Sinergie di Scuola

Le due ordinanze ministeriali concernenti gli esami di Stato del I e II ciclo prevedono anche alcune misure per gli alunni con BES, DSA e disabilità.

Primo ciclo

L’ordinanza ministeriale dispone che per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale siano definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con DSA, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri BES, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non deve essere fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

Secondo ciclo

L’ordinanza ministeriale dedica l’art. 20 all’esame dei candidati con disabilità e l’art. 21 all’esame dei candidati con DSA e con altri BES.

Candidati con disabilità

Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI. Il Consiglio inoltre acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere allo svolgimento dell’esame in modalità telematica.

La prova d’esame, se di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del Consiglio di classe, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico.

Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo.

Candidati con DSA e con altri BES

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l’esame sulla base del PDP.

La sottocommissione individua le modalità di svolgimento della prova d’esame, durante la quale i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, in sede di esame sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma.

Per le situazioni di studenti con altri BES, il Consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo deglistrumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame conseguono il diploma conclusivo del II ciclo di istruzione.

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