Sinergie di Scuola

È ormai invalsa all’interno delle contrattazioni a livello di Istituzione scolastica, anche per effetto della Legge 107/2015, la pratica di retribuire con il Fondo di Istituto più collaboratori del Dirigente scolastico, benché la norma contrattuale, rinvenibile negli artt. 34 e 88, comma 2, lett. f del CCNL 2006-2009 individui in non più di due unità, i compensi da corrispondere per la collaborazione di cui il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

È evidente che tra il dettato negoziale e quanto stabilito nel comma 83 della Legge 107/2015 sia prevalso nel tempo, in sede di trattative, forse anche tacitamente, quanto sottoscritto in quest’ultima fonte normativa, che pone in capo al Dirigente scolastico la possibilità di «individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica», anche se, come precisato di seguito, «dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Sulla questione interviene la sentenza 4862 dell’8/04/2020 del Tribunale di Cagliari, in cui il giudice accoglie il ricorso promosso da alcune sigle sindacali contro un Dirigente scolastico, per due distinte condotte antisindacali; una delle quali riguardante la retribuzione dei collaboratori, eccedente le due unità prescritte nell’art. 88. Al riguardo, nel Contratto di Istituto della scuola interessata era presente una clausola che consentiva di retribuire più di due unità con il FIS. Le parti ricorrenti, pur riconoscendo al Dirigente scolastico le prerogative del comma 83 della Legge 107/2015, sostenevano che la disposizione inserita nel contratto poteva essere riconosciuta solo previo accordo durante le trattative e salva differente deliberazione del Collegio dei docenti, in ordine alla necessità della nomina di collaboratori eccedenti i due consentiti a livello contrattuale (il Dirigente scolastico aveva disposto, autoritativamente, in assenza di accordo con le RSU in sede di contrattazione integrativa, il pagamento di tutti i propri collaboratori, nominati in numero di sei, utilizzando il FIS, benché la normativa di settore consenta, in assenza di accordo sindacale, l’utilizzo del FIS esclusivamente per la remunerazione di due collaboratori).

La tesi del giudice

All’interno del dispositivo risultano interessanti le argomentazioni del giudice a sostegno della fondatezza della condotta antisindacale lamentata in giudizio; il giudice afferma infatti che tra la norma contenuta nel comma 83 della Legge107/2015 e l’art. 88, comma 2, lett. f del CCNL 2006-2009 non vi sia alcun contrasto, se non «sussistendo piuttosto tra le medesime una mera relazione di interferenza, cosicché deve anche escludersi, a prescindere da qualunque altra considerazione, che, la sopravvenuta vigenza della Legge 107/2015 abbia comportato, a norma dell’art. 1, comma 196, della legge medesima, l’inefficacia della norma contrattuale richiamata». Peraltro, a dire del giudice, la norma contrattuale non può ritenersi neanche incisa dalle disposizioni della seconda parte del comma 83 della Legge 107/2015, in cui si afferma che delle predette disposizioni ovvero dall’individuazione fino al 10% di collaboratori del Dirigente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo la norma non effettua alcun riferimento, implicito o indiretto, al Fondo d’Istituto, né alla stessa può essere riconosciuta, più in generale, la funzione di individuare o imporre altre forme di finanziamento degli incarichi eventualmente attribuiti dal Dirigente scolastico. La prescrizione del comma 83 svolgerebbe dunque la funzione di porre un limite alle prerogative del Dirigente nell’attribuzione degli incarichi, nel senso che questi ultimi potranno essere conferiti nel rispetto delle norme vigenti, compresa la disposizione contrattuale, la quale fa appunto riferimento a quelle attività retribuite con il FIS e dalle quali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo il giudice resta quindi escluso che la norma contrattuale contenuta nell’art. 88, comma 2, lett. f sia stata efficacemente abrogata, limitata o incisa da altre fonti normative, deve, altresì, escludersi che la stessa, non “derogata” in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 22, lett. c del CCNL 2016-2018, potesse essere unilateralmente disattesa dal Dirigente scolastico. Di conseguenza, per tale agire, veniva riconosciuta la natura antisindacale della condotta medesima e annullata la clausola del Contratto di Istituto che al contrario, disponeva la retribuzione con il FIS di collaboratori eccedenti le due unità stabilite contrattualmente; il giudice ordinava all’Istituto medesimo, in persona del proprio Dirigente scolastico, di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi a quelli indicati.

