Sinergie di Scuola

Primavera, tempo di viaggi di istruzione e visite didattiche: e come ogni anno, si ripropongono alcune problematiche legate alla modalità di partecipazione alle attività degli alunni con disabilità.

Sono molte le esperienze positive, ma anche (e purtroppo) tante quelle negative, con famiglie spesso costrette a versare la quota anche per l’accompagnatore o familiari che debbono accompagnare l’alunno in gita con la classe.

Sul sito dell’URP del MIUR, alla domanda «Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro…)?», si legge la seguente risposta:

In questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze [...]. Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all’insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. 

Ricordiamo che con nota n. 2209 dell’11/04/2012 il MIUR ha precisato che, ai sensi del d.P.R. 275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell’ambito della organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, inclusa quindi la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

La previgente normativa in materia non ha quindi più carattere prescrittivo, ma deve in ogni caso essere tenuta in considerazione, per orientamenti e suggerimenti operativi. In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate.

Una recente analisi di Superabile.it e le parole di Salvatore Nocera, avvocato esperto in materia, riepilogano la normativa di riferimento. «Gli alunni con disabilità hanno diritto a partecipare alle gite scolastiche. Una circolare ministeriale le definisce momento fondamentale di crescita nell’inclusione scolastica. Qualora il Consiglio di classe ritenga necessaria la presenza di un accompagnatore, questo non deve necessariamente essere l’insegnante di sostegno, ma qualunque membro della comunità scolastica. O, in ultima istanza, un familiare: soluzione che però va scoraggiata, soprattutto per le scuole medie e ancora più alle superiori, quando i ragazzi, ormai grandi, non possono continuare ad essere seguiti dall’angelo custode»

Con riferimento alle spese per l’accompagnatore, la legge è chiara: «devono essere a carico della scuola – afferma Nocera –. Se fossero addebitate alla famiglia, ci troveremmo di fronte a un caso di discriminazione, perseguibile in base alla legge 67/2006»

Il fatto è che le scuole ricevono sempre meno fondi e, nonostante la legge,  in molti casi non sono in grado di sostenere la spesa aggiuntiva per l’accompagnatore. Capita dunque che dalla gita l’alunno disabile sia estromesso, oppure non gli sia neanche prospettata la possibilità di parteciparvi. In altri casi, è la famiglia a farsi carico del pagamento della quota o – nelle migliori delle ipotesi – sono le famiglie degli altri studenti che si ripartiscono l’importo da pagare. Le scuole potrebbero raccogliere fondi ricorrendo alla sponsorizzazione, anche se in questo periodo la ricerca di aziende disposte a fare da sponsor è sempre più ardua.

Peccato, perché, come ha scritto il MIUR in una nota del 2002, «le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio».

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