In attuazione della Legge n. 96 del 6/08/2013 (Direttiva 2011/93/UE) il Governo ha emanato il D.Lgs. 39 del 4/03/2014, relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 22/03/2014 ed è entrato in vigore il 6/04/2014.

L’art. 2, in particolare, ha modifica il D.P.R. 14/11/2002 n. 313 inserendo l’art. 25-bis (“Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”) secondo il seguente dettato:

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Al comma 2 sono riportate le sanzioni amministrative applicabili per i datori di lavoro pubblici che non adempiono agli obblighi di cui sopra:

2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Detti adempimenti riguardano naturalmente i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 6/04/2014 e non quelli instaurati precedentemente a tale data; e vanno applicati alle attività che abbiano come destinatari diretti i minori, cioè quelle attività che coinvolgono e comportano un contatto necessario ed esclusivo con i minori: docenti, insegnanti tecnico-pratici, assistenti tecnici, collaboratori scolastici, conducenti di scuolabus, animatori per i bambini, istruttori sportivi, personale addetto alla somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche ecc.)

Il codice penale sul tema

Si riportano di seguito alcuni articoli del codice penale riguardanti l’argomento:

Art. 600-bis – Prostituzione minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter – Pornografia minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater – Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 – Pornografia virtuale
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinques – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 14.493,00 a euro 154.937,00.

Art. 609-undecies – Adescamento di minori
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici , è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Alcuni chiarimenti ministeriali

L’ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia nell’aprile 2014 ha emanato due note di chiarimento.

La prima concerne la portata applicativa del decreto in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la seconda riguarda i tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.
L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.
Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.
Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l’ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.
In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

Le faq

Al fine di aiutare le P.A. ed i privati il Ministero di Grazia e Giustizia pubblica inoltre le seguenti Frequently Asked Questions:

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002. L’obbligo c’è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

In quali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.

In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/1972, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel D.P.R. 642/1972 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

Si.

Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l’organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita IVA. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002?

Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

La richiesta del certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale viene quindi richiesto dal datore di Lavoro delle Pubbliche Amministrazioni (Dirigente scolastico) nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro.

La richiesta va effettuata tramite il Modello 6A già in uso per le pubbliche amministrazioni.

Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone, si può fare ricorso alla c.d. “Procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario (cfr. Scheda pratica – Certificato casellario per pubbliche amministrazioni – CERPA).

Il costo del certificato per la P.A. è gratuito.

Per inviare il Modello 6A basta accedere a questo link, digitare nel “TIPO Ufficio” la voce “Procura della Repubblica presso il Tribunale”, quindi avviare la ricerca.

Aperta la voce corrispondente alla Procura della provincia interessata saranno resi noti tutti i dati relativi al casellario. Ad esempio, per la Provincia di Torino, compariranno le seguenti informazioni:

La Procedura massiva/CERPA

Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La consultazione può avvenire qualora, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi abbiano necessità di procedere:

tramite un servizio di cooperazione tra sistemi informativi, oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come si accede al sistema

Presupposto per accedere al sistema è l’aver sottoscritto una convenzione con il Ministero della Giustizia (cfr. “schema di convenzione-tipo”). Considerati i molteplici dipartimenti e articolazioni territoriali dei vari Ministeri, data in particolare la numerosità sul territorio di istituti scolastici pubblici /parificati di ogni ordine e grado, nonché di comandi provinciali o regionali delle forze di polizia e di aziende, società comunali, provinciali/regionali, si sottoscriveranno convenzioni uniche con i vari Ministeri, con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con le Provincie e le Regioni, cui le singole unità periferiche aderiranno successivamente.

Con circolari del 21/02/2013 e del 16/10/2013, si è chiesto alle amministrazioni centrali di riferimento di individuare, sulla base dei regolamenti di cui agli artt. 20 e 21 del Codice della privacy e previa ricognizione delle esigenze di tutte le proprie articolazioni periferiche (comprese agenzie, aziende e istituti eventualmente controllati), i procedimenti amministrativi di competenza e le norme che giustificano in relazione agli stessi l’acquisizione dei certificati del casellario.

Tale attività ricognitiva è il presupposto per la compilazione della scheda di attivazione di cui all’Allegato C del decreto 5/12/2012, da inviare unitamente alla richiesta di accesso al SIC, e dunque per la stipula della convenzione.

Esigenze certificative delle PA in qualità di stazioni appaltanti

Per le esigenze certificative in materia di appalti pubblici delle pubbliche amministrazioni, compresi i gestori di pubblici servizi, è attualmente operativa, in applicazione dell’art. 39 del D.P.R. 313/2002, la convenzione sottoscritta in data 28/03/2013 con l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP, ora ANAC) presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. A tali fini si deve utilizzare il sistema “AVCPass” (disponibile sul sito internet dell’ANAC) cui bisogna preventivamente accreditarsi. Detto sistema è utilizzabile fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in virtù del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà, in accordo con l’ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni già stipulate con la stessa Autorità e comunque fino a che non sarà istituita la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici di cui al richiamato art. 81, comma 1.

Verifica contrassegno elettronico apposto sui certificati rilasciati con il sistema CERPA/massive

Tramite apposito software è possibile verificare l’autenticità e integrità del documento informatico contenuto nel contrassegno generato elettronicamente (glifo) presente, ai sensi degli artt. 23, comma 2-bis, e 71 del CAD, sui certificati prodotti in pdf dal sistema CERPA/Massive, una volta stampati.

Fino a quando le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non avranno stipulato le relative convenzioni o fino a quando tali soggetti non si saranno accreditati al sistema AVCPass, i certificati in premessa andranno richiesti agli uffici locali del casellario giudiziario, tramite due appositi moduli: uno per richieste riferite a singoli soggetti, l’altro per richieste riguardanti un numero significativo di persone, compilabile attraverso apposito applicativo (procedura certificazione massiva).

A richiesta della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, entrambi italiani, l’ufficio del casellario locale, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia il certificato del casellario europeo, per i cittadini italiani (art. 28-bis comma 1 T.U.), e l’informazione con valore legale sui precedenti penali, per i cittadini di altro Stato membro (art. 28-bis comma 2 T.U.).

Tabella riepilogativa

La procedura illustrata

Collegandosi a questo link, cliccare su apposito applicativo. Verrà scaricato il file nsc_massive_ applicazione_2.6.zip. Decomprimere il file .zip e procedere con l’installazione guidata del programma.

Una volta installato occorre cliccare con il tasto destro sul “Programma Massive” (figura 1) e selezionare la voce “Esegui come amministratore”.

Compilare le tre voci: Tipo Ufficio, Sede Ufficio e Finalità (figura 2).

Compilare le seguenti voci: Tipo Ufficio, Tipo Certificato, Finalità richiesta, Numero e Data Protocollo, quindi cliccare su Inserisci Soggetto (figura 3).

Compilare tutti i campi obbligatori per ogni soggetto da inserire (figura 4), ad esempio: PACE PERLA e PAZIENZA SANTA. Dopodiché cliccare su Crea File (figura 3), e lasciare memorizzare, nella cartella che sceglie il programma, i due file generati (figura 5).

A questo punto cliccare su Apri Modulo (figura 3) e compilare i campi evidenziati in figura 6: si aprirà il modulo già compilato in pdf (figura 7) che verrà stampato per la firma e inviato con i due file precedentemente generati.

Qualora detto modulo risultasse non compilato, bisognerà consentire ad Adobe Acrobat l’apertura del file ritenendolo attendibile.

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