Possibilità di deroga alla norma contrattuale

Risolta la questione della condotta antisindacale denunciata nella sentenza, viene da chiedersi quale sia l’iter corretto da seguire, stante le argomentazioni del giudice, per dare applicabilità al comma 83 della Legge 107/2015, senza che quest’ultima entri in conflitto con gli artt. 34 e 88 del CCNL 2006-2009.

Nel Testo Unico in materia di istruzione, D.Lgs. 297/1994, all’art. 7, comma 2, lett. h si dispone che sia il Collegio dei docenti a dover eleggere, sulla base della consistenza numerica degli alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o preside. L’entrata in vigore dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; quest’ultima disposizione, pur parlando genericamente di docenti e non indicando alcuna consistenza numerica, sembrerebbe trovare una sua determinazione nel comma 83 della Legge 107/2015, nell’identificazione appunto di quel 10%. Su un altro versante il contratto, al contrario, all’art. 88 pone il limite delle due unità da retribuire con il FIS.

Dalle norme richiamate, sembrerebbe che la fonte normativa, nella scelta dei collaboratori, lasci al Dirigente scolastico un margine di azione più ampio rispetto alla norma contrattuale, asseverato dal potere spettante all’organo collegiale (il Collegio docenti cura la programmazione dell’azione educativa ex art. 7, comma 2, lett. a e formula proposte al direttore didattico o al preside per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o d’istituto ex art. 7, comma 2, lett. b del D.Lgs. 297/1994) che in seno alle sedute delibera gli incarichi sia a livello organizzativo che didattico, da attribuire per l’anno in corso, compresi ad esempio quelli relativi alle funzioni strumentali (queste ultime per stessa disposizione contrattuale non sono però compatibili con gli incarichi di collaboratori).

Tra fonte normativa e contrattuale

Il comma 83 della Legge 107/2015 amplifica le prerogative concesse al Dirigente scolastico, tenendo conto anche della rilevanza assegnata alla legge, la quale si definisce come una “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; la portata innovativa dei dispostivi introdotti all’interno della legge è in effetti così estesa che per la realizzazione di tutte le novità, il legislatore ha pensato di prevedere un aumento delle risorse per lo svolgimento di specifici compiti. Fatta salva l’indicazione che dall’impiego di tali risorse non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Collegio dei docenti quale organo che ha la responsabilità del funzionamento didattico e della formulazione di proposte al Consiglio di Istituto, può deliberare «in ordine alla necessità della nomina di collaboratori eccedenti i due indicati». In assenza di deliberazione collegiale sarà necessario l’accordo sindacale. Di fatto ulteriori incarichi per altri collaboratori potranno trovare una retribuzione col Fondo di Istituto, purché siano decisi insieme alla parte sindacale: i criteri stabiliti per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto lett. c2 e i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori lett. c3, ex art. 22, comma 4 del CCNL 2016-2018; tali criteri sono oggetto di negoziazione, giacché l’art. 22 del CCNL sopra citato ha riformulato i termini delle materie di contrattazione, rispetto a quanto stabilito nell’antesignano art. 6 del CCNL 2006-2009.

Del resto il giudice, nella sentenza 4862, oltre ad escludere che la norma contrattuale contenuta nell’art. 88, comma 2, lett. f del CCNL 2006-2009 sia stata efficacemente abrogata, limitata o incisa da altre fonti normative, ha altresì escluso che la stessa potesse essere unilateralmente disattesa dal Dirigente scolastico, come invece pacificamente avvenuto nella presente fattispecie. Ciò significa che sarà cura del Dirigente scolastico avviare le trattative affinché tale deroga contrattuale sia pattuita assieme alla parte sindacale.

La proposta in sede di contrattazione

In sede di contrattazione integrativa, risulta quindi fondamentale che la proposta contrattuale di parte datoriale giunga alla parte sindacale supportata da motivazioni riguardo alla necessità di disporre una diversa distribuzione dei fondi, quale che sia l’incarico da attribuire, perché se le procedure dell’informazione, del confronto e della contrattazione integrativa (secondo gli artt. 4-6 del CCNL 2016-2018) si svolgono nei modi stabiliti dalla norma contrattuale, nel rispetto dei ruoli, difficilmente si potrà eccepire una condotta antisindacale in tal senso, considerando che sia la fonte normativa che quella contrattuale hanno avuto nel tempo un’evoluzione determinata dalla complessità nella gestione degli Istituti scolastici.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 26 del CCNL 2016-2018, la realizzazione del PTOF spetta all’organico dell’autonomia e che quest’ultimo si costruisce «tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo»; si tratta di attività fondamentali per garantire il funzionamento didattico e amministrativo.

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