Sinergie di Scuola

Nel num. 71 – Settembre 2017 abbiamo illustrato le novità dal 1° settembre 2017 per quanto riguarda il Polo Unico INPS per le visite fiscali.

Non bisogna però dimenticare quelli che sono gli obblighi del lavoratore che si ammala. Innanzitutto, l’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il lavoratore deve anche comunicare il numero di certificato rilasciato dal medico curante, da quest’ultimo prodotto telematicamente e inviato all’INPS. Il datore di lavoro, ricevuta quindi la comunicazione della malattia, valuta o meno l’invio del controllo del medico fiscale.

Fasce di reperibilità

Le fasce orarie di permanenza obbligatoria al proprio domicilio del lavoratore in malattia, per i dipendenti statali sono: intera settimana, festivi inclusi (se il certificato medico comprende tali giornate), nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Le cause e i motivi che determinano l’esclusione dalla visita fiscale sono: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta.

Quindi le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale sono previste solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra indicate e solo se l’amministrazione sia già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l’esclusione dal suddetto obbligo.

Il dipendente ammalato che rientra in una delle cause che determinano l’esclusione dalla visita fiscale deve presentare alla propria amministrazione tutta la documentazione sanitaria comprovante l’esistenza delle cause di esenzione e quest’ultima di conseguenza dovrà provvedere a far scattare la relativa esclusione.

Negli stati patologici connessi a invalidità riconosciuta che escludono il dipendente dall’obbligo di reperibilità delle visite fiscali rientrano tutte le menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3, sordomuti o ciechi civili ecc.

L’elenco degli stati patologici di invalidità INPS senza obbligo delle visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro sono ad esempio: insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica, perdita funzioni renali, perdita funzioni arti superiori o inferiori, menomazione apparato oste-articolare con perdita o gravi limitazioni funzionali, epatopatie, patologia oncologica, patologie e sindromi neurologiche, malattie genetiche e congenite, malattie renali, deficit totale udito.

Decurtazioni economiche

Con l’art. 71, comma 1 del Decreto 112/2008, convertito in Legge 133/2008 (Decreto Brunetta), sono state previste trattenute sulle competenze accessorie per malattie fino a dieci giorni e quando un evento si considera “unico”.

Recita il comma: «per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazioni di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo e di ogni altro emolumento accessorio».

Quando un dipendente pubblico si ammala, ai fini della decurtazione degli emolumenti, si fa quindi riferimento a ciascun episodio di malattia che colpisce il dipendente anche se è della durata di un solo giorno e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. La circolare ministeriale n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce e stabilisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.

La decurtazione retributiva è relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia ed opera per ogni episodio di assenza e per tutti i dieci giorni. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102/2012, ha confermato la legittimità costituzionale dei provvedimenti adottati dal Governo in materia di decurtazioni della retribuzione non fondamentale in caso di malattia del dipendente pubblico, seppur con tutte le tutele ed eventuali esenzioni del caso.

La decurtazione retributiva opera in tutte le fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro in caso di assenza per malattia. Come già sappiamo, i contratti collettivi nazionali di lavoro già hanno una loro disciplina sulle decurtazioni che si diversifica a seconda dei comparti e a seconda dei periodi di assenza. I due istituti non sono distinti ma si sovrappongono quindi l’uno non esclude l’altro.

Con una informativa del 30/07/2008, inviata a tutti gli utenti SPT (personale pagato dal Tesoro), il MEF ha precisato che per il personale della scuola si riducono i seguenti emolumenti:

  • la RPD (Retribuzione Professionale Docenti);
  • il CIA (Compenso Individuale Accessorio);
  • l’Indennità di Direzione dei DSGA.

La decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.

Se l’assenza dal servizio si protrae per un periodo superiore ai dieci giorni, bisogna decurtare i primi dieci come da Decreto Brunetta, mentre ai successivi si applica il regime giuridico ed economico previsto dal CCNL.

Con riguardo al personale docente, il periodo superiore ai dieci giorni di assenza a partire dall’undicesimo sarà retribuito normalmente. Se ad un primo evento morboso segue la prosecuzione dello stesso evento morboso, senza soluzione di continuità, quest’ultimo non è considerato come nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale e pertanto l’evento morboso si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato sia nel caso di più certificati. Si considera unico anche l’evento morboso derivante da prognosi differenti, a condizione che l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.

Alcuni pareri ARAN sulle gravi patologie

Tutte le assenze dovute a patologie gravi sono escluse dalla decurtazione retributiva? Quali sono le terapie salvavita connesse alla grave patologia che consentono di escludere i relativi giorni di assenza dal computo della malattia nonché di evitare la trattenuta di cui all’art. 71, comma 1 della Legge 133/2008?

Alla luce di quanto previsto dall’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007, sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportano l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital.

Ai fini del beneficio vanno ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Tale beneficio, inoltre, è stato confermato anche dall’art. 71, comma 1 della Legge 133/2008, il quale prevede espressamente che «fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore la decurtazione retributiva non si debba operare per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita».

Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL del 29/11/2007 del comparto Scuola.

Quali patologie sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia?

L’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

Infine, le circolari nn. 7 e 8 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno sempre espresso ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, applicando ad esse il trattamento più favorevole previsto dai CCNL.

Possono rientrare nella norma di miglior favore le patologie, che sebbene siano gravi, non richiedano l’effettuazione di terapie salvavita, quale ad esempio l’assenza per malattia di un dipendente a seguito di un operazione alle ginocchia per artrosi?

L’art. 17, comma 9 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui al sopra citato decreto, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

Il dettato contrattuale risulta coerente con quanto previsto anche dalle circolari n.7 e n. 8 del 2008 e n. 8 del 10 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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