Sinergie di Scuola

Recentemente l’ARAN si è espressa con due orientamenti applicativi sulla fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/1992 per il personale della scuola.

Docente con contratto part-time

“Ad un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18, è ancora applicabile il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge 104/1992, ciò anche a seguito di alcune sentenze intervenute in materia?”

Con Orientamento applicativo CIRS84 l’ARAN ha ritenuto che, qualora la prestazione resa in part-time verticale sia pari al 50% di quella a tempo pieno, i tre giorni di permesso di cui alla Legge 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento.

L’ARAN ha ricordato la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 22925 del 29/09/2017) la quale, per l’autorevolezza della fonte, rappresenta un indirizzo applicativo concreto e fattuale. Tale sentenza ha affermato che «Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto part-time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto».

Permessi per il personale ATA

“Per un dipendente ATA, quali sono le modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992 in relazione all’art. 32 del CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018?”

L’ARAN ha risposto con Orientamento applicativo CIR086.

L’art. 32, comma 1 del CCNL citato ha sancito che «i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili».

La clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui all’art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in questione, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 citato, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora invece il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32 del CCNL 19/04/2018.

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 32, comma 3 del CCNL richiamato.

Pertanto, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue che il limite massimo della fruizione oraria dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge104/1992 è di diciotto ore mensili.

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