Sinergie di Scuola

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, per cure legate alla propria invalidità. La materia è disciplinata dall’art. 7 del D.Lgs. 119 del 18/07/2011, attuale norma di riferimento, il quale così recita:

1. Salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 42, della legge 24/12/1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l’art. 26 della legge 30/03/1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30/01/1971, n. 5, e l’art. 10 del D.Lgs. 23/11/1988, n. 509.

Ovviamente anche il personale scolastico può godere di questo diritto.

Le giornate fruite non rientrano nel periodo di comporto e il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Come richiedere il congedo e come giustificarlo

Per richiedere il congedo è necessario presentare domanda al datore di lavoro, nel caso del personale della scuola al Dirigente scolastico, insieme alla richiesta del medico (di struttura pubblica o convenzionata con il SSN) dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e allegando alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Successivamente alla fruizione è necessario produrre idonea giustificazione delle cure effettuate. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa.

Sul punto gli organi competenti non si sono mai espressi circa le modalità con le quali debba avvenire la giustificazione, così come sulle tipologie di cure conformi alla previsione normativa. Si ritiene che sia sufficiente un’attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.

Quel che invece sembra chiaro è che, mentre per quanto riguarda la richiesta si fa chiaramente cenno alla struttura pubblica o convenzionata con il SSN, per l’effettuazione delle terapie non si pone alcun limite, per cui si ritiene che le stesse possano essere effettuate anche presso una struttura privata a pagamento.

Come determinare il trattamento economico spettante

L’interpello del Ministero del Lavoro n. 10 dell’8/03/2013 ha ricordato che il suddetto art. 7 ha stabilito che durante la fruizione del congedo «il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia». Tale previsione riconosce in pratica la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica. Pertanto, l’assenza per la fruizione del congedo è riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico.

In merito al frazionamento del congedo, il Ministero del Lavoro ha ritenuto possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

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