Il Collegato Lavoro (Legge 183/2010) all’art. 24 ha modificato l’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, introducendo il principio del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità e stabilendo che «[...] il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità».

Per i genitori però la legge è più flessibile; infatti, lo stesso comma 3, a seguire, prevede: «Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».

In proposito, con interpello n. 24/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel ribadire che il diritto alla fruizione dei permessi art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 «non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità», ha precisato che:

Pertanto, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei 3 giorni di permesso mensile. Questo non significa che in totale i genitori abbiano diritto a 6 giorni al mese, ma che i 3 giorni spettanti per l’assistenza del figlio possono essere fruiti da entrambi i genitori (ad esempio, 2 la madre e 1 il padre).

I permessi in questione sono comunque compatibili con il congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 nell’arco del mese, tenendo presente che non è comunque possibile fruirne negli stessi giorni.

Referente unico
e congedo straordinario

Il concetto di referente unico viene esteso anche al congedo straordinario con il D.Lgs. 119/2011 che, con l’art. 4, modifica l’art. 42 del D.Lgs 151/2001, nel quale si legge: «Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge 104/92, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona».

Anche in questo caso è prevista una deroga per i genitori di figlio disabile in situazione di gravità, che può essere assistito, alternativamente, da entrambi i genitori, anche adottivi.

Pertanto, i genitori sono gli unici beneficiari delle due agevolazioni (permessi 104 e congedo straordinario) a poterne fruire in modo alternato, anche nell’arco dello stesso mese, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non potrà utilizzare il congedo straordinario.

Assistenza a più disabili

In ultimo, riportiamo una precisazione contenuta sempre nel suddetto comma 3 dell’art. 33: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».

Questo significa che essere referente unico per un soggetto disabile non preclude la possibilità di assistere anche altre persone in situazione di handicap grave, ovviamente qualora ne ricorrano le condizioni.

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