Sinergie di Scuola

Nei numeri precedenti ci siamo occupati di alcuni degli argomenti contenuti nelle Linee Guida MIUR concernenti “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)”.

Proseguiamo l’analisi, parlando ora dell’avvio della procedura di acquisto e della pubblicazione della gara.

Avvio della procedura

Le Istituzioni Scolastiche, in fase di avvio della procedura devono:

  • individuare il soggetto più idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); in proposito, si veda l’articolo pubblicato in Sinergie di Scuola num. 89 – Maggio 2019;
  • acquisire il CIG e ove richiesto il CUP;
  • acquisire il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) se previsto.

La procedura di acquisto deve essere avviata mediante un atto formale di indizione della stessa (determina a contrarre o atto equivalente), che dovrà essere adottato dal Dirigente scolastico.

Si tratta di un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

Nella determina a contrarre, le Istituzioni Scolastiche devono individuare in particolare:

  • l’oggetto dell’affidamento;
  • l’importo;
  • l’eventuale svolgimento di indagini di mercato;
  • la tipologia di procedura scelta e la sussistenza dei presupposti per l’espletamento della stessa;
  • i requisiti di carattere generale;
  • i requisiti economico‐finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti;
  • le motivazioni dell’eventuale mancata suddivisione in lotti;
  • le motivazioni dell’eventuale scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo;
  • gli elementi essenziali del contratto;
  • i criteri di selezione degli operatori e delle offerte.

Acquisizione del CIG e del CUP

L’obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sussiste in tutti i casi in cui siano stipulati contratti di appalti pubblici, vale a dire contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

La richiesta del CIG compete al RUP prima dell’indizione della procedura di gara e deve essere perfezionato entro il termine massimo di 90 giorni dalla sua acquisizione, con le modalità fissate, da ultimo, nella delibera ANAC n. 1 dell’11/01/2017. Il RUP, accreditato tramite il portale dell’Autorità all’indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso SIMOG, disponibile nell’area “Servizi”. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun Lotto della gara, il codice identificativo CIG. I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi e, pertanto, la validità dei medesimi è condizionata all’avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.

Il CUP è invece alle finalità del progetto a cui si riferisce (es. progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e non è sempre obbligatorio ma deve essere previsto ed indicato negli atti di gara per tutti i progetti “d’investimento pubblico” (ad esempio, progetti cofinanziati con fondi comunitari). A conclusione dell’attività progettuale il CUP dovrà essere chiuso.

Alcune FAQ sul CIG

Quali sono le tipologie del codice CIG?

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:

  1. CIG Semplificato (detto anche Smart CIG);
  2. CIG Padre;
  3. CIG Derivato o Figlio;
  4. CIG Master.
Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?

L’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. In particolare, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:

  • per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro;
  • per i contratti di cui agli artt. 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata), 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) e 162 (Contratti secretati) del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dall’importo.
È possibile annullare un CIG acquisito in modalità semplificata?

È sempre possibile annullare il CIG acquisito in modalità semplificata.

È possibile modificare un CIG acquisito in modalità semplificata?

È sempre possibile modificare il CIG acquisito in modalità semplificata.

Che cos’è il CIG Padre?

È il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare le singole procedure di selezione del contraente per gli appalti realizzati in modalità “Accordo quadro/Convenzione”. Esso identifica il riferimento a cui legare, in fase di acquisizione, i cosiddetti CIG “Derivati” o “Figli”.

Che cosa è il CIG Derivato, detto anche CIG “figlio”?

È il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e di altre convenzioni similari.

Che cosa è il CIG Master?

In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

  • i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
  • i contratti di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n. 196);
  • gli appalti di cui all’art. 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
  • gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli artt. 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
  • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente;
  • l’amministrazione diretta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera gggg del Codice dei contratti pubblici;
  • gli affidamenti diretti a società in house;
  • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
  • gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
  • gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego);
  • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto e se sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità e amministrazione);
  • l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
  • le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
  • i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
  • i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto;
  • le convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente;
  • la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
  • i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e del Codice dei contratti pubblici.
C’è una soglia minima per la richiesta del codice CIG?

Non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall’importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.

Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?

Sì, è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.

Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o procedure similari?

Sì, il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, se si effettua una Richiesta di Acquisti, o al momento dell’invito agli Operatori Economici, se si effettua una Richiesta di Offerta.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d’urgenza?

Sì. In questi casi il codice CIG va inserito al più tardi nella lettera d’ordine.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?

Sì.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip?

Sì. Le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG (CIG “derivato” o “figlio”) per ogni specifico contratto stipulato a valle.

Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?

Sì. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (di fattibilità tecnica ed economica, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee (anche internazionali) o di progettazione, da affidare ai vincitori di detti concorsi.

La ripetizione di servizi analoghi richiede l’acquisizione di un nuovo CIG?

Anche se ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non sarebbe necessario, tuttavia, per le finalità legate agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità, si rende obbligatorio l’acquisizione di un nuovo CIG per la ripetizione di un dato servizio.

Pubblicazione della gara

Gli atti di gara sono sottoposti ad un regime di pubblicità e trasparenza, per garantire la piena accessibilità delle informazioni di gara, allo scopo di assicurare la massima partecipazione e forme diffuse di controllo sulla regolarità della procedura.

Al riguardo, le Istituzioni Scolastiche sono tenute a porre in essere una serie di adempimenti.

In particolare, predisposta la documentazione di gara, le Istituzioni Scolastiche devono effettuare le seguenti pubblicazioni:

  1. Pubblicazione sulla GUUE (art. 72 del Codice)
    A tal fine occorre accreditarsi sul sito, compilare il “bando GUUE” sulla base delle informazioni di dettaglio inserite nel Disciplinare di gara, e trasmetterlo alla Commissione Europea attraverso il medesimo sito internet.
  2. Pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica (art. 73 del Codice)
  3. Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 73 del Codice)
    È necessario il previo accreditamento presso il sito del suddetto Ministero, al quale occorrerà provvedere con congruo anticipo.
  4. Pubblicazione sulla piattaforma ANAC (art. 73 del Codice)
    Nelle more dell’attivazione della piattaforma ANAC, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2/12/2016, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati sulla GURI.
  5. Pubblicazione sui quotidiani (D.M. 2/12/2016)
    La pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla GUUE, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a del Codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:
    • per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra 500.000,00 € e la soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a del Codice, la pubblicazione deve avvenire, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
    • per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2 del Codice, la pubblicazione deve avvenire, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
    Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara gravano sull’aggiudicatario e devono essere rimborsate dal predetto alle Istituzioni Scolastiche entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
    Inoltre, al riguardo, il Disciplinare-tipo ha previsto che:
    • anche le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
    • in caso di suddivisione dell’appalto in Lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore;
    • sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte

Fatti salvi i termini minimi previsti dal Codice, le Istituzioni fissano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.

È fatta salva la possibilità per le Istituzioni di prorogare tali termini in determinati casi previsti all’art. 79 del Codice:

  1. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 60, comma 3, e 61, comma 6 del Codice, il termine è di quattro giorni;
  2. se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

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