Sinergie di Scuola

L'USR Sicilia ha pubblicato alcune faq, aggiornate al 21/10/2020, di interesse per personale della scuola e Dirigenti.

1) Nel caso di alunni con disabilità possono essere utili delle indicazioni specifiche predisposte dalla famiglia o dai medici che lo seguono?

Sì, le indicazioni specifiche dovranno essere comunicate alla scuola che in caso di necessità provvederà ad informare gli operatori sanitari per agevolare l’intervento.

2) Quando i bambini/ragazzi devono indossare la mascherina a scuola?

In accordo con quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico:

  • nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto);
  • nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. ragazzi seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione, es. canto e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. (cfr. verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020).

3) Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?

Sì, l’utilizzo della mascherina, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione (cfr. verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020).

4) Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla (art. 1 c.1 DPCM 7/8/2020). Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento (cfr. verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020).

5) Il personale che interagisce con gli studenti con disabilità deve indossare la mascherina?

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

6) Dove posso trovare dati e statistiche sulla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzanti nelle scuole?

In due dashboard sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzante alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19. I dati sono aggiornati ogni due giorni. Ecco i link:

Mascherine chirurgiche nelle scuole

Gel nelle scuole

7) Nei casi in cui non sono ancora stati consegnati i banchi singoli, gli studenti possono frequentare la scuola?

Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza (cfr. verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020).

8) Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.

9) Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto Covid-19, sia esso studente o personale scolastico?

Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità Covid-19 n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Inoltre, per le scuole della regione Sicilia, la circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, prot. n. 33108 del 24 settembre 2020, descrive nel dettaglio le modalità organizzative e le procedure attivate dalle ASP per la gestione dei casi Covid-19 delle scuole. Tra queste l’attivazione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

10) Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?

Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per Covid-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della ASP di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. Tale figura deve essere formata secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 (art.37)

11) Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico Covid-19?

Il Referente scolastico per Covid-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della ASP di riferimento. In presenza di casi confermati Covid-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

12) Quali sono i riferimenti del Dipartimento di prevenzione della ASP a cui il Referente scolastico per Covid-19 deve rivolgersi?

Ciascuna ASP della Sicilia, sulla base di quanto disposto nella circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute prot. n. 33108 del 24/9/2020, ha comunicato alle scuole del proprio territorio i numeri di cellulare e gli indirizzi mail delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e l’indirizzo email della servizio della ASP dedicato ai casi Covid-19 nelle scuole, formato covid.istruzione@asp.sigla_prov.it oppure covid.istruzione@asp.sigla_prov.org

13) Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19?

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per Covid-19 deve avvisare immediatamente i genitori/tutore legale e contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall’ASP competente.
L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

14) Come si procede nel caso in cui un alunno risulti positivo al test?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della ASP notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti stretti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test. Il Referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. (Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 “Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).

15) Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?

Se il test è negativo, l’alunno dovrà comunque restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generale il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.

16) Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico di Medicina Generale che, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. Nel caso di esito positivo si applicano le procedure di cui alla faq n. 17.

17) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?

In tal caso il Referente scolastico per Covid-19 deve contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall’ASP competente. Il lavoratore deve essere dotato di una mascherina chirurgica e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del Referente, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

18) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?

Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19 previsto. Nel caso in cui il Test risulti positivo, si rimanda alla procedura indicata nella faq n. 17.

19) Nel caso di in cui uno studente risulti positivo al tampone, quale è la procedura di comunicazione alla scuola?

In caso di esito positivo del tampone effettuato ad uno studente, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di un tampone. Anche i genitori avranno cura di segnalare la positività dello studente alla scuola (Dirigente scolastico, docente coordinatore della classe).

20) Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

Il Referente scolastico per il Covid-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid-19 nella comunità.

21) Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al Covid-19, il Dipartimento di prevenzione dell’ASP valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti i contatti stretti (gli studenti della stessa classe) e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della ASP.

22) Se un alunno, o operatore scolastico, è convivente di un caso accertato di Sars-Cov-2 deve essere posto in quarantena?

Un alunno, o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020).

23) Da quali canali istituzionali la scuola è avvisata del rientro dell’alunno da una zona estera a rischio Covid-19?

Valgono le disposizioni nazionali e regionali che prevedono la comunicazione alle Asp e la registrazione nel portale della Regione Sicilia.

24) Quali sono le indicazioni per gli studenti che hanno fratelli o altri congiunti immunodepressi?

Le condizioni di isolamento, anche psicologico, al quale sono spesso costretti gli studenti con un genitore o fratello/sorella convivente con una fragilità documentata, sono particolarmente a rischio quanto numerose. E’ evidente che anche a questi studenti, esattamente come a tutti, va garantito il diritto allo studio. In presenza, pertanto, di una immunodepressione documentata di uno dei genitori o fratelli/sorelle conviventi, la scuola (con apposita delibera) può prevedere la realizzazione di interventi mirati di didattica digitale integrata, valutando con i medici curanti anche l’eventualità di ore erogate in presenza con tutte le cautele del caso e adeguando in maniera flessibile (e dinamica, in relazione alle mutevoli possibilità di frequenza) le modalità di valutazione degli apprendimenti e il computo delle assenze.

