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L’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede una pluralità di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto.

Per tale ragione, le stazioni appaltanti devono effettuare i relativi controlli al fine di verificare, nella fase di partecipazione ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico, la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80 del Codice.

Tali verifiche servono a garantire la legittimità e il regolare svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi pubblici, accertando le capacità e la correttezza professionali dell’operatore chiamato ad effettuare la prestazione oggetto della procedura.

Motivi di esclusione

Di seguito sono evidenziate le fattispecie che determinano l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di appalto:

Art. 80, comma 1

Condanna penale per uno dei reati di seguito indicati:

  • associazione per delinquere o di tipo mafioso;
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o tabacchi;
  • concussione, corruzione o traffico di influenze illecite;
  • turbativa di pubblici incanti;
  • inadempimento di contratti di pubbliche forniture o frode nelle pubbliche forniture;
  • false comunicazioni sociali;
  • frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  • delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale;
  • riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani;
  • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 80, comma 2

Cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dalla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 159/2011) oppure tentativo di infiltrazione mafiosa.

Art. 80, comma 4

Violazioni gravi, accertate in via definitiva, relative a obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

Art. 80, comma 5

Specifiche situazioni di seguito indicate:

  • gravi infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli obblighi previsti dall’art. 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea);
  • l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo oppure sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità e affidabilità dell’operatore;
  • tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di ottenere informazioni riservate oppure siano state fornite informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sulla procedura di scelta del contraente, o siano state omesse informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  • significative/persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno;
  • la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici;
  • distorsione della concorrenza causata dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto;
  • sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere, con conseguente iscrizione nel casellario informatico ANAC;
  • violazione del divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 Legge 55/1990;
  • mancata presentazione del certificato dell’ispettorato del lavoro che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (previsto dall’art. 17 della Legge 68/1999);
  • omessa denuncia all’autorità giudiziaria, da parte dell’operatore economico che ne è vittima, dei reati di concussione ed estorsione aggravata;
  • l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se ciò comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Modalità di svolgimento delle verifiche

Le stazioni appaltanti espletano le verifiche ex art. 80 consultando la pertinente documentazione detenuta da enti certificatori; in particolare, chiedendo il rilascio di certificati, dichiarazioni e altri mezzi di prova indicati nell’art. 86 e nell’allegato XVII del Codice.

Tra i mezzi di prova figurano:

  • il certificato del casellario giudiziario (o documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria/amministrativa) per verifiche sull’assenza di condanne penali contemplate dal primo comma dell’art. 80;
  • la documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le white list antimafia, per verifiche sull’assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;
  • il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;
  • documentazione variaper verificare l’assenza delle situazioni previste dal comma 5 dell’art. 80, tratta da:
    • casellario informatico di ANAC (per verifiche ex art. 80, comma 5, lett. a, c, f-ter, g, h, l);
    • visure camerali (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. B);
    • certificato dei carichi pendenti (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. C);
    • anagrafe delle sanzioni amministrative (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. F);
    • certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (verifiche ex art. 80 comma 5, lett. I).

Come prevede il comma 4 dell’art. 86, i certificati e gli altri documenti hanno una durata di 6 mesi dalla data del rilascio ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, e fintanto che sono in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.

Con eccezione del DURC, nel caso di certificati o documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni e qualora sia ancora pendente il procedimento di acquisto, la stazione appaltante può verificare l’assenza dei motivi di esclusione richiedendo agli enti certificatori conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. In tal caso, gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta e decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

Nelle pagine che seguono è possibile consultare la tabella dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e indicazioni operative per le relative verifiche.

Controlli previsti negli affidamenti diretti

Dopo aver evidenziato i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, di seguito illustriamo i controlli che devono essere effettuati dalla stazione appaltante nei casi di affidamento diretto di lavori, forniture e servizi per importi inferiori a 40.000 euro (ex art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei contratti pubblici).

Se pur la stazione appaltante, nell’ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, non è esente dall’effettuare le verifiche previste dall’art. 80 per quanto concerne i requisiti di ordine generale e morale e, se previsti, quelli speciali dell’art. 83 (di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario), l’iter di verifica è stato snellito a seguito della deliberazione delle Linee guida n. 4 da parte dell’ANAC.

In tale documento, infatti, sono previsti controlli semplificati e diversi in base all’importo del contratto da stipulare con l’operatore economico individuato:

A) Importi fino a 5.000 euro

Preliminarmente alla stipula del contratto la stazione appaltante deve procedere:

  • ad acquisire un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
  • alla consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate);
  • alla verifica del DURC;
  • alla verifica degli eventuali requisiti speciali se richiesti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o prestazioni.

B) Importi tra 5.000 e 20.000 euro

Preliminarmente alla stipula del contratto la stazione appaltante deve procedere:

  • ad acquisire un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
  • alla consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate);
  • alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b del Codice dei contratti pubblicicon l’acquisizione della seguente documentazione:
    • certificato integrale del casellario giudiziale;
    • comunicazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
    • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • certificato della CCIAA per l’accertamento della sussistenza di procedure concorsuali in capo all’operatore economico;
  • alla verifica degli eventuali requisiti speciali se richiesti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o prestazioni.

Per gli affidamenti di cui ai punti A e B, il contratto deve in ogni caso contenere specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: «la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto».

È del tutto evidente che le stazioni appaltanti devono procedere ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Per tale motivo, infatti, le stazioni appaltanti devono adottare un apposito regolamento nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

C) Importi superiori a 20.000 euro

Preliminarmente alla stipula del contratto la stazione appaltante deve effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, e di quelli speciali, se previsti. Pertanto, bisognerà procedere alle seguenti verifiche:

  • consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate);
  • certificato integrale del casellario giudiziale;
  • consultazione banca dati nazionale antimafia;
  • regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
  • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • certificato della CCIAA per l’accertamento della sussistenza di procedure concorsuali in capo all’operatore economico;
  • certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  • casellario delle imprese ANAC;
  • attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro relativa all’assolvimento degli obblighi del lavoro dei disabili di cui alla Legge 68 del 12/3/1999;
  • eventuali requisiti speciali se richiesti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o prestazioni.
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