Sinergie di Scuola

Il nuovo anno scolastico si apre all’insegna di importanti cambiamenti, e richiede alle scuole di operare per trasformare in realtà concreta alcune fra le più urgenti novità introdotte dalla Legge 107, approvata nel luglio scorso. Si tratta di una fase di transizione non priva di incertezze e difficoltà, che va vissuta con la consapevolezza che ci vorrà sicuramente del tempo, prima che le nuove disposizioni legislative possano essere attuate pienamente.

Tra le diverse questioni che le scuole si trovano ad affrontare in questa primissima fase di avvio dell’anno, c’è sicuramente quella relativa alla messa a punto del nuovo POF, che la recente riforma della “Buona scuola” chiede di trasformare in un Piano triennale dell’offerta formativa secondo le linee stabilite nel comma 14 della Legge n. 107/2015.

È giusto precisare subito che la legge non interviene in maniera rilevante sulla sostanza del POF; ma indubbiamente quest’ultimo subisce importanti rivisitazioni che lo riconfigurano in una nuova veste rispetto a quanto definito dall’art.3 del d.P.R. n. 275/1999 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche).

Le modifiche più evidenti riguardano soprattutto i contenuti e gli obiettivi, che vengono ampliati per inglobare aspetti più attinenti ai meccanismi organizzativi – i quali, proposti in una relazione di stretta interdipendenza con l’offerta formativa, rendono il Piano triennale un documento chiave nel processo di miglioramento del servizio in ciascuna istituzione scolastica, in coerenza con la logica di una legge che ha lo scopo precipuo di dare «piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche» (art. 1).

Le novità sul filo della continuità

La riforma mantiene intatta la natura del Piano come definita nel D.P.R. n. 275/1999, proponendo una nuova definizione nel comma 14 che introduce, rispetto all’art. 3 del Regolamento dell’autonomia, unicamente la componente della durata di tre anni e la possibilità di una revisione annuale.

COMMA 14 (Legge n. 107 del 2015)
L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). —
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia».

Partendo dalla nuova definizione del Piano, possiamo dire che esiste una sovrapposizione quasi perfetta con il vecchio POF. Infatti, il Piano continua a rappresentare quel documento fondamentale capace di conferire, quale espressione diretta dell’autonomia scolastica, una specifica identità culturale e progettuale a ciascuna istituzione scolastica, esplicitandone le scelte educative e formative (curriculari ed extracurriculari), in coerenza con gli obiettivi generali nazionali.

Non solo la natura del Piano viene mantenuta nella riforma, ma altri elementi di continuità possono essere individuati in riferimento a tre aspetti principali: resta il principio di coerenza con gli obiettivi generali del sistema di istruzione nazionale, come resta immutata l’identità dei soggetti preposti alla sua definizione e viene confermata, infine, la necessità di rendere pubblico il Piano, secondo i fondamentali criteri di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa.


Restano invariati anche, per ruolo e funzioni, i soggetti addetti alla predisposizione del Piano: il Collegio dei docenti ha il compito di elaborare il Piano, mentre resta al Consiglio di Istituto il potere della sua approvazione. Viene comunque rivisitata, nel senso di una sua valorizzazione, la funzione del Dirigente scolastico, di cui viene meglio esplicitato il compito gestionale e amministrativo di definirne gli orientamenti di carattere organizzativo: «il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto».

Viene quindi limitata la funzione di organo di indirizzo del Consiglio di Istituto e viene rideterminata con chiarezza la facoltà gestionale del dirigente, le cui indicazioni diventano il punto di partenza per l’avvio della predisposizione del Piano, prima di procedere con gli atti deliberanti del Collegio e del Consiglio.

Il ruolo del Dirigente scolastico nel dettare linee di indirizzo è tuttavia da ricollocare armonicamente nel quadro d’insieme delle funzioni collegiali, dal momento che in virtù del comma 6 della legge, sono le istituzioni scolastiche, più in generale, che «con la partecipazione di tutte le sue componenti» effettuano «le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative» e spetta a loro individuare «il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare» (comma 7). E, peraltro, resta invariata la necessità da parte del dirigente di presentare la relazione periodica al Consiglio di Istituto in merito alla propria azione organizzativa e amministrativa, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 165/2001: «il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica».

In buona sostanza, è la scuola, nell’esercizio della sua piena attività collegiale, che prende decisioni in merito all’offerta formativa, alle iniziative di potenziamento e alle attività progettuali da attuare e che individua, altresì, le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del piano, espresse nell’organico dell’autonomia.

Tornando agli elementi di novità, bisogna evidenziare che un altro soggetto istituzionale entra in gioco ai fini dell’attuazione al Piano, e cioè viene riconosciuta all’Ufficio Scolastico Regionale una funzione di controllo successiva alla fase della sua approvazione da parte dell’istituzione scolastica, anche se tale funzione resta limitata alla verifica della congruenza tra l’assegnazione dell’organico di risorse umane richiesto dalla scuola e il suo effettivo utilizzo. Gli esiti di tale controllo sono trasmessi dall’USR al Ministero dell’istruzione, pur restando in capo all’USR la facoltà di validare il Piano, o di richiederne eventuali correzioni.

