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Domenica 17 aprile prossimo si svolgeranno le consultazioni elettorali per il referendum abrogativo (art. 75 della Costituzione) sulle trivellazioni in mare, ovvero per l’abrogazione del comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il referendum è stato convocato con D.P.R. 15/02/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 16/02/2016.

Lo scrutinio dei voti inizierà alle ore 23 di domenica 17 aprile, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori. Il numero degli scrutatori è aumentato a quattro nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto di elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto o di elettori ammessi a votare a domicilio.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Permessi per votare in Comune diverso da quello di residenza

Il lavoratore ha diritto di chiedere permessi (retribuiti per il personale a T.I. e non retribuiti per il personale a T.D.) o giorni di ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) ed esercitare il diritto di voto. Per il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici è possibile fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

Solo per il lavoratore che risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni e che non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio è consentita la fruizione di un permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio (circolare R.G.S. n. 23/1992), vale a dire un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri e due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Agevolazioni sulle spese di viaggio

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare la tessera elettorale o, in alternativa, un’autocertificazione. Nel viaggio di ritorno dovrà invece necessariamente presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Le agevolazioni per gli elettori residenti in Italia consistono normalmente in:

  • treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) per la prima e seconda classe;
  • nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

Per maggiori informazioni consigliamo comunque di consultare i siti di Trenitalia S.p.A. e compagnie marittime.

Permessi per i componenti di seggio

Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), se chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni e in occasione delle consultazioni referendarie, ha diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti, per cui non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).


Riposi compensativi per i componenti di seggio

Il personale impegnato nelle operazioni elettorali ha hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel «periodo immediatamente successivo ad esse», salvo diverso accordo con il datore di lavoro. Inoltre, nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte di domenica, si dovrà considerare il lunedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il martedì ed eventualmente il mercoledì.

In alternativa, ai sensi della Legge n. 69/1992, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile.

Competenze dovute ai componenti dei seggi

La legge 13/03/1980, n. 70 ha determinato gli onorari dei componenti gli uffici elettorali.

In occasione di consultazioni referendarie, spettano i seguenti compensi:

  • 130 euro al presidente + 33 euro per ogni altra consultazione;
  • 104 euro allo scrutatore e al segretario + 22 euro per ogni altra consultazione.

Per il seggio speciale (art. 9 Legge 23/04/1976, n. 136), a prescindere dal numero delle consultazioni, spettano:

  • 79 euro al presidente di seggio;
  • 53 euro allo scrutatore e al segretario.

L’onorario è forfetario ed è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Qualora invece il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

A norma dell’art. 9, comma 2, della Legge 21/03/1990, n. 53 «gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».


Trattamento di missione

Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (Legge 18/12/1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni). I rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure: complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri (l’importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto); prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre. Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta invece alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

Nel caso dei Presidenti di seggio può essere consentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

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