Sinergie di Scuola

L’estensore del presente articolo è un disabile titolare di legge 104/92, quindi riconosciuto tale ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge. Coloro che sono titolari di questa legge sono destinatari di importanti agevolazioni lavorative e fiscali, ma non di provvidenze economiche che sono invece riservate agli invalidi civili.

Le due cose sono ben diverse l’una dall’altra e più avanti vedremo il perché. 

Prima di entrare nel vivo dell’articolo, mi preme dire una cosa: la legge 104/92 e successive integrazioni e modificazioni è una grande legge, apprezzata e conosciuta in tutto il mondo, ma “non è tutto oro quello che luccica”, per via soprattutto di determinati atteggiamenti ostruzionistici messi in atto da alcune delle persone deputate a riconoscere e a concedere i benefici – spesso visti come una “grana”, o un’opportunità per approfittare della propria condizione, e non come un reale diritto.

Ottenere il decreto o il verbale di legge 104/92 significa in primis essere riconosciuto come «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 

La procedura per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap bisogna innanzitutto recarsi presso il proprio medico di famiglia e richiedere l’emissione del certificato riguardante le proprie patologie. Il medico invierà tale certificato  telematicamente all’INPS rilasciandone copia all’interessato (in questa fase è consigliabile richiedere sia il riconoscimento dello stato di handicap, sia lo stato di invalidità, sia l’eventuale visita domiciliare). 

Ricevuto il certificato medico, bisogna recarsi entro un mese presso un ente abilitato (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni) per l’invio dell’istanza all’INPS. L’inoltro può essere anche effettuato personalmente: è sufficiente essere in possesso di un codice pin dispositivo (per richiederlo: sito dell’Inps, sezione dei Servizi on-line). Nella fase della presentazione, è necessario abbinare il certificato rilasciato dal medico alla domanda che si sta presentando.

Negli ultimi mesi le procedure si sono decisamente velocizzate, per cui la convocazione a visita di solito è abbastanza immediata. Ultimamente l’INPS invia anche un messaggio sul cellulare e una mail.

Quando si viene sottoposti a visita medica, la Commissione Medica (che può essere anche integrata per il riconoscimento di un eventuale richiesta di invalidità civile), in genere chiede ulteriori accertamenti diagnostici per una definitiva valutazione delle patologie, consegnati i quali è possibile riconoscere lo stato di handicap.

L’accertamento dell’handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell’invalidità, quindi è bene specificare nella domanda che si richiede la visita medico-legale per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti sia per l’invalidità civile, sia per fruire dei benefici di cui alla legge 104/92.


Il verbale

Ricevuto il decreto di legge 104/92 (che può essere visualizzato e stampato anche attraverso la cassetta postale personale che si trova sul sito dell’Inps e a cui si accede con il proprio codice pin), bisogna prestare molto attenzione alla sua lettura e di conseguenza alla sua comprensione. 

L’attuale verbale di legge 104/92, rispetto al passato, contempla anche il riferimento a specifici articoli di legge per i quali sono previste particolari agevolazioni, come il rilascio del contrassegno per la sosta ovvero la possibilità di essere esonerati dalla tassa di possesso.

Così come già accennato all’inizio, il riconoscimento della legge 104/92 non implica il riconoscimento di alcuna provvidenza economica, per accedere alle quali è necessario il decreto di invalidità civile con percentuale minima del 74% e rigidi e invalicabili limiti di reddito personale e familiare.

Altro discorso è l’indennità di accompagnamento o di frequenza erogate a precise condizioni di disabilità e senza alcun limite di reddito.

I benefici lavorativi

L’art. 33 della legge 104/92 prevede che la persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap, maggiorenne in situazione di gravità, può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o di 3 giorni di permesso mensile). Per usufruire delle agevolazioni è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3).

Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla legge 104/92, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. 

Per quanto riguarda invece la scelta della sede lavorativa e la possibilità di avere precedenza nei trasferimenti, l’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima e fino alla terza della tabella A annessa alla legge 10/08/1965 n. 648 ha diritto alla: 

  • scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
  • precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 è necessaria la certificazione di portatore di handicap non grave, art. 3 comma 1 legge 104/92, che stabilisce un grado di invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%). Per il personale del Comparto Scuola valgono le regole contenute nelle circolari annuali riguardanti le immissioni in ruolo e le supplenze, oltre al CCNI sulla mobilità.

L’art. 53 del CCNL Scuola prevede inoltre che:

[...] I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. [...]
[...] I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal D.Lgs. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. [...]


Le agevolazioni fiscali

Oltre ai benefici lavorativi di cui sopra, i lavoratori disabili hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali. Vediamo le più importanti.

Spese per visite mediche

I disabili, come tutti gli altri lavoratori che hanno un reddito imponibile, usufruiscono per quanto riguarda le spese sanitarie specialistiche (visite mediche, esami di laboratorio, protesi e cure dentarie ecc.) della detrazione del 19% che viene erogata in sede di dichiarazione di redditi (modello 730).

Spesa di assistenza per persona non autosufficiente

La detrazione del 19%, fino a un beneficio massimo di 399 euro l’anno, spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile, indipendentemente dal fatto che siano o no fiscalmente a carico e che siano o no conviventi con il familiare che sostiene la spesa. Il reddito di chi si prende cura della persona non autosufficiente non deve superare complessivamente 40 mila euro all’anno.