25) Quale differenza c’è tra isolamento e quarantena?

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (Cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 “Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).

26) Quando un soggetto fragile in quarantena può ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera?

L’INPS ha chiarito che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. (cfr. Messaggio INPS n°3653 del 09/10/2020).

27) Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al Covid-19?

È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. (cfr. “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni per l’uso” INAIL settembre 2020).

28) Come gestire le elezioni degli Organi Collegiali? Si possono trovare sistemi sicuri e legittimi di elezione a distanza?

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (cfr. Dpcm 18 ottobre 2020)

29) Nel contesto delle attività connesse all’educazione musicale a scuola, come gestire le lezioni di strumento? E quelle di canto?

Le Istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, assicureranno nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. (cfr. circolare ministeriale prot. n. 16495 del 15 settembre 2020 recante oggetto “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”).

30) In questa fase vanno evitate attività che prevedano interventi di soggetti esterni?

Il Dirigente scolastico deve definire le misure di sicurezza per l’accesso di soggetti esterni e la tracciabilità degli ingressi, integrando le stesse all’interno del Documento Valutazione Rischi (DVR) della scuola.

31) Nei laboratori di cucina e sala le attività non possono essere svolte con i distanziamenti proposti per altri tipi di laboratorio. É possibile applicare le norme per i ristoranti?

Sì, prendere spunto da quanto riportato nei protocolli Covid-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17.

32) Come comportarsi per il servizio di sorveglianza durante la pausa pranzo eseguito con personale esterno?

Deve essere garantito da parte del personale esterno il rispetto delle stesse regole previste per quello scolastico, definite nel Protocollo Covid-19 che la scuola ha predisposto. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli Covid-19.

33) Il diritto allo studio è garantito per gli studenti “fragili”?

l’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi - con particolare attenzione per questi ultimi - che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. Le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all’istruzione domiciliare. Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell’alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni. Né va esclusa la possibilità di realizzare progetti flessibili che integrino le due modalità (didattica digitale integrata e moduli di istruzione domiciliare erogata in presenza) e, per gli apprendimenti a distanza, interventi che facilitino la comprensione dei contenuti e l’elaborazione efficace degli stessi attraverso agili modalità di verifica e l’interazione puntuale con il gruppo dei pari, con metodologie e criteri di valutazione di volta in volta negoziati e condivisi con l’alunno.

34) È vero che non ci sarà più la mensa?

Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula. Il CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020), prevede la fornitura del pasto in “lunch box” come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del “lunch box” è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS.

35) È ipotizzabile all’Infanzia prevedere il pranzo in sezione per poter usare aula attualmente adibita a mensa come spazio per una sezione e garantire maggior distanziamento generale?

Sì, previa pulizia e disinfezione delle superfici impiegate per pranzare, da ripetersi anche al termine del pasto, è possibile organizzare il pranzo all’interno della sezione.

36) Si possono concedere i locali scolastici a Cooperative o altri soggetti esterni alla scuola?

Ferma restando la competenza dell’Ente locale in merito, sì, si possono concedere spazi alle Cooperative o a soggetti esterni in genere, dopo la fine delle lezioni, con la previsione che gli stessi assicurino la pulizia e la disinfezione degli ambienti al termine del loro utilizzo, salvo diversi accordi presi con la scuola (vedi pag. 10 del Piano Scuola 2020/2021). Tuttavia si ritiene importante avviare una fattiva interlocuzione con l'Ente locale che concede gli spazi e, contestualmente, con le Cooperative o i soggetti esterni, per condividere tempi, modi, limiti e aspetti gestionali della concessione d’uso. Inoltre, in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere redatto il Documento valutazione rischi interferenze (DUVRI), che attesta l’avvenuta informazione circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le parti dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

37) Si possono svolgere attività didattiche in teatri, biblioteche, musei?

Si, sono consentite le attività didattiche che si svolgono ordinariamente e non saltuariamente in ambienti diversi da quelli scolastici (ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei), anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, realizzati in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa (cfr. circolare Ministero dell’Istruzione 1870 del 14 ottobre 2020).

38) L’esito del Tampone effettuato presso una struttura privata ha validità per il Dipartimento di prevenzione dell’ASP?

Si, se si tratta di un tampone molecolare effettuato presso una struttura autorizzata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

39) Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?

No. Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).


40)
La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).



41)
Gli Istituti scolastici devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività di didattica a distanza?

Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

42) Le scuole possono trattare particolari categorie di dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria, tra cui i dati relativi allo stato di salute?

Si, istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati poiché la base giuridica per tale trattamento è costituita dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.

43) Per quanto tempo le scuole possono detenere i dati personali trattati nell'ambito della emergenza sanitaria?

Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di conservare e proteggere i dati raccolti secondo quando previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario.

44) Le scuole possono diffondere i dati personali relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute, di insegnanti, alunni e genitori all'esterno?

No, gli Istituti scolastici non possono diffondere tali dati all'esterno e sono tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

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