Sinergie di Scuola

In seguito alle fasi della mobilità scolastica e all’esito degli ultimi concorsi, nell’ultima settimana di agosto e la prima di settembre c’è il tempo utile per il Dirigente scolastico per riflettere sull’assegnazione dei docenti alle classi, organizzando l’organico dell’autonomia (costituito dai posti di insegnamento, di sostegno e di potenziamento), in modo da garantire la copertura delle classi e assicurare la qualità del servizio.

La richiesta di organico viene generalmente effettuata sulla base del Piano Triennale dell’offerta formativa e attraverso l’applicativo SIDI a seguito delle nuove iscrizioni, indicando il numero degli alunni e attivando quindi la conseguente richiesta di formazione delle classi.

L’organizzazione dell’organico è un’operazione delicata che deve tener conto di tutta una serie di fattori, che vanno dal rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto alla considerazione delle criticità che talvolta il Dirigente incontra rispetto alla gestione delle relazioni personali nei team, fino alla necessità di considerare l’affiancamento dei docenti neoassunti a persone capaci di rappresentare un punto di riferimento, di curarne l’accoglienza e gestire il tutoraggio delle stesse attività in cui saranno impegnati durante l’anno di formazione.

Questa necessità è ancora più sentita in questo anno scolastico a seguito delle numerose assunzioni determinate dal concorso ordinario e dalle procedure di concorso straordinario di cui all’art. 59, comma 9-bis del Decreto-Legge 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 23/07/2021. Tale procedura straordinaria, iniziata già in alcune regioni con la prova orale, verrà completata sul campo con un percorso annuale di formazione iniziale e prova con assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

Normativa di riferimento

L’assegnazione alle classi da parte del Dirigente rientra nei suoi precipui compiti sulla base del D.Lgs. 165/2001; all’art. 5, comma 2, parlando del potere di organizzazione, si legge: «nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all’art. 9».

L’art. 25, al comma 1, esplicita la responsabilità dirigenziale cui incorre il Dirigente che risponde di fatto in ordine ai risultati valutati anche sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale; al comma 2, accanto alla responsabilità, si sottolinea l’importanza della relazione con gli altri organi della scuola: «Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane».

In maniera più esplicita il D.Lgs. 297/1994, all’art. 396, comma 2, lett. d, stabilisce: «Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti», stabilendo in altri articoli che il Collegio dei docenti possa formulare delle proposte al Dirigente per l’assegnazione alle classi dei docenti e il Consiglio d’Istituto possa indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti.

L’importanza della condivisione

In linea di massima, indipendentemente dal dettato normativo, la condivisione delle scelte e dei criteri per l’attribuzione delle classi genera un clima positivo e un senso di fiducia che riverbera poi più in generale nella vita scolastica fino ad arrivare agli alunni; a tal proposito è sempre valida l’opinione per cui conoscere le regole del gioco aiuta a conformarsi al gioco stesso, come d’altro canto per il Dirigente conoscere i desiderata dei docenti può aiutare a creare team validi e affiatati. Talvolta però ci sono situazioni per le quali si rende utile un cambiamento a vantaggio dell’organizzazione del servizio e in ultima istanza dell’utenza, pertanto il Dirigente può osservare detti criteri come può discostarsene, adducendo una valida motivazione; la motivazione definisce necessariamente il rapporto tra le regole condivise e adottate e l’esercizio della responsabilità dirigenziale.

Le recenti sentenze del giudice del lavoro confermano questa visione normativa. In particolare, in una recente sentenza del 2020, pur riconoscendo al Dirigente scolastico l’assegnazione delle classi, si imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti.

L’informativa sindacale e la contrattazione

Anche l’informativa sindacale sui «criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’Istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA» è un atto dovuto in base a quanto previsto dall’art. 22, comma 8, lett. b2 del CCNL del Comparto istruzione e ricerca del 2016-2018.

