Sinergie di Scuola

Il MIUR ha pubblicato la nota 2346 del 27/12/2019 che proroga il termine ultimo per presentare domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Le indicazioni per presentare le istanze sono state fornite precedentemente con apposito decreto e relativa circolare.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo e ATA

Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio è slittato dal 30 dicembre al 10 gennaio 2020. Le domande devono essere trasmesse tramite POLIS (tranne il personale in servizio all’estero e il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, che utilizzeranno il cartaceo).

Sempre entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La richiesta può essere formulata avvalendosi di due istanze POLIS attive contemporaneamente:

  • la prima contiene le tipologie con le domande di cessazione consuete, vale a dire:
    • con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020;
    • con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (Opzione donna);
    • in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
    • del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;
  • la seconda contiene, esclusivamente, le istanze formulate per la maturazione del requisito alla pensione Quota 100.

In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione Quota 100 verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

Trattenimento in servizio

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257 della Legge 28/12/2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della Legge 27/12/2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro la medesima scadenza.

La permanenza in servizio può essere richiesta:

  • da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2020 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 anni;
  • dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di 3 anni.

Cessazione Dirigenti scolastici

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Requisiti pensionistici

Questi sono i requisiti per poter accedere ai trattamenti pensionistici dal 1° settembre 2020:

Pensione di vecchiaia (d’ufficio):
  • requisito anagrafico: 67 anni entro il 31/08/2020
  • requisito contributivo: minimo 20 anni di contribuzione entro il 31/08/2020
Pensione di vecchiaia (a domanda):
  • requisito anagrafico: 67 anni tra l’1/09/2020 e il 31/12/2020
  • requisito contributivo: minimo 20 anni di contribuzione entro il 31/08/2020
Pensione anticipata (d’ufficio):
  • Requisito anagrafico: 65 anni entro il 31/08/2020
  • Requisito contributivo: per le donne 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31/08/2020 – per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31/08/2020
Pensione anticipata (a domanda):
  • requisito anagrafico: non richiesto
  • requisito contributivo: per le donne 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31/12/2020 – per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31/12/2020
Pensione anticipata Quota 100 (a domanda):
  • requisito anagrafico: 62 anni entro il 31/12/2020
  • requisito contributivo: 38 anni entro il 31/12/2020
Opzione donna (a domanda):
  • requisito anagrafico: 58 anni entro il 31/12/2018
  • requisito contributivo: 35 anni entro il 31/12/2018

Accertamento del diritto

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020. Qualora vengano presentate dagli interessati entrambe le istanze, INPS valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro.

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2020.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l’applicativo nuova Passweb.

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere sistemate entro la data ultima del 14 febbraio 2020.

Soltanto qualora l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l’applicativo nuova Passweb, gli stessi dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l’Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 29 maggio.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Invio domanda di pensionamento

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.

Accoglimento della domanda

L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Provvedimento disciplinare

È invece necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150.

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