Sinergie di Scuola

L’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 prevede che, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona.

Per l’assistenza allo stesso figlio, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti dei soggetti e alle condizioni già elencate precedentemente.

Preavviso per la richiesta

La Legge 104/1992 non dà indicazioni in merito al preavviso da dare al datore di lavoro per la fruizione dei permessi mensili. In passato tale aspetto è stato affrontato per lo più da circolari dell’INPS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica che richiedevano, al momento della domanda, di comunicare al datore di lavoro i giorni di assenza.

Il parere n. 13/2008 del DFP ha previsto che «Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore».

Con successiva Circolare n. 13/2010 lo stesso Dipartimento ha precisato che «Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa».

Cosa prevede il CCNL 2018

Recentemente, alcuni contratti della pubblica amministrazione hanno introdotto novità in relazione alla programmazione dei permessi per l’assistenza di familiari disabili gravi.

Per quanto riguarda i dipendenti della scuola (in particolare il personale ATA), l’art. 32 del CCNL 2018 ha previsto che hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso.

Tale ultima disposizione, come sopra visto, si riferisce al lavoratore dipendente che assiste un disabile grave. Lo stesso articolo pertanto non riguarda i lavoratori con disabilità che fruiscono per sé stessi dei permessi (a ore o a giorni).

Tali permessi, sempre secondo il CCNL, sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati a ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.

In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Come richiedere il permesso

La richiesta dei permessi deve essere presentata al datore di lavoro in forma scritta.

Nella domanda non deve essere riportata alcuna giustificazione o informazione specifica in merito all’utilizzo dei permessi, che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

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