In genere il problema si pone quando il docente considera l’assegnazione ad una classe o ad una sede come ingiusta, non confacente alle proprie aspirazioni o competenze, pertanto si tenta di forzare la mano del Dirigente cercando la mediazione delle organizzazioni sindacali.

Talvolta le scuole risultano ubicate in più plessi non coincidenti con il comune di appartenenza della sede centrale dove si trova la segreteria o l’ufficio di presidenza; in tal caso occorre porre una maggiore attenzione nell’assegnazione, operando delle considerazioni derivate da dati oggettivi.

Il Dirigente in tal caso, pur tenendo sempre in considerazione i criteri deliberati dagli organi collegiali, dovrà salvaguardare la continuità didattica, servirsi della graduatoria di istituto, osservando il criterio del punteggio maggiore, ma soprattutto portando questa criticità in contrattazione, laddove verranno stabiliti modalità e criteri.

Un aspetto importante da non sottovalutare è il rispetto delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, in particolare le precedenze derivanti dal possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/1992 che rende inoperabile ad esempio una assegnazione ad una sede in altro comune da parte di un docente impegnato nella cura di una persona disabile; in quel caso potrebbe configurarsi come una vera discriminazione lesiva dei diritti del docente e della persona stessa che riceve le cure.

Una recente nota del Ministero (14603/2022) riguardante gli organici dell’anno scolastico 2022/2023 peraltro, chiarisce come in seguito all’adeguamento dell’organico di fatto, qualora si creassero ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede, il personale assegnato e interessato possa farne richiesta rinunciando alle ore già assegnate su sede diversa.

Alcune situazioni di cui tener conto

Talvolta possono presentarsi situazioni particolari di incompatibilità ambientale: in quel caso, prima di agire, sarà utile acquisire agli atti tutta la documentazione che permetta al Dirigente di costruire la motivazione utile in caso di contenzioso e di assumere le determinazioni necessarie a gestire in modo efficiente l’organizzazione cui è preposto.

Dovendo il Dirigente assicurare una direzione unitaria dell’Istituto di appartenenza e coordinare le attività di lavoro alla luce dei criteri di efficienza ed efficacia, sarà importante – soprattutto se si è posti in una sede al primo incarico – operare uno studio del contesto di riferimento, ascoltando con attenzione i collaboratori e verificando le situazioni descritte con i documenti principali dell’Istituzione scolastica.

La continuità didattica

In genere i criteri di assegnazione delle classi ai quali si ispirano le scuole pongono al primo posto la continuità didattica, che talvolta viene fraintesa come diritto da esercitarsi da parte del docente e non come prerogativa dell’alunno ad un servizio rispettoso dei tempi e dei modi del suo apprendimento. Lo stesso dicasi della discontinuità, in genere mal tollerata dai genitori, viene considerata come disservizio, quando in alcuni casi può essere invece motivo di crescita per l’alunno chiamato a rapportarsi in modo diverso con l’Istituzione scolastica.

La distribuzione equilibrata del personale

Altro aspetto da considerare è la presenza di due tipi di personale nell’organico, quello di ruolo e quello a tempo determinato. La distribuzione del personale di ruolo in modo equilibrato tra le classi e le sezioni non solo fornisce stabilità alla classe ma sostiene l’organizzazione aiutando, ad esempio, i nuovi docenti a trovare dei punti di riferimento, in particolare per i docenti neoassunti, bisognosi di accoglienza e tutoraggio.

Una riflessione sulle singole professionalità dei docenti aiuta a costruire team equilibrati, capaci di mettere a frutto le competenze specifiche del docente, anche in rapporto alla progettazione prevista all’interno del Piano dell’offerta formativa; garantisce parità ed equità e sostiene i team più fragili.

Anche nell’assegnazione delle cattedre del sostegno occorre sempre partire dalla continuità didattica soprattutto trattandosi di una categoria di alunni che richiede maggiore cura e attenzione; in questo caso anche l’analisi delle singole specializzazioni e delle competenze ad esse legate aiutano a migliorare il servizio alla persona disabile e a rendere la scuola un ambiente positivo di crescita e apprendimento.

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