Per le acquisizioni di forniture di beni, servizi e lavori, le istituzioni scolastiche debbono attenersi ad una serie di norme, di carattere generale, e ad un regolamento specifico che tiene conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime.

La norma principale di riferimento è il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), successivamente modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Decreto Correttivo).

Il D.Lgs. 50/2016 ha abrogato il previgente D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

In ultimo, è stata approvata la Legge 14/06/2019, n. 55, di conversione del D.L. 32/2019 c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, che ha introdotto significative modifiche alla disciplina vigente. Le modifiche introdotte dalla Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri sono entrate in vigore il 18 giugno 2019.

In aggiunta a tale disciplina generale, per le Istituzioni Scolastiche trova applicazione anche la normativa speciale di settore, contenuta principalmente nel D.I. 129/2018, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143.

Con la circolare n. 74 del 5/01/2019, il MIUR ha diffuso primi orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento.

Le modifiche introdotte dallo Sblocca Cantieri

Le modifiche apportate al Codice dei Contratti dalla Legge 55/2019 interessano soprattutto i contratti sotto soglia comunitaria, intervenendo per lo più sull’art. 36 del Codice.

In proposito, il Quaderno n. 1 del MIUR, riguardante “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)”, nella versione aggiornata a giugno 2019 richiama le principali novità in materia. Le riportiamo di seguito.

Contratti sotto soglia

Il Decreto Sblocca Cantieri ha modificato la disciplina relativa alle procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 del Codice degli appalti.

La soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche è pari ad € 144.000,00 per gli affidamenti di servizi e forniture e di € 5.548.000,00 per gli affidamenti di lavori.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri, le Istituzioni Scolastiche procedono all’affidamento di lavori, forniture e servizi, con le modalità riportate in tabella.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a del Regolamento (D.I. 129/2018), spetta al Consiglio d’Istituto l’adozione della deliberazione relativa alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali concernenti l’affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro.

Affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore a € 40.000,00

Non vi è alcuna novità rispetto al testo previgente e si procede dunque all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 144.000,00 (servizi/forniture) e a € 150.000,00 (lavori)

Il Decreto Sblocca Cantieri ha apportato rilevanti modifiche alle procedure sotto soglia, di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/20169. In particolare, è previsto che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 144.000,00 (in caso di servizi/forniture) e a € 150.000,00 (in caso di lavori) può avvenire tramite affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuare mediante indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici.

Relativamente a quanto sopra, secondo il MIUR (vedi Quaderno n. 1 – Giugno 2019) non sembrerebbe esservi una chiara differenza tra le procedure di affidamento diretto previa consultazione di operatori economici e le (tradizionali) procedure negoziate senza bando. Sul punto, non essendovi indicazioni provenienti da orientamenti giurisprudenziali nonché di interventi da parte dell’ANAC, il MIUR suggerisce, in via prudenziale, di continuare a espletare le procedure secondo le modalità tipiche delle procedure negoziate senza bando, in quanto prevedono meccanismi selettivi che necessitano una consultazione di più operatori che deve avvenire necessariamente nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice (trasparenza, libera concorrenza, rotazione ecc.).

Sempre in merito agli affidamenti in oggetto, altre modifiche riguardano:

Affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00

L’affidamento e l’esecuzione di lavori può avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con le modalità esposte nel paragrafo precedente, previa consultazione di almeno dieci operatori, ove esistenti in tal numero.

Affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a € 350. 000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

L’affidamento e l’esecuzione di lavori può avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con le modalità esposte nel paragrafo precedente, previa consultazione di almeno quindici operatori, ove esistenti in tal numero.

Affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00

L’affidamento e l’esecuzione di lavori può avvenire tramite procedura aperta, con le modalità esposte nel paragrafo successivo. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri all’art. 36 del Codice, non vi è chiara evidenza circa la possibilità per le stazioni appaltanti di esperire le altre procedure ordinarie previste dal Codice.

Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 144.000,00

L’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture può avvenire, inter alia, tramite:

  1. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
  2. Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016;
  3. Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
  4. Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D.Lgs. 50/2016;
  5. Dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs. 50/2016;
  6. Partenariato per l’innovazione ex art. 65 del D.Lgs. 50/2016.

Le procedure di cui alle lettere d, e ed f sono raramente utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche.

Suddivisione in lotti

Qualora la gara sia stata suddivisa in lotti, l’importo complessivo dell’appalto corrisponderà alla somma totale dei lotti anche se aggiudicati in momenti differenti (c.d. Lotti differiti).

Il D.L. 32/2019 Sblocca Cantieri ha eliminato la locuzione “contemporaneamente” contenuta ai commi 9 e 10 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della Lettera di messa in mora “C(2019) 452 Final” del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), con cui la Commissione europea ha rilevato che la locuzione “contemporaneamente”, avrebbe ristretto l’applicabilità dell’obbligo di computare il valore complessivo della totalità dei lotti.

Commissione di gara

Con riferimento alla nomina della commissione di gara, il Decreto Sblocca Cantieri ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l’obbligo di selezionare i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC (c.d. Albo dei commissari) e attualmente in fase di ulteriore aggiornamento.

Apertura ed esame delle offerte

Il Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità per le Stazioni Appaltanti, ove prevista negli atti di gara, di esaminare prima le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) e, solo in un secondo momento, la Busta A (documentazione amministrativa) del miglior offerente e, a campione, degli altri concorrenti.

Le Stazioni Appaltanti che decidono di avvalersi di tale facoltà devono, in ogni caso, garantire che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Controlli sul possesso dei requisiti
di carattere generale e speciale

Il Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto all’art. 36, il comma 6-ter, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, l’Istituzione Scolastica dovrà verificare, oltre ai requisiti speciali, anche il possesso dei requisiti generali qualora l’Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione nell’ambito del Mercato Elettronico.

Nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sussistono modalità semplificate di accertamento del possesso dei requisiti, precisate nei paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4.

Subappalti

Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’aggiudicatario può avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma che, testualmente prevede il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto e l’autorizzazione della stazione appaltante. Il suddetto limite, in via transitoria, è stato innalzato al 40% fino al 31 dicembre 2020.

Nel regime transitorio introdotto dal Decreto Sblocca Cantieri fino al 31 dicembre 2020, il subappalto è consentito solo ove espressamente previsto negli atti di gara.

Per effetto del Decreto Sblocca Cantieri, l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza è sospeso, fino alla medesima data, l’obbligo di verificare in sede di gara il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.

Altre recenti modifiche normative

Oltre al Decreto Sblocca Cantieri, la materia è stata recentemente modificata dalle seguenti norme:

In particolare le novità riguardano:

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