Sinergie di Scuola

Il dipendente che benefici illecitamente dei giorni di congedo straordinario retribuito, previsti per assistere familiari portatori di handicap grave, e percepisca indebitamente le somme corrisposte durante i giorni di assenza, pone in essere un danno patrimoniale all’amministrazione ed è quindi tenuto al risarcimento nella misura di quanto indebitamente riscosso.

A stabilirlo è stata la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Toscana, con sentenza n. 220/2016, intervenendo sulla vicenda di un collaboratore scolastico che in diverse occasioni aveva fruito del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile (in alcuni casi la moglie, in altri la madre) per recarsi all’estero.

In particolare, a febbraio 2008 si era recato per un mese in Kenia con un’altra donna, stessa cosa a febbraio 2010. Poi a febbraio 2012 era partito per la Tanzania per una settimana. In altri due periodi di assenza dal servizio la moglie era ricoverata in una struttura ospedaliera.

Inoltre, il dipendente aveva falsamente denunciato lo smarrimento del proprio passaporto e carta elettorale ai Carabinieri, con l’aggravante del reato commesso per ottenere l’impunità in relazione ai reati di truffa commessi evitando di dover consegnare in questura, presso cui era stato convocato, il passaporto con i timbri di entrata e uscita dall’estero nei periodi in cui beneficiava dei congedi retribuiti.

I giudici contabili hanno ricordato che la normativa fondante il congedo retribuito per assistere soggetti portatori di handicap trova il suo punto di riferimento nell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, T.U. sulla maternità e paternità, il quale prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, di fruire di congedo straordinario retribuito (della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa) per assistere familiari portatori di handicap grave.

Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i soli genitori e i fratelli conviventi (a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti).

In seguito quattro sentenze della Corte Costituzionale (nn. 233/2005, 158/2007, 19/2009 e 203/2013) hanno successivamente ampliato il novero degli aventi diritti al beneficio, che ora è attribuito ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.

Nel caso trattato dalla Corte, il dipendente ha illecitamente beneficiato dei giorni di congedo e indebitamente percepito le somme corrisposte durante i giorni di assenza.

Nella specie sussistono gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa: la sussistenza del rapporto di servizio, visto il rapporto funzionale con l’Amministrazione scolastica, la condotta connotata dall’elemento soggettivo doloso e il nesso causale tra il comportamento dell’interessato e l’evento dannoso, l’erogazione di somme effettuate in maniera indebita perché non spettanti all’interessato.

Per quanto concerne il danno erariale, il Collegio ha ritenuto di quantificarlo nella misura intera pari a € 2.922,08, ovvero la somma corrisposta al collaboratore scolastico nel periodo oggetto di contestazione.

Sulle somme è inoltre dovuto il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi fino alla pubblicazione della sentenza in questione.

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