Sicurezza

L'USR Emilia-Romagna ha espresso un parere tecnico rispondendo ai seguenti quesiti ricorrenti in relazione all’emergenza CoVID-19.

Uso delle mascherine a scuola

D – Continua ad essere obbligatorio l’uso della mascherina sempre?

R – Non essendone sopraggiunte altre di diverso tenore, si confermano le indicazioni già fornite dall’Amministrazione centrale con nota 9 novembre 2020, prot n. 1994, - successiva al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e al chiarimento fornito dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 124 del 8 novembre 2020 - come di seguito: “ … A partire dalla scuola primaria, … la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, ‘salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina’ ….”.

A conferma, anche il dettato dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (art. 1, comma 9, lettera s): “… E’obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. …”.

Mascherine per alunni non udenti

D – Esistono mascherine utilizzabili da studenti e docenti ipoacusici e non udenti che consentano di “vedere” il labiale, essenziale per la comprensione del parlato?

R – A riscontro di analogo quesito rivolto da questo Ufficio alla Direzione generale per la Sanità dell’Emilia-Romagna, l’Assessore Raffaele Donini ha comunicato la “presenza, sulla Banca Dati del Ministero della Salute di mascherine facciali di protezione - dispositivi medici regolarmente certificati - realizzate in materiale trasparente …”. Con il supporto del Medico competente, le SS.LL. potranno valutare le offerte certificate disponibili sul mercato.

Mascherine durante l’attività di educazione fisica

D – Educazione fisica all’aperto, si o no? Con obbligo di indossare la mascherina?

R – Anche in relazione all’utilizzo delle mascherine nell’ambito dell’educazione fisica, permangono allo stato le indicazioni di questo Ufficio del 16 dicembre 2020, prot. 23060 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, estensibili anche alla scuola secondaria di secondo grado. Si conferma pertanto la possibilità di svolgere le lezioni di Educazione Fisica sia al chiuso che all'aperto, nel rispetto rigoroso delle regole per il contrasto al CoVID-19. Con adattamenti legati alle peculiari attività e relativamente all’utilizzo della mascherina, si rinvia al contenuto del verbale 28 maggio 2020, n. 82, del Comitato Tecnico Scientifico come di seguito: “gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve le dovute eccezioni (ad. es. attività fisica, …)”.

Mascherine durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto

D – Durante la lezione singola è possibile abbassare la mascherina?

R – La citata nota dell’Amministrazione centrale 9 novembre 2020, prot n. 1994 - alla quale non hanno fatto seguito pareri di segno contrario, già richiamata dallo scrivente con nota 22 dicembre 2020, prot. n. 23382 - ha precisato: “… Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione …”. La specificazione di “lezione singola” esclude, tautologicamente, attività musicali non singole con strumenti a fiato o di canto.

Lavoratori fragili

D - Come gestire nel 2021 i lavoratori cosiddetti fragili?

R - L’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha esteso la disciplina delle tutele a favore dei lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis). In particolare, con i commi da 481 a 484, vengono estese al periodo dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del c.d. decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18). Queste equiparano il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori cosiddetti fragili - ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità -.

Trova inoltre conferma che i lavoratori fragili svolgano, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La questione è oggetto di chiarimento specifico con il Messaggio Inps 15 gennaio 2021, n. 171.

Richieste dati per aggiornamento anagrafe sanitaria

D – Pervengono dalle ASL richieste alle scuole di fornire dati concernenti studenti e personale, per l’aggiornamento dell’anagrafe sanitaria. Questi dati possono essere loro trasmessi?

R – In via preliminare, vale richiamare quanto disposto dall’art. 2-ter del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento europeo in materia, in base al quale la comunicazione dei dati personali è ammessa se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione è altresì ammessa, pur in mancanza di norma di legge o di regolamento, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

Si richiama, altresì, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) sulle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale che detta, all’art. 17 bis, alcune disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. In particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo citato, per motivi di interesse pubblico, consentono ai soggetti pubblici e privati la comunicazione, tra loro, dei dati personali allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Pertanto, limitatamente al contesto emergenziale, ovvero allo stato fino al 30 aprile 20215, alla luce della normativa evidenziata e nel rispetto del principio di indispensabilità dettato dall’interesse pubblico, si ritiene legittima la comunicazione di dati personali, non sensibili, delle persone iscritte o in servizio a vario titolo presso le scuole, alle Autorità sanitarie - che ne abbiano fatta richiesta in ragione della predetta norma di legge - per l’aggiornamento dell’anagrafe sanitaria, al fine di semplificare le procedure e rendere più rapida la gestione delle informazioni.

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