Infine, la necessità di pubblicizzare il Piano resta immutata, ma cambia la finalità di tale azione. La pubblicazione del POF, e la sua diffusione, hanno sempre avuto una valenza prevalentemente informativa e divulgativa, secondo il Regolamento dell’autonomia, all’art. 3: «il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione». Ora, invece, nel comma 17 della Legge 107/2015, il Piano diventa uno strumento che permette alle famiglie e agli studenti di operare scelte più oculate e consapevoli rispetto alla scuola di iscrizione, nella logica della trasparenza degli atti delle P.A.: «le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa». A tale scopo, il Piano deve essere pubblicato, e aggiornato in caso di revisioni annuali, su un Portale unico ministeriale.

Propongo una scheda per visualizzare in maniera sintetica gli aspetti di novità che intervengono nella predisposizione e messa a punto del nuovo Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).


Contenuti e obiettivi del nuovo Piano triennale

È possibile cogliere pienamente la portata del rinnovamento del POF, se i commi riferiti più specificatamente al Piano (dal 14 al 17) vengono esaminati in maniera combinata con i commi 6 e 7 della Legge 107/2015, ovvero quelli che si riferiscono ai contenuti e agli obiettivi prioritari per il potenziamento dell’offerta formativa.

Secondo un’analisi di questo tipo, rispetto al passato, osserviamo che il Piano deve ricomprendere una serie di elementi che non esistevano nel POF e che sono più legati a questioni di natura amministrativa e organizzativa, come lo è l’impiego delle risorse umane, considerate però in strettissima connessione con l’articolazione delle proposte formative, proprio come richiede una prospettiva che intende dare ampiezza e concretezza all’autonomia scolastica.

Sul filo della continuità, il Piano deve comprendere senz’altro, come in passato, la progettazione didattico-curricolare, «comprensiva degli insegnamenti opzionali, delle attività extracurricolari ed educative» coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio e con le esigenze del contesto territoriale, ma in maniera inedita il Piano dovrà inglobare i dati riferiti alle risorse umane e ai materiali necessari per l’attuazione dell’offerta formativa.

Nel Piano vanno quindi inclusi i seguenti aspetti:

  1. la quantificazione del contingente docente per coprire il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, di potenziamento dell’organico dell’autonomia;
  2. il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
  3. il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.

Il Piano deve, altresì, indicare:

  1. la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
  2. il piano di miglioramento elaborato sulla base delle risultanze del Rapporto di autovalutazione d’Istituto, il cosiddetto RAV.

Possiamo quindi rilevare che la Legge 107/2015 attribuisce al Piano una valenza di maggiore impatto sull’organizzazione e la gestione della scuola, trasformandolo in un vero documento programmatico di una istituzione scolastica che pianifica autonomamente il proprio servizio scolastico secondo principi di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia.

D’altra parte, però, non viene affatto sminuita la dimensione educativa e formativa del Piano, che ancora dovrà rispecchiare la pianificazione dell’azione formativa, ponendosi obiettivi chiari per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni.

Riguardo ai contenuti relativi a questa dimensione più propriamente formativa, è opportuno aver presente il comma 2 che, in parte, anticipa il contenuto del Piano, mentre nel comma 7 viene proposto un ampio ventaglio di obiettivi prioritari per il potenziamento dell’offerta formativa, di cui ogni istituzione scolastica dovrà tenere conto nell’approntare il proprio Piano. È ovvio che tra i numerosi e vari obiettivi indicati, ogni scuola privilegerà quelli che ritiene coerenti con la propria identità educativa, formativa, curriculare e culturale, anche con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Considerata la molteplicità degli obiettivi, li raggruppiamo, per ragioni di sintesi, secondo tre tipologie di ambiti: quella degli ambiti educativi più ampi, quella degli ambiti formativi specifici e, infine, il gruppo degli obiettivi riferiti più propriamente ad ambiti di carattere organizzativo.


Ambiti educativi generali

  • Educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture;
  • Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
  • Sviluppo di comportamenti sensibili alla legalità e alla sostenibilità ambientale, ai beni paesaggistici, al patrimonio culturale;
  • Educazione all’alimentazione, all’attività fisica e allo sport;
  • Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

Ambiti formativi specifici:

  • Sviluppo delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche;
  • Sviluppo di competenze relative alla pratica e cultura musicale, arte, cinema, tecniche e media di produzione;
  • Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
  • Potenziamento delle discipline motorie;
  • Sviluppo delle competenze digitali;
  • Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

Ambiti organizzativi:

  • Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  • Apertura al territorio, anche attraverso attività che tengano aperta la scuola in fasce orario pomeridiane;
  • Riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi;
  • Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
  • Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Tappe principali nella definizione del Piano triennale dell’offerta formativa

Per concludere, cerchiamo ora di ricostruire idealmente l’iter delle tappe fondamentali delle azioni che ruotano intorno alla definizione completa del PTOF, come prefigurato nelle disposizioni legislative.

È importante che le istituzioni scolastiche provvedano a rendere pubbliche le eventuali revisioni operate su proposta dell’USR.

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