Sinergie di Scuola

I contratti con esperti esterni per la realizzazione di particolari attività e insegnamenti sono già stati argomento dell’esauriente contributo di Mara Bonitta intitolato “Gli esperti esterni nel nuovo regolamento di contabilità”, apparso nel num. 89 – Maggio 2019 di Sinergie di Scuola, al quale si rimanda.

In questa sede mi limiterò a riprendere solo alcuni aspetti della questione, partendo dalla considerazione del punto di vista dell’utenza.

Come si pongono le famiglie degli alunni nei confronti delle attività svolte, nell’Istituzione scolastica, da soggetti diversi rispetto al personale docente cui è affidata la classe frequentata dal proprio figlio?

Per esperienza personale, posso affermare che gli atteggiamenti sono molto variegati: si può verificare un aperto dissenso ma anche, all’opposto, una specifica richiesta. Mi sono trovata infatti a fronteggiare sia la contrarietà dei genitori degli alunni a proposte di approfondimento, sia la loro insistenza rispetto ad alcune richieste finalizzate soprattutto all’integrazione di insegnamenti evidentemente ritenuti “insufficienti”.

Attività condotte da esterni in orario di lezione

Le situazioni sopra descritte possono inquadrarsi, in linea generale, nella controversa questione inerente lo svolgimento di attività da parte di esterni in orario di lezione.

Premesso che dalla lettura della nota del MIUR prot. AOODGSIP n. 4321 del 6/07/2015 si evince che «i progetti relativi a qualsiasi tematica possono essere realizzati, in orario curricolare, sia nell’ambito del curricolo obbligatorio sia nell’ambito della quota parte facoltativa, ma pur sempre previsti dal Piano dell’Offerta Formativa», è necessario riprendere alcuni principi fondamentali, il primo dei quali consiste nel divieto di “acquisto” di servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Quali sono, quindi, le attività che possono essere realizzate senza delegare indebitamente le suddette funzioni o mansioni?

Non risulta sempre chiaro, specialmente per un “non addetto ai lavori”, il confine tra “attività curricolari” e “particolari attività e insegnamenti” previsti sia dalla Legge 27/12/1997, n. 449, art. 40 (che parla di possibili interventi di esperti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa e all’avvio dell’autonomia scolastica). Anche l’art. 43, comma 3 del D.I. 129/2018 (che riprende testualmente quanto già affermato nel D.I. 44/2001, art. 40, comma 1) ribadisce tale possibilità: «al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione»).

Il curricolo d’istituto

Nel num. 94 – Dicembre 2019 di Sinergie di Scuola ho già avuto modo di fornire alcune indicazioni relative al curricolo, che in questo momento vale la pena di approfondire ulteriormente per affrontare adeguatamente la progettazione delle attività educative e didattiche nelle classi.

Quando viene effettuata l’iscrizione ad un Istituto scolastico, le famiglie (alle quali deve essere reso disponibile il PTOF) scelgono implicitamente di accettare tutte le attività facenti parte del curricolo d’Istituto.

Quest’ultimo è organizzato secondo le linee indicate nel D.P.R. 275/1999 che, mentre all’art. 9 consente alle Istituzioni scolastiche di adottare scelte di arricchimento dell’offerta formativa con attività che integrano, in appositi spazi orari aggiuntivi, l’attività curricolare, all’art. 8 offre, nei limiti dell’autonomia didattica e organizzativa, la possibilità di modificare (fino al 20%) il monte ore annuale delle discipline di insegnamento. Tale disposizione consente di attuare una “compensazione” tra le discipline stesse, sottraendo tempo ad una di esse per assegnarlo ad un’altram oppure realizzando attività particolari che prevedano anche l’introduzione di altre materie, scelte in rapporto alle esigenze del contesto.

La cosiddetta “quota dell’autonomia” può essere incrementata anche attraverso la riduzione dell’ora di lezione, trasferendo una percentuale dell’unità di 60 minuti di ogni ora da una disciplina ad un’altra disciplina o attività obbligatoria, già presente nelle indicazioni dei piani di studio o aggiunta dalle singole scuole.

Quota opzionale

Per realizzare la “quota opzionale” è possibile utilizzare interventi di esperti in orario scolastico, anche se, prima di rivolgersi a personale esterno, è necessario che il Dirigente scolastico verifichi formalmente caso per caso l’indisponibilità del personale interno, sia per motivazioni di competenza professionale sia di impegno temporale. L’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 afferma infatti testualmente: «l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno».

