La recente Circolare MIUR n. 22 del 21/12/2015 riguardante le iscrizioni all’a.s. 2016/2017 dedica due paragrafi agli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, perché le modalità di iscrizione variano parzialmente rispetto agli altri studenti.

Alunni con disabilità

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line dovranno essere perfezionate, anche quest’anno, con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procederà poi alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato (PEI), in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ASL.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’a.s. 2016/2017, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla Legge n. 104/92, al fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla Legge n. 104/92 e successive modificazioni.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di DSA, effettuate nella modalità on line, devono essere anch’esse perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche dovranno assicurare le idonee misure compensative e dispensative di cui al D.M. 12/07/2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.

L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L’alunno con diagnosi di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

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