Sinergie di Scuola

L’INPS ha recentemente pubblicato una guida riguardante le assenze per malattia e le visite fiscali, riepilogando in particolare cosa devono fare i lavoratori.

Cosa fare in caso di malattia e assenza dal lavoro

In caso di malattia, la prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS.

Anche il medico libero professionista, a cui ci si può rivolgere nei casi previsti dalla legge, può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio.

Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.

Il lavoratore, ricorda l’Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC) e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence...).

Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).

È possibile chiederne al medico anche una copia cartacea. Inoltre, su richiesta del lavoratore, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione via mail.

Con il certificato telematico di malattia, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al datore di lavoro che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it. È necessario comunque attenersi alle disposizioni previste dal CCNL per informare il datore di lavoro dell’assenza.

Malattia insorta nei giorni festivi e prefestivi

Nei giorni festivi e prefestivi è necessario rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

Ricovero o accesso al Pronto Soccorso

Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, bisogna richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi è necessario assicurarsi che l’eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata.

Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, devono essere presenti tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia); il lavoratore deve provvedere all’invio dello stesso all’INPS e al datore di lavoro, con le modalità previste per la certificazione cartacea.

Il certificato di malattia telematico

Nel certificato il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti, le seguenti informazioni:

  • indicazione di evento traumatico – l’informazione è indispensabile affinché l’INPS possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili. In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c’è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall’INPS non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;
  • segnalazione delle eventuali “agevolazioni” – per le quali il lavoratore è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità – in caso di:

una patologia grave che richieda terapie salvavita;

una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici);

uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.

Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.

Se il certificato è cartaceo

Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del D.P.C.M. 26/03/2008).

È necessario comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.

L’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro entro i termini previsti dal contratto di lavoro.

Giorno di inizio della malattia

L’INPS riconosce la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. È bene tener comunque presente che il datore di lavoro potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’INPS.

Le fasce orarie di reperibilità

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Sul campanello del domicilio di reperibilità è necessario che sia indicato il nominativo, per permettere al medico fiscale l’eventuale visita di controllo.

Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo devono essere rispettate anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

Per i lavoratori pubblici sono: ore 9–13/15–18.

I casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17/10/2017:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

La visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi.

Visita di controllo in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’INPS per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’INAIL in materia.

Assenza alla visita medica di controllo

Se assente alla visita medica di controllo domiciliare, il lavoratore viene invitato con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza.

Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il dipendente ha ripreso l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi a quella visita, ma deve comunque comunicarlo alla medesima Struttura INPS.

In ogni caso, deve presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Modifica dell’indirizzo di reperibilità

Per variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia, il lavoratore pubblico deve avvertire subito il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’INPS per mezzo degli appositi canali.

Modifica del periodo di malattia

Se si vuole rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, è necessario chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all’INPS attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Per i dipendenti pubblici, il D.M. 206/2017 prevede la possibilità di rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

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