Torneremo più avanti sulla questione della gratuità per l’utenza che dovrebbe contraddistinguere le attività comprese nella quota opzionale, ribadendo, per il momento, che in ogni caso quest’ultima si differenzia nettamente dalla quota di curricolo definita a livello nazionale, cioè da quella basata su elementi prescrittivi riguardanti conoscenze e competenze riferibili alle discipline curricolari presenti nell’intero sistema scolastico italiano.

Quota nazionale

In questo quadro si ribadisce quindi la non legittimità del fatto che un esperto esterno si sostituisca ad un docente nell’insegnamento che rientra nella “quota nazionale”.

Riprendiamo l’esempio riferito ad una situazione personalmente sperimentata nel mio Istituto e comune a molte altre realtà: l’ipotesi di un intervento afferente all’educazione musicale nella scuola primaria.

È ben noto che, diversamente da quanto accade nella scuola secondaria di I grado, i docenti di scuola primaria non sempre dispongono di specifiche competenze professionali riguardanti la disciplina in questione.

Non è infrequente, quindi, che si cerchi di ricorrere ad un esperto per “arricchire” un insegnamento che rimarrebbe probabilmente ad un livello qualitativo inferiore se basato unicamente sulle abilità messe in campo dall’insegnante di classe.

Nell’esperienza da me vissuta, i docenti di un plesso avevano individuato un esperto esterno con il quale ritenevano potesse essere stipulato un contratto che avrebbe, a mio avviso, sancito di fatto una sostituzione (almeno per buona parte dell’anno scolastico) nell’insegnamento musicale.

L’iniziativa è stata bloccata prima di interpellare le famiglie, la maggioranza delle quali, contattata informalmente dai docenti in questione, si era comunque dichiarata sfavorevole. L’ intervento esterno può essere, infatti, autorizzato a condizione che costituisca un’episodica (o temporanea) esperienza di arricchimento formativo che deve essere collocata in un percorso di apprendimento progettato dal titolare della disciplina, il quale non può “delegare” a terzi l’insegnamento di una materia di studio.

Restando in tema di educazione musicale, è opportuno citare un’interrogazione a risposta presentata al MIUR dalla IV commissione parlamentare nella seduta n. 536 del 4/12/2015.

Nella fattispecie, un Dirigente scolastico riteneva che un particolare progetto di approccio alla musica realizzato con un’Associazione esterna dovesse rientrare «nell’ora curricolare per lo sviluppo dell’apprendimento della musica a scuola» e che la mancata frequenza a tale iniziativa potesse essere considerata elemento ostativo alla valutazione finale.

Dal fatto in esame si deduce non solo l’inopportunità di basare la valutazione degli alunni su un progetto condotto da esterni, ma anche e soprattutto la non legittimità dell’affidamento ad un esterno di un aspetto del curricolo (nel caso, della disciplina di musica) che deve essere curato da personale interno.

Un esempio di arricchimento formativo che non costituisca un’indebita attribuzione di compiti propri del docente di classe può essere rappresentato dalla presenza di lettori di madrelingua che si “inseriscono” nelle classi durante le ore di insegnamento della lingua straniera. Analoga considerazione può essere estesa all’esperto di educazione fisica, che affianca il docente titolare durante alcune lezioni in palestra.

È appena il caso di sottolineare che in ogni occasione la figura del docente curricolare è indispensabile, e non solo in relazione alla responsabilità della vigilanza sugli alunni: la presenza dell’insegnante di classe deve porsi, infatti, come garanzia del valore educativo e didattico dell’azione svolta dal soggetto esterno.

Dalla condivisione di conoscenze e prassi operative messe a disposizione dell’esperto il docente dovrà inoltre ricavare un arricchimento delle proprie competenze professionali spendibile nella pratica didattica successiva.

Oneri derivanti dal contratto con gli esperti esterni

La presenza degli esperti esterni in orario curricolare non dovrebbe, di norma, comportare costi per le famiglie degli alunni.

Di fatto, quasi sempre le spese sono effettivamente sostenute dalle Istituzioni scolastiche (oppure dagli Enti locali o dalle Associazioni).

In qualche caso, tuttavia, le famiglie sono chiamate a contribuire. Personalmente, sono convinta del fatto che questa prassi debba costituire l’eccezione e non la regola, considerando che il contesto di riferimento è la scuola pubblica.

Va tuttavia sottolineato che, spesso, sono le stesse famiglie a sollecitare lo svolgimento di attività che consentano di far evolvere la preparazione di base ottenuta con le sole competenze dei docenti di classe.

Ricordo, a questo proposito, gli interventi di psicomotricità nella scuola dell’infanzia e nella prima classe di scuola primaria, annualmente rinnovati su richiesta dei genitori degli alunni.

