Sinergie di Scuola

La norma che attualmente regola la possibilità di cumulare i tre giorni di permessi mensili per assistere più parenti o affini disabili gravi è il D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, che all’art. 6 ha apportato modifiche all’art. 33 della Legge 5/021992, n. 104.

In particolare, il comma 1 dell’art. 6 così recita:

1.  All’articolo 33 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei  confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che  si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il  primo  grado  o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della  persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni  di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o  siano deceduti o mancanti.».

In pratica, il suddetto art. 6 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.

Infatti, in base alla nuova formulazione la cumulabilità dei permessi di cui alla Legge 104/92 in capo allo stesso lavoratore per assistere due familiari con grave disabilità è ammessa solo se si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure abbiano patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La cumulabilità non è ammessa in nessun’altro caso, in particolare non è mai possibile usufruire della pluralità di permessi per assistere un parente o affine di terzo grado.

Si ricorda che sono parenti di terzo grado i bisnonni, gli zii paterni e materni e i nipoti figli di fratello o sorella.

Quindi, se ad esempio un dipendente volesse fruire del raddoppio dei 3 giorni di permesso mensile per uno dei genitori (primo grado) e per uno zio (terzo grado), la normativa attuale non glielo consente.

Si può assistere uno zio anziano non coniugato?

Nel caso di un solo parente o affine da assistere, è necessario tener presente che i tre giorni di permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti per i parenti e gli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Legge 183/2010).

Nel caso, ad esempio, di zio celibe o zia nubile (parenti di terzo grado), il coniuge non c’è. Inoltre, se si tratta di persona anziana è presumibile che i genitori siano deceduti o che comunque abbiano più di 65 anni di età.

In questo caso il nipote (o la nipote) può richiedere i tre giorni di permesso per assistere lo zio o la zia non coniugati.

Come già chiarito al paragrafo precedente, non è solo possibile il cumulo dei permessi per assistere un altro familiare, cosa invece possibile nel caso di rapporti di parentela diversi dal terzo grado.

Facciamo un esempio: il dipendente può fruire, nello stesso mese, dei 3 giorni per la madre (se il padre ha compiuto 65 anni di età oppure ha una patologia invalidante o è deceduto o mancante) e dei 3 giorni per assistere un altro parente o affine di primo grado (padre e madre, figlio o figlia, suocero o suocera, figlio o figlia del coniuge) o di secondo grado (nonno o nonna, nipote inteso come figlio del figlio o della figlia, fratello o sorella, nonno o nonna del coniuge, nipote inteso come figlio del figlio del coniuge, cognato o cognata); mentre non può sommare i 3 giorni di permesso per assistere la madre ai 3 giorni per assistere un parente o affine di terzo grado.

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