Sinergie di Scuola

«Una ssistente amministrativa, che ha compiuto 65 anni, può usufruire dei permessi Legge 104/92 per l’assistenza e la cura a due sorelle disabili ultrasessantenni?».

A questa domanda ha risposto recentemente l’ARAN, con proprio orientamento applicativo. Innanzitutto chiariamo di cosa parliamo. I permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge 104/92 e s.m.i. spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, Legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, Legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Legge 183/2010).

In particolare, ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto,ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Per quanto riguarda il caso in questione, l’ARAN ha ricordato che l’art. 15, comma 6 del CCNL Scuola, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che «[...] non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti».

Tuttavia, l’ARAN osserva che il compimento del 65° anno è una delle due condizioni necessarie ai fini dell’estensione del diritto all’utilizzo dei permessi Legge 104/92 anche ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, ma il fatto poi che chi assiste abbia compiuto i 65 anni è irrilevante.

Per quanto concerne, invece, la cumulabilità dei permessi, l’art 6, comma 1, del D.Lgs. 119/2011 che apporta modifiche all’art. 33 della Legge 104/92, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave, stabilisce che: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

Pertanto, nel caso specifico, il dipendente può prestare assistenza ad entrambe le sorelle, parenti di II grado, solo nel caso in cui ricorrano le condizioni sopracitate, vale a dire che le sorelle non abbiano, ad esempio, un coniuge o un figlio che possa occuparsi di loro.

A conferma di quanto sopra riportato, la circolare n. 1 del 3/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al punto 4) prevede che: «L’art. 6 del D.Lgs. 119/2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della Legge 104/92, “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l’assistenza nell’ambito del secondo grado di parentela o affinità».

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