I corsi con esperti esterni a pagamento in orario scolastico non dovrebbero, tuttavia, partire in caso di mancata unanimità di adesione da parte di tutti i componenti della classe.

Il motivo sembra ovvio: non è accettabile né praticabile operare divisioni nel gruppo dei minori, divisioni che possono riguardare il pagamento o meno della quota ma anche altre motivazioni.

Per inciso, ritengo che il criterio dell’unanimità dovrebbe essere applicato anche ad un altro ambito di iniziative promosse dalla scuola: le visite guidate e i viaggi d’istruzione, che spesso vedono la partecipazione di una percentuale veramente ridotta di membri delle classi perdendo il significato relazionale e di approfondimento culturale condiviso che, invece, dovrebbero assumere.

Tornando alle attività svolte a pagamento in orario scolastico, so per certo, tuttavia, che in molte realtà ne viene consentito lo svolgimento anche in presenza di una percentuale di adesioni (es. due terzi).

Questa prassi, a mio avviso scorretta, non può non comportare disagi sia dal punto di vista di organizzazione della vigilanza, sia del rispetto del monte ore di attività curricolari che deve essere garantito a tutti gli alunni.

Alcune considerazioni finali

Restano ancora alcune considerazioni.

Le attività con esperti esterni svolte in orario curricolare, secondo il principio di autonomia delle Istituzioni scolastiche, devono essere in linea con la già citata quota percentuale stabilita dal D.P.R. 275/1999 rispetto all’intero orario di lezioni settimanale. Bisogna, quindi, accertarsi che esse non incidano ulteriormente sul monte ore assegnato alle varie discipline, comportando, di fatto, una diminuzione del tempo da riservare alla normale attività didattica.

Non è lecito, inoltre, sostituire l’attività curricolare, che concorre alla formazione delle competenze di base dell’alunno, con attività che potrebbero, per loro natura, trovare collocazione in orario aggiuntivo.

Di che natura possono essere, quindi, le attività che gli esperti esterni possono realizzare all’interno dell’orario scolastico?

Esse debbono innanzitutto rappresentare scelte in linea con i principi della vision e della mission dell’Istituzione scolastica. Non si deve pensare, quindi, a semplici percorsi di approfondimento, ma ragionare sul piano più ampio della progettazione didattica e formativa.

Oltre alla finalità di consolidamento e ampliamento delle competenze disciplinari, le proposte debbono essere poste in relazione con ambiti generali di sviluppo previsti nel PTOF, come ad esempio i seguenti:

  • migliorare la padronanza di linguaggi multimediali;
  • sperimentare procedure specifiche o professionalizzanti;
  • promuovere il benessere adottando corretti stili di vita;
  • promuovere la conoscenza tra culture diverse.

È appena il caso di sottolineare il valore della prosecuzione di attività consolidate nel tempo e quindi realmente caratterizzanti l’Istituto: si tratta di percorsi che non esauriscono il loro raggio di influenza nell’ambito del solo anno scolastico, ma rappresentano un percorso a lungo termine.

È infine necessario prevedere iniziative che possano effettivamente coinvolgere tutti gli alunni, non soltanto quelli “maggiormente dotati”.

Resta inteso che la partecipazione a questi progetti (i quali possono anche coinvolgere minori con bisogni educativi speciali) deve avere lo scopo di suscitare in tutti gli alunni (non solo quelli nella quota di “eccellenza”) maggior interesse, coinvolgimento e partecipazione all’attività didattica, facendo superare anche un eventuale senso di inadeguatezza.

Sintesi della procedura

  1. Le scuole possono acquistare solo servizi che non rientrino nelle normali funzioni/mansioni del personale (si può acquistare un servizio di medicina del lavoro o un servizio di formazione specifica del personale – ad es. sui temi sicurezza, primo soccorso, antincendio, ma non si può acquistare un servizio di pulizia o vigilanza locali, che rientra nei compiti specifici dei collaboratori scolastici).
  2. Le scuole possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti, individuati osservando le seguenti tappe:
    • ricerca tra il personale interno, mediante avviso e conferimento incarico;
    • ricerca tra il personale di altre istituzioni scolastiche, mediante avviso e affidamento incarico di collaborazione plurima (art. 35 CCNL 2006-2009 per i docenti e art. 57 per il personale ATA);
    • ricerca di esperti esterni, mediante avviso e stipula contratto di prestazione d’opera;
  3. Il Dirigente scolastico opera sulla base di criteri e limiti deliberati dal Consiglio di Istituto, il quale deve comunque pronunciarsi nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.