Sinergie di Scuola

Con il d.I. 29/12/2020, n. 182 sono state definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal D.Lgs. 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle Istituzioni scolastiche.

Quattro gli assi (“Dimensioni”) attorno a cui è costruito il Piano, di cui saranno poi osservati gli esiti:

  1. Socializzazione e Interazione
  2. Comunicazione e Linguaggio
  3. Autonomia e Orientamento
  4. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento
  5. +

In considerazione dell’avvio inoltrato dell’a.s. 2020/2021, le scuole potranno continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso, anche se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli. L’art. 21 del D.M. prevede infatti, al termine dell’a.s. 2020/2021, un momento di revisione dei modelli di PEI che potranno essere eventualmente integrati o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Istituzioni scolastiche. Si tratta, infatti, di strumenti, e come tali solo l’applicazione pratica può mostrare, o meno, la loro adeguatezza.

L’art. 16 del D.I. 182/2020 introduce il concetto di “PEI provvisorio”, ossia il PEI redatto preliminarmente per l’anno scolastico successivo, che sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo.

Cos’è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno?

Il PEI provvisorio, introdotto dal D.Lgs. 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (All. A al Decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All’inizio dell’anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l’anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria).

Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma cosa si intente esattamente per neo iscritti? Riferiti all’anno in corso 2020/21 oppure per il prossimo a. s. 2021/22?

Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano ma nell’anno in corso 2019/2020 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro.

Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per il prossimo a. s. 2021/22 deve essere fatto dal GLO della 3 media e della nuova scuola?

Il PEI provvisorio va redatto entro giugno dalla scuola che l’alunno sta frequentando in quel momento: in questo caso, la secondaria di primo grado. È comunque importante un raccordo con l’istituzione scolastica di iscrizione, che può anche tradursi in momenti di consultazione comuni, facilitati dall’adozione delle videoconferenze.

Chi partecipa alla redazione del PEI provvisorio?

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal Dirigente scolastico seguendo le indicazioni dell’art. 16, comma 2 del Decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO».

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