Sinergie di Scuola

L’art. 33 della legge 104/92 prevede che «la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso».

Per quanto riguarda i permessi, in sostanza si tratta della possibilità di fruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore, ovvero di un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

Un invalido civile può fruire di questi permessi? Recentemente l’Anci ha fornito una risposta a questo quesito, chiarendo che l’invalidità civile e la disabilità sono due condizioni differenti, da dimostrare attraverso specifiche procedure.

L’invalido civile, riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/92, in quanto tale non ne ha diritto, ma ha bisogno della certificazione di cui al comma 3 dello stesso articolo della stessa legge per poterne fruire.

Il dipendente disabile grave che chiede (o il disabile per il quale si chiedono i permessi) deve essere infatti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, riconosciuta tale dall’apposita Commissione Medica Integrata. Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave, se riconosciuto tale, avrà la possibilità di fruire alternativamente per ogni mese di 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese ovvero di 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore.

Il testo della Legge 104/92 reca infatti nei primi 3 commi:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Pertanto, il semplice invalido civile non può fruire di questi benefici, ma per poterlo fare deve ottenere il riconoscimento di gravità da parte della Commissione specifica.

La procedura che è necessario seguire per il riconoscimento dell’handicap grave e per il rilascio della relativa certificazione è stato illustrato nell’articolo di Mara Bonitta in Sinergie di Scuola n. 55 - Gennaio 2016. Molto sinteticamente l’iter è questo:

  1. Domanda (solitamente rivolta) al proprio medico curante per ottenere il certificato medico necessario per la richiesta di visita medica presso la Commissione ASL. Il medico consegna all’interessato copia del certificato inviato, corredato da un apposito codice.
  2. Entro i successivi 90 gg. è necessario fare domanda di visita all’INPS.
  3. La visita medica presso le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie, integrate da un medico nominato dall’INPS, viene effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (15 giorni in caso di patologia oncologica).
  4. Dopo la visita l’INPS invierà all’interessato la comunicazione dell’esito della stessa.

Sulle differenze tra invalidità civile e disabilità grave rimandiamo invece alla lettura dell’articolo di Giancarlo Ranalli pubblicato in Sinergie di Scuola n. 56 - Febbraio 2016.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.