Sinergie di Scuola

Hanno titolo a fruire del congedo biennale i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time);
  • la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL;
  • la persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore). Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Il ricovero a tempo pieno non fa però venire necessariamente meno il diritto al congedo spettante a chi assiste un parente disabile grave, perché è sufficiente che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza (art. 42, comma 5-bis, D.Lgs. 151/2001).

La circolare INPS n. 32 del 6/03/2012, al punto 6, elenca alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

  1. interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28/05/2010);
  2. ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3/12/2010, p. 3);
  3. ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3/12/2010, p. 3).

A tale proposito, è però da sottolineare che l’estensione dell’eccezione di cui al punto 3 anche ai permessi è prevista solo dalla suddetta circolare INPS, e non dalla legge e neppure dal Dipartimento Funzione Pubblica, che si riferiscono invece solo al congedo biennale.

Un elemento che potrebbe rappresentare una discriminante circa la possibilità di usufruire dei permessi anche in caso di ricovero del familiare da assistere è la natura delle prestazioni erogate dalla struttura di ricovero. INPS e Funzione Pubblica, in due circolari del 2010, parlano infatti di «assistenza sanitaria continuativa»; il che potrebbe lasciare intendere che se il familiare è ricoverato in strutture che non forniscono assistenza sanitaria continuativa, come potrebbero essere le case-famiglia o alcune case di riposo, al lavoratore spettano anche i 3 giorni di permesso mensile. Cosa non possibile, invece, se il ricovero del familiare da assistere riguarda strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

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