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La sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.

Come previsto dall'art. 20 lett. i) del T.U., il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.

Ma se la visita medica periodica è prevista al di fuori dell’orario di servizio?

A questa domanda ha risposto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 18 del 6/10/2014, rispondendo al quesito di un sindacato il quale chiedeva di sapere se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, tale visita vada svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro abbia facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre, se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio debba o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

Premesso che il contenuto tassativo e la ratio dell'art. 18, comma 1, lett. a) del T.U. non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla normativa (sia per il datore di lavoro che deve obbligatoriamente disporla, sia per il lavoratore che non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica), il Ministero del Lavoro precisa che, se è pur vero che l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni che lo hanno spinto a fissare il controllo al di fuori del normale orario di servizio.

Nel contempo però non si può ignorare quanto previsto dall'art. 15, comma 2, che espressamente prevede che  "le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri fìnanziari per i lavoratori".

Per tale ragione, il Ministero ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presenti gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, la visita medica dovesse avvenire in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento del controllo.

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