Sinergie di Scuola

L’art. 32, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 ha previsto che «i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 5/02/1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili».

La clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Ne consegue che il lavoratore può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa.

Come chiarito dall’ARAN con Orientamento applicativo CIRS86, nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32 del CCNL 19/04/2018.

I permessi vanno programmati

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Fruizione mista

Laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari sia di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Limite massimo

Da quanto sopra esposto, consegue che il limite massimo della fruizione oraria dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 è di diciotto ore mensili.

Le due ore giornaliere per il lavoratore disabile

L’art. 33, comma 6 della Legge 104/1992 prevede che la persona maggiorenne, portatrice di handicap in situazione di gravità, possa usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito.

Con riguardo a tale ultima fattispecie, l’art. 32, comma 1 del CCNL 19/04/2018, con riferimento al personale ATA, dispone che «tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili».

Quindi, come confermato dall’ARAN con Orientamento applicativo CIRS25, il lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità potrà scegliere di fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito oppure di tre giorni di permesso mensile retribuito.

In tale ultimo caso, il lavoratore potrà “trasformare” i permessi giornalieri in permessi orari nel limite massimo di 18 ore mensili, articolandoli secondo le proprie esigenze e, comunque, in misura non inferiore ad 1 ora.

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