Con nota 2936 del 20/02/2018 il MIUR ha fornito alcune indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento delle prove INVALSI quale requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché al rilascio della certificazione delle competenze.

Tra le indicazioni fornite, alcune riguardano gli alunni con disabilità o con DSA e il relativo rilascio della certificazione delle competenze.

Il Dirigente scolastico ha dovuto indicare nell’area riservata per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative. Si tratta di misure riservate soltanto agli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.

Per costoro con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l’esonero da una o più prove.

Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

È molto importante che i Dirigenti scolastici esercitino la massima attenzione nell’attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall’INVALSI, in quanto gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno tale certificazione. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Infine, gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) non certificati né ai sensi della Legge 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), dovranno svolgere le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.

Elenco studenti elettronico

Come detto, l’attribuzione di misure dispensative/compensative è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che prevede alla loro indicazione nell’Elenco studenti elettronico in stretta e formale coerenza con quanto previsto dal PEI per i DVA e dal PDP per i DSA.

Per gli allievi DVA certificati, la certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D.Lgs. 62/2017) è rilasciata solo nel caso in cui l’allievo svolga la prova INVALSI CBT con l’eventuale indicazione di una o più delle seguenti misure compensative:

Se previsto dal PEI, l’utilizzo del dizionario e della calcolatrice personali dell’allievo può essere previsto senza comunicazione di tale misura compensativa all’INVALSI.

Il documento non è invece rilasciato nei casi di esonero o lo svolgimento in formato per sordi o Braille di una o più prove INVALSI.

La scuola può predisporre proprie prove per gli allievi DVA in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.

Gli allievi DSA svolgono le prove INVALSI CBT con l’eventuale adozione delle misure compensative elencate nell’Elenco studenti elettronico. Se previsto dal PDP, gli allievi DSA certificati dispensati dalla prova scritta (di scuola) di lingua straniera oppure esonerati dall’insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova INVALSI CBT d’Inglese (cioè non svolgono né la parte di ascolto né quella di lettura). Conseguente‐ mente l’alunno NON riceve la certificazione INVALSI relativa alla prova di Inglese.

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