasciare il servizio per tutto il periodo di percezione dell’A.PE volontario. In questo modo la restituzione del prestito sarà del tutto azzerata, dato che la pensione partirà da un importo più elevato di quella calcolata al momento dell’accesso allo strumento.

Va menzionata anche la possibilità per il lavoratore di estinguere anticipatamente il debito secondo le modalità che saranno fissate in un decreto attuativo atteso entro il 1° marzo prossimo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quindi anche i docenti della scuola dell’infanzia potranno accedere alla pensione a 63 anni e 36 anni di contributi anticipando di fatto l’uscita rispetto alla Legge Fornero di 3 anni e 7 mesi. I docenti della scuola dell’infanzia potranno ricorrere alla A.PE Social perché il loro lavoro rientra tra i lavori cosiddetti usuranti.

Lavoratori precoci e lavori usuranti

Quanti hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età rientrano tra i lavoratori precoci, per i quali è prevista la possibilità volontaria di lasciare il servizio e quindi accedere al collocamento a riposo con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica maturata al 1° maggio 2017.

I profili lavorativi individuati e che saranno tutelati sono i seguenti: disoccupati, diversamente abili, con parenti diversamente abili da assistere, che hanno svolto lavori difficoltosi o rischiosi oppure che hanno svolto lavori usuranti come da D.Lgs. 67/2011.

Per i lavoratori precoci è previsto inoltre lo stop alle penalizzazioni per le uscite prima del 62° anno di età.

Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, una disciplina che consente di anticipare l’età pensionabile che è stata mantenuta, seppur con alcune modifiche, dalla Legge Fornero del 2011 ed è stata recentemente oggetto di alcune migliorie ad opera della Legge di bilancio 2017. Tra le attività considerate usuranti sono compresi anche gli educatori degli asili nido.

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 206 della Legge di bilancio 2017, per godere dei benefici è richiesto che le attività usuranti siano state svolte per almeno 7 anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi e il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.

I requisiti indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per almeno 3 ore (nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell’intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l’anno.

Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l’anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.

Per accedere ai benefici dei lavori usuranti la domanda va presentata alla sede INPS entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti. Solo se i requisiti sono maturati entro il 2017 la domanda va prodotta così come accadeva per il passato entro il 1° marzo 2017. Questa domanda non deve essere confusa con la domanda di pensione vera e propria da presentarsi solo in un momento successivo attraverso il CAF o con codice PIN personale dispositivo una volta ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda di aver svolto lavoro usurante.

Opzione lavoratrici donne

Per effetto di una modifica apportata dalla Camera dei Deputati si includono nell’Opzione donna anche le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958, a condizione che abbiano raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.

L’art. 1, comma 222 della Legge di bilancio 2017, ha stabilito l’estensione dell’opzione donna «alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per effetto degli incrementi della speranza di vita».

Pertanto l’opzione potrà essere esercitata dalle lavoratrici dipendenti, anche del pubblico impiego, e dalle lavoratrici autonome che hanno maturato i 57 anni (58 se autonome) entro il 31 dicembre 2015 e hanno almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015.

Rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell’accesso alla pensione, nonché la finestra mobile cosi come precisato dal comma 223 art. 1della medesima Legge di bilancio 2017.

Ciò significa che le nate nell’ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) matureranno il diritto all’opzione entro il 31 luglio 2016 dato che bisogna considerare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. L’ultima lavoratrice inclusa, nata il 31 dicembre 1958, maturerà pertanto il diritto il 31 luglio 2016 e potrà ottenere l’erogazione della pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto 2017 (1° febbraio 2018 nel caso delle autonome perché nei loro confronti la finestra mobile è pari a 18 mesi).

Carriere discontinue

I lavoratori che hanno carriere discontinue avranno la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi in tutte le forme di previdenza obbligatoria al fine di raggiungere il diritto alla pensione anticipata, vale a dire 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41anni e 10 mesi se donne o alla pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2017 sarà quindi possibile unire virtualmente tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata INPS, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria e, a seguito di una modifica approvata durante l’esame della Legge di bilancio dal Parlamento, anche le casse professionali dove sono iscritti i liberi professionisti che esercitano attività regolamentate dall’iscrizione in appositi Albi.

Pensioni basse

Quanti anno un trattamento pensionistico basso avranno un miglioramento di quest’ultimo attraverso un incremento della quattordicesima e un all’allargamento della no-tax area dei pensionati. Quindi dal prossimo anno anche i pensionati con meno di 75 anni potranno godere della no-tax area se il reddito personale non supererà gli 8.125 euro annui.

Assegno pensionistico più elevato anche per i pensionati la cui pensione oscilla tra i 7.750 euro e i 15.000 euro annui per effetto dell’aumento delle detrazioni sulle pensioni. Quindi i pensionati aventi meno di 75 anni di età vedranno la loro no-tax area aumentare dagli attuali 7.750 a 8.125 euro anni lordi (trattasi di quella parte di reddito su cui non vengono pagate le trattenute ai fini Irpef).

Ecco come saranno le nuove detrazioni sulle pensioni per effetto di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017:

  1. € 1.880 se il reddito complessivo non supera € 8.000;
  2. € 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 e l’importo corrispondente al rapporto fra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 ma non a € 15.000;
  3. € 1.297, se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 40.000.

Penalizzazione nella pensione anticipata

L’art. 1, comma 194 della Legge di bilancio 2017 cancella definitivamente il sistema di decurtazioni sulla pensione anticipata per chi non ha raggiunto il 62° anno di età.

Come ben ricordiamo, per scoraggiare l’accesso alla pensione anticipata ai lavoratori che non avevano compiuto il 62° anno di età, la Legge Fornero del 2011 aveva introdotto un sistema di disincentivi che colpivano l’importo della rendita previdenziale. La penalizzazione consisteva nel taglio dell’1-2% delle quote retributive della pensione per ciascun anno di anticipo rispetto al 62° anno di età per i lavoratori che ricadevano nel sistema misto (cioè erano in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995) e che raggiungevano il requisito contributivo necessario per il pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne) a seguito della Riforma Fornero, cioè dopo la metà del 2013.

Questo sistema nel corso degli anni è stato via via migliorato attraverso vari interventi legislativi di disincentivi, per cui si è stabilita la non applicazione della suddetta riduzione ove il maturato contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata fosse composto da sola contribuzione effettiva da lavoro con inclusione della contribuzione figurativa derivante dal servizio militare, dalla malattia, maternità obbligatoria, congedi e permessi per assistere disabili ai sensi della Legge 104/1992 e per donazione di sangue. L’art. 1 comma 113 della Legge 190/2014 ha disposto infine la cancellazione del suddetto meccanismo con riferimento alle pensioni aventi decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015 sino a coloro che maturavano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

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