Anche quando lo stato di non autosufficienza, risultante da certificazione medica, non è permanente, si ha diritto alla detrazione fiscale per le spese di assistenza. 

Rientra tra queste anche lo stipendio dell’assistente familiare (cosiddetta “badante”). I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

Detrazione per acquisto di autoveicolo

Possono fruire della agevolazioni fiscali:

  1. non vedenti e sordi;
  2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’art. 3, legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’INPS.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. 

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.


Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Queste persone hanno diritto alla detrazione fiscale per acquisto e manutenzione del veicolo nella misura del 19% sul prezzo di acquisto dell’automobile. 

Tale beneficio può essere richiesto dal disabile stesso se è titolare di redditi, oppure dal familiare che lo ha fiscalmente a carico. La detrazione può essere fruita in un’unica soluzione oppure ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Lo stato di portatore di handicap deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo.

Oltre alle spese di acquisto, potranno essere detratte nella misura del 19% anche quelle di manutenzione straordinaria del veicolo, nonché i costi di riparazione.

Tali spese concorrono, insieme a quella di acquisto, al raggiungimento del limite massimo di 18.075,99 euro nel quadriennio e non possono quindi essere detratte oltre tale periodo. A differenza delle spese per l’acquisto, quelle per la manutenzione straordinaria possono essere detratte solo nell’anno in cui sono state sostenute e non sono rateizzabili.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. 

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. 


Iva agevolata per acquisto di autoveicolo

L’agevolazione Iva al 4% è applicabile anche sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche: 

  • all’acquisto contestuale di optionals;
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). 

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili). 

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. 

Esenzione permanente dal pagamento tassa di possesso

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). 

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. 

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti, l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. 

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci. 

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. 

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali ecc.). 

Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui  andrebbe effettuato il pagamento. 

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. 

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. 

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). 

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza. 

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo. 


Esenzione imposta di trascrizione al PRA

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. 

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. 

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. 

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. 

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. 

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico. 

Iva agevolata per ausili tecnici e informatici

È prevista inoltre l’Iva agevolata (4%) per acquisti di ausili tecnici e informatici, quali:

  • mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
  • sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Abbattimento delle barriere architettoniche 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al: 

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014;
  • 40%, sempre con il limite massimo di 96.000 euro, per le spese sostenute nel 2015;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: 

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. 


La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. 

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. 

Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. 

Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici. 

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano: 

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le novità della legge 114/2014

Con riferimento alle agevolazioni lavorative e fiscali, nonché al riconoscimento della disabilità con elargizioni di provvidenze economiche, negli anni passati abbiamo assistito a veri e propri abusi da parte di non aventi diritto, i quali hanno potuto accedervi attraverso diversi escamotages.

Questo stato di cose ha ovviamente danneggiato i veri invalidi, i quali hanno dovuto subire una vergognosa gogna mediatica e un’assurda caccia alle streghe, che hanno portato migliaia di disabili ad essere privati di agevolazioni fiscali e lavorative per effetto di controlli a tappeto per patologie stabilizzate, oltre ai tempi di attesa assurdi per potersi riappropriare dei diritti persi ma spettanti. 

Con riferimento alle lungaggini burocratiche, l’art. 25 della legge 11/08/2014 n. 114, recante misure urgenti per la semplificazioni e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ha posto finalmente fine a questo assurdo stato di cose.

In particolare, vediamo cosa dispongono alcuni commi dell’art. 25:

4.  Al decreto-legge 27/08/1993, n. 324, convertito dalla legge 27/10/1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2 dell’art. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;
2) le parole «ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».
b) al comma 3-bis dell’art. 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;
c)dopo il comma 3-ter dell’art. 2, è inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5/02/1992, n. 104, e dall’art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS.».


Rispetto al passato, si velocizzano i tempi per le richieste dei certificati: in particolare, il certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative deve essere richiesto ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni (non più 90) dalla domanda di accertamento. La Commissione ASL ora è autorizzata al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento. Inoltre, il certificato provvisorio prima era valido solo per i permessi di cui all’art. 33, legge 104/1992, mentre ora viene esteso anche per i congedi di cui al D.Lgs. 151/2001. Diminuiscono anche i tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL, che passano da 180 a 90 giorni.

6-bis.  Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Prima della legge 114/2014, lo status di handicap veniva meno allo scadere del relativo verbale di accertamento, anche se l’interessato era ancora in attesa di visita di revisione. In pratica, alla data di scadenza, venivano sospese non solo le eventuali provvidenze economiche, ma si perdeva anche il diritto alle agevolazioni lavorative e a quelle fiscali, ovviamente fino a quando non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento. Dopo la legge 114/2014, se è stata prevista la rivedibilità, si conservano comunque i diritti acquisiti. E la competenza della convocazione a visita spetta all’Inps.

8.  All’art. 97, comma 2, della legge 23/12/2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.
Il periodo abrogato è il seguente: «I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.».

In pratica, prima della legge 114/2014 l’esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo spettava alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione; ora spetta a tutte le persone con disabilità stabilizzata o ingravescente.

Come visto, si tratta di modifiche normative molto importanti e decisamente favorevoli per le persone con disabilità.

La speranza ovviamente è che lo Stato, deputato a far rispettare tali diritti, migliori le modalità di inserimento del disabile nel tessuto sociale, attraverso l’aumento di fondi specifici e il perfezionamento dei servizi